Cass. pen., sez. III, sentenza 16/05/2018, n. 21639

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 16/05/2018, n. 21639
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21639
Data del deposito : 16 maggio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

649 del 2017 SENTENZA sui ricorsi proposti da: P F, nato a Priverno (Lt) il 27 novembre 1935;
T P, nato a Benevento il 3 maggio 1969;
avverso l'ordinanza n. 65/17 + 69/17

RIMC

Reali del Tribunale di Benevento del 2 agosto 2017;
letti gli atti di causa, l'ordinanza impugnata e i ricorsi introduttivi;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. A G;
sentita la requisitoria del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. P C, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

Il Tribunale di Benevento, con ordinanza emessa in data 2 agosto 2017, ha rigettato la richiesta di riesame presentata da P F e da T P in relazione al decreto con il quale in data 6 luglio 2017 il Gip presso il medesimo Tribunale aveva disposto il sequestro preventivo di tutti i beni, mobili ed immobili, nella disponibilità della P Vetri Srl, ora Global Distribution Srl, sino alla concorrenza della somma di euro 3.651.113,00, nonché, in caso di impossibilità di eseguire la misura sul predetto patrimonio, dei beni mobili ed immobili nella titolarità o comunque nella disponibilità dei predetti P e T, sino alla concorrenza della somma sopra indicata, essendo costoro indagati in relazione al reato di cui all'art. 5 del dlgs n. 74 del 2000, per avere omesso la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi relativa all'anno di imposta 2013. Avverso il predetto provvedimento hanno interposto ricorso per cassazione, con distinti atti sebbene in larga misura coincidenti quanto al loro contenuto sostanziale, i due indagati i quali hanno affidato le loro doglianze ciascuno a due motivi di impugnazione. Con riferimento al primo di essi, comune ad ambedue i ricorrenti, risulta essere stata dedotta, con riferimento alla violazione di legge consistente nella assenza o mera apparenza della motivazione del provvedimento censurato, la illegittimità della ordinanza impugnata in particolare nella parte in cui è stato in essa considerato affidabile l'accertamento reddituale operato a carico della impresa P Vetri srl dalla Guardia di Finanza sulla base del volume di affari dichiarato ai fini iva, senza che il relativa importo sia stato decurtato da alcun costo, sebbene l'importo degli stessi fossero indicati nella medesima dichiarazione utilizzata al fine di determinare i ricavi. Con il secondo motivo di ricorso dei rispettivi i due ricorrenti, con le differenze legate alla specificità delle singole posizioni, hanno lamentato, sempre con riferimento alla violazione di legge derivante dalla mancanza ovvero mera apparenza dell'apparato motivazionale della ordinanza impugnata, la omessa considerazione della assenza in capo ai
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