Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/01/2022, n. 01099
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te SENTENZA sul ricorso 19018-2019 proposto da: ROECHLING AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, P C, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato G L;2021 - ricorrente - 3418 contro K F, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARCELLO PRESTINARI 13, presso lo studio dell'avvocato P R, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato K R;- controricorrente - avverso la sentenza n. 21/2019 della CORTE D'APPELLO DI TRENTO SEZIONE DISTACCATA DI BOLZANO, depositata il 19/04/2019 R.G.N. 7/2018;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/11/2021 dal Consigliere Dott. A P;il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. R S visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. i Fatti di causa 1. La Corte di appello di Trento - sezione distaccata di Bolzano - ha confermato la sentenza di primo grado che in accoglimento del ricorso di F K aveva accertato la nullità del patto di prova apposto al contratto di lavoro a tempo determinato in data 12.1.2017, la conseguente nullità del recesso datoriale intimato per mancato superamento della prova e condannato la datrice di lavoro Roechling Automotive Italia s.r.l. al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni che la K avrebbe percepito fino alla naturale scadenza del contratto. 1.2. Il giudice di appello, disattesa la censura incentrata sul mancato espletamento della prova orale in quanto non conferente in relazione alla dedotta necessità di accertamento della effettiva volontà contrattuale delle parti, ritenuta corretta la commisurazione del danno alle retribuzioni spettanti fino alla scadenza naturale del contratto in assenza di adeguata allegazione e prova da parte della società in merito al reperimento o alla possibilità di reperimento di altra occupazione da parte della K, invalida al 46%, assunta tramite il Servizio di collocamento mirato dell'Ufficio Servizio della Provincia Autonoma di Bolzano, ha confermato la valutazione di prime cure in punto di difetto di specificità del patto di prova nella individuazione delle mansioni di concreta adibizione della lavoratrice. 1.3. Secondo la Corte distrettuale, infatti, il riferimento nel contratto individuale alla figura dell' «addetto ai lavori non rientranti nel ciclo produttivo» rendeva priva di concretezza la indicazione dei compiti ai quali sarebbe stata adibita la lavoratrice;analogamente, il rinvio al «livello I 3» del contratto collettivo non conferiva specificità alle mansioni da svolgere in ragione del fatto che la previsione collettiva menzionava fra i compiti riconducibili al detto i livello «lavori analoghi a lavori di pulizia», senza ulteriore specificazione o esemplificazione;infine, ulteriore elemento di incertezza in relazione ai compiti richiesti, sui quali doveva essere verificato l'esito della prova, era data dalla clausola del contratto individuale secondo cui «mansioni e obiettivi verranno in seguito specificati e faranno parte integrativa del contratto», non concettualmente riconducibile, come viceversa sostenuto dalla società, all'ambito del potere conformativo del datore di lavoro estrinsecantesi attraverso ordini di servizio. 2. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Roechling Automotive s.p.a. sulla base di sei motivi;la parte intimata ha resistito con controricorso illustrato con memoria depositata ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ. 3. Il PG ha depositato requisitoria scritta con la quale ha concluso per il rigetto del ricorso. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del contratto collettivo applicabile, nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell'art. 132, comma 2, cod. proc. civ., falsa applicazione dell'art. 2096 cod. civ.;denunzia che il giudice di appello, pur ritenendo ammissibile in sede di contratto individuale il richiamo per relazione alla scala classificatoria concordata dalle parti collettive, aveva in concreto disatteso detto parametro ritenendo, in sintesi, con motivazione meramente apparente, che le declaratorie di cui al contratto collettivo fossero imprecise;ciò in violazione dell'indicazione del giudice di legittimità secondo il quale la necessità di specificazione delle mansioni di adibizione al fine del patto di prova non esige che queste debbano essere indicate in dettaglio e la relativa identificazione può avvenire anche per mezzo di rinvio per relationem alla declaratoria del contratto collettivo. 2. Con il secondo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione del contratto collettivo di settore per avere la sentenza impugnata disatteso l'indicazione dell'autonomia collettiva in ordine al significato e alla determinazione analitica delle mansioni oggetto di prova pure prevista nell'allegato 2 del contratto collettivo;deduce, inoltre, apparenza di motivazione. Premette che il contratto collettivo prevede un'articolata gradazione «in scale classificatorie distinte a seconda delle aree funzionali di appartenenza e tra queste e l'area Servizi Vari» ;in particolare, nell'Area Servizi Vari, nell'ambito della quale era inquadrata la K, si rinveniva oltre alla declaratoria di carattere generale anche l'indicazione dettagliata dei compiti con riferimento alla posizione 1/3 di inquadramento della lavoratrice, posizione che identificava il prestatore che compie lavori di trasporto, carico e scarico manuali, pulizia e analoghi, anche con mezzi meccanici. Da tanto conseguiva la idoneità del rinvio per relationem operato nel contratto individuale al contratto collettivo ad integrare il requisito della specificità, non potendo tale idoneità essere incrinata dal riferimento nella norma collettiva a «lavori di pulizia e analoghi», espressione avente valenza non espansiva rispetto al servizio di pulizia ma meramente descrittiva dello stesso.
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