Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/10/2018, n. 49372
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IMA IMA nato il 22/09/1990 avverso la sentenza del 19/01/2018 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore S T che ha concluso chiedendo l'inammissibilita del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza di primo grado con cui il G.u.p. del Tribunale di Torino ha condannato I I alla pena di mesi sei e giorni 20 di reclusione ed euro 1.400,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, aggravato dalla recidiva reiterata specifica infraquinquennale (cessione di gr. 6 di cocaina al prezzo di euro 10,00 a F B, in data 28 maggio 2016), assolvendolo dall'altro reato contestato perché il fatto non sussiste.
2.Avverso tale sentenza ha tempestivamente proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, l'imputato che ha dedotto la mancanza e manifesta illogicità dì motivazione in merito all'omessa esclusione degli effetti sanzionatori della recidiva reiterata, non potendosi evincere la maggiore pericolosità dell'imputato dalla mera presenza di più condanne in materia di stupefacenti concernenti episodi di spaccio da strada.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è manifestamente infondato.
2. Occorre premettere che, secondo il più recente e preferibile orientamento giurisprudenziale (v. Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014 Ud. - dep. 08/05/2015, Rv. 263464;
Sez. 6, n. 14550 del 15/03/2011 Ud.- dep. 12/04/2011, Rv. 250039), l'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva facoltativa attiene all'esercizio di un potere discrezionale del giudice, del quale deve essere fornita adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo. Più precisamente, ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016 Ud. -
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore S T che ha concluso chiedendo l'inammissibilita del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza di primo grado con cui il G.u.p. del Tribunale di Torino ha condannato I I alla pena di mesi sei e giorni 20 di reclusione ed euro 1.400,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, aggravato dalla recidiva reiterata specifica infraquinquennale (cessione di gr. 6 di cocaina al prezzo di euro 10,00 a F B, in data 28 maggio 2016), assolvendolo dall'altro reato contestato perché il fatto non sussiste.
2.Avverso tale sentenza ha tempestivamente proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, l'imputato che ha dedotto la mancanza e manifesta illogicità dì motivazione in merito all'omessa esclusione degli effetti sanzionatori della recidiva reiterata, non potendosi evincere la maggiore pericolosità dell'imputato dalla mera presenza di più condanne in materia di stupefacenti concernenti episodi di spaccio da strada.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è manifestamente infondato.
2. Occorre premettere che, secondo il più recente e preferibile orientamento giurisprudenziale (v. Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014 Ud. - dep. 08/05/2015, Rv. 263464;
Sez. 6, n. 14550 del 15/03/2011 Ud.- dep. 12/04/2011, Rv. 250039), l'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva facoltativa attiene all'esercizio di un potere discrezionale del giudice, del quale deve essere fornita adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo. Più precisamente, ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016 Ud. -
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