Cass. civ., sez. V trib., sentenza 16/04/2008, n. 9957

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In tema di IRPEF, l'anticipazione sull'indennità di fine rapporto è assoggettabile ad imposizione, trattandosi di erogazione economica che trova la sua causa nel rapporto di lavoro; ove l'indennità sia stata corrisposta dopo il 1° gennaio 1980, trovano applicazione i criteri di tassazione più favorevoli al contribuente introdotti dalla legge 26 settembre 1985, n. 482 (nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 178 del 1986).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 16/04/2008, n. 9957
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9957
Data del deposito : 16 aprile 2008
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando - Presidente -
Dott. D'ALONZO Michele - Consigliere -
Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere -
Dott. CAPPABIANCA Aurelio - Consigliere -
Dott. DI BLASI Antonino - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AMMINISTRAZIONE delle FINANZE ed AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 sono domiciliate;

- ricorrenti -

CONTRO
PO RG, residente ad Avezzano;

- intimato -

avverso la sentenza n. 4855/2003 della Commissione Tributaria Centrale di Roma - Sez. n. 24^, in data 24/04/2003, depositata il 12/06/2003;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6 febbraio 2008 dal Relatore Cons. Dott. DI BLASI Antonino;

Sentito l'Avv. Ranucci Diana, dell'Avvocatura Generale dello Stato, per i ricorrenti;

Sentito il Sostituto Procuratore Generale dott. Martone Antonio, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
LC IN impugnava il silenzio rifiuto opposto dall'Intendenza di Finanza alla domanda, avanzata in data 29.06.1984, al fine di ottenere il rimborso dell'IRPEF, trattenuta sulla anticipazione dell'indennità di buonuscita.
L'adita Commissione Tributaria di Primo Grado di L'AQUILA rigettava il ricorso, mentre la C.T. di Secondo Grado accoglieva l'appello del contribuente, giusta decisione che, sull'ulteriore impugnazione dell'Amministrazione, veniva confermata dalla sentenza in epigrafe indicata.
Con ricorso notificato il 17 luglio 2004, ed affidato a due mezzi, l'Amministrazione delle Finanze e l'Agenzia delle

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