Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/05/2015, n. 10348

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Massime1

L' ammissione al beneficio del pagamento in misura fissa delle imposte di registro ed ipotecarie relative agli atti di acquisto di fondi rustici da parte di cooperative e società forestali, è subordinata al presupposto dell'idoneità di detti fondi ad aumentare l'efficienza dell'azienda e il relativo reddito attraverso il miglioramento qualitativo e quantitativo delle colture forestali (l. 27/12/1977, n. 984, art. 7, c. 4, lett. b)., che non necessariamente implica l'effettuazione di interventi di forestazione. Logica conseguenza del principio è che, da un lato, le agevolazioni medesime non possono essere revocate qualora nei tre anni dall'acquisto del fondo non sia intervenuta l'approvazione o l'esecuzione del piano di coltura e forestazione e che, dall'altro, non rileva neppure che l'avvenuta approvazione o esecuzione di interventi di miglioramento riguardi solo una parte soltanto del fondo.

Massima redatta dal Ce.R.D.E.F.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/05/2015, n. 10348
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10348
Data del deposito : 20 maggio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

Svolgimento del processo

L'agenzia delle entrate, ufficio di Perugia, revocava agevolazioni fiscali di cui alla L. n. 984 del 1977, art. 7, comma 4, lett. b concesse alla s.s. F.T. in relazione a un atto di acquisto di un fondo agricolo di oltre 28 ettari posto nel comune di Todi, sul rilievo che il piano di coltura e di forestazione, approvato dalla competente comunità montana, non aveva previsto interventi sull'intero compendio, sebbene soltanto in relazione a una sua parte, di estensione inferiore al 10 % del totale.

La società proponeva opposizione e l'adita commissione tributaria provinciale la accoglieva. La sentenza, appellata dall'ufficio, era confermata dalla commissione tributaria regionale dell'Umbria, la quale, per quanto ancora rileva, osservava che, ai fini indicati, non era necessaria l'effettuazione degli interventi di forestazione conseguenti alla predisposizione e all'approvazione di apposito piano, quanto piuttosto la mera idoneità dei fondi ad aumentare l'efficienza dell'azienda e il reddito. Tale requisito, secondo la commissione, doveva ritenersi esistente giacchè una perizia giurata fatta redigere dai contribuenti aveva dimostrato, appunto a seguito della riconversione di circa 3 ettari del terreno, la possibilità di aumento delle colture forestali in vista del miglioramento dell'azienda, senza rilevanza del fatto che l'intervento avesse riguardato non l'intero compendio, ma soltanto una sua parte.

Per la cassazione della sentenza d'appello l'agenzia delle entrate ha proposto ricorso affidato un solo motivo.

L'intimata ha replicato con controricorso e successiva memoria.

Motivi della decisione

1. - Con l'unico motivo di ricorso l'amministrazione denunzia la violazione e la falsa

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