Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 10/03/2021, n. 06596
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Testo completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 22923-2014 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e di?.;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO F.LLI BOCCUTO S.R.L. (C.F. 00245030796), in persona del curatore p.t., legale rappresentante, dom.to in Catanzaro, alla Via XX Settembre 52, snc;
- intimato -
avverso la sentenza n. 199/2/13 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA, depositata il 19/07/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/09/2020 dal Consigliere Dott. G A C;
Rilevato che la F.LLI BOCCUTO S.R.L. in bonis propose ricorso, innanzi alla C.T.P. di Catanzaro, avverso l'avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva provveduto, nei propri confronti, a riprese relative all'I.V.A. applicata, con aliquota agevolata, alla cessione di gasolio in favore di imprese diverse da quelle risultanti da documenti fiscali, prive dei requisiti per godere di tale regime agevolato;
che la C.T.P. di Catanzaro, con sentenza n. 403/03/09, accolse il ricorso;
che l'AGENZIA DELLE ENTRATE impugnò tale decisione innanzi alla C.T.R. della Calabria la quale, con sentenza n. 199/2/13, depositata il 19.7.2013, dichiarò il gravame inammissibile - per carenza di specificità dei relativi motivi - e, in ogni caso infondato;
che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo;
è rimasto intimato il FALLIMENTO F.LLI BOCCUTO S.R.L.;
considerato che con l'unico motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) l'error in procedendo commesso dalla C.T.R., la quale avrebbe erroneamente dichiarato il gravame inammissibile, per carenza di specificità dei motivi di appello in relazione al capo della sentenza con cui la C.T.P. aveva accolto l'originario ricorso proposto dalla contribuente relativamente al difetto di motivazione dell'avviso di accertamento impugnato, Ric. 2014 n. 22923 sez. ST - ud. 17-09-2020 -2- nonostante l'atto di gravame prendesse, "se pur genericamente" (cfr. ricorso, p. 7), posizione espressa su tale aspetto;
che in via preliminare va chiarito che correttamente l'AGENZIA ha limitato le proprie doglianze alla declaratoria di inammissibilità dell'appello pronunziata dalla C.T.R., senza che da ciò derivi l'inammissibilità del ricorso per il giudicato che sarebbe calato sulla parte della motivazione (di rigetto) concernente il merito del gravame (astrattamente idonea,
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO F.LLI BOCCUTO S.R.L. (C.F. 00245030796), in persona del curatore p.t., legale rappresentante, dom.to in Catanzaro, alla Via XX Settembre 52, snc;
- intimato -
avverso la sentenza n. 199/2/13 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA, depositata il 19/07/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/09/2020 dal Consigliere Dott. G A C;
Rilevato che la F.LLI BOCCUTO S.R.L. in bonis propose ricorso, innanzi alla C.T.P. di Catanzaro, avverso l'avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva provveduto, nei propri confronti, a riprese relative all'I.V.A. applicata, con aliquota agevolata, alla cessione di gasolio in favore di imprese diverse da quelle risultanti da documenti fiscali, prive dei requisiti per godere di tale regime agevolato;
che la C.T.P. di Catanzaro, con sentenza n. 403/03/09, accolse il ricorso;
che l'AGENZIA DELLE ENTRATE impugnò tale decisione innanzi alla C.T.R. della Calabria la quale, con sentenza n. 199/2/13, depositata il 19.7.2013, dichiarò il gravame inammissibile - per carenza di specificità dei relativi motivi - e, in ogni caso infondato;
che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo;
è rimasto intimato il FALLIMENTO F.LLI BOCCUTO S.R.L.;
considerato che con l'unico motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) l'error in procedendo commesso dalla C.T.R., la quale avrebbe erroneamente dichiarato il gravame inammissibile, per carenza di specificità dei motivi di appello in relazione al capo della sentenza con cui la C.T.P. aveva accolto l'originario ricorso proposto dalla contribuente relativamente al difetto di motivazione dell'avviso di accertamento impugnato, Ric. 2014 n. 22923 sez. ST - ud. 17-09-2020 -2- nonostante l'atto di gravame prendesse, "se pur genericamente" (cfr. ricorso, p. 7), posizione espressa su tale aspetto;
che in via preliminare va chiarito che correttamente l'AGENZIA ha limitato le proprie doglianze alla declaratoria di inammissibilità dell'appello pronunziata dalla C.T.R., senza che da ciò derivi l'inammissibilità del ricorso per il giudicato che sarebbe calato sulla parte della motivazione (di rigetto) concernente il merito del gravame (astrattamente idonea,
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