Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/02/2021, n. 03122

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/02/2021, n. 03122
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 03122
Data del deposito : 9 febbraio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SNTENZA sul ricorso 24512-2018 proposto da: AIR ITALY S.P.A. (già Meridiana Fly s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE n. 23, presso lo studio degli avvocati CARLO BOURSIER NIUTTA, ENRICO BOURSIER NIUTTA, ANTONIO ARMENTANO, che la rappresentano e difendono;

- ricorrente -

contro

FLOREANCIG SRGIO, domiciliato in ROMA PIAllA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli Avvocati ANDREA BORDONE, MARZIA GIOVANNINI;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1190/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 21/06/2018 R.G.N. 440/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/10/2020 dal Consigliere Dott. E B;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. M F che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato CARLO BOURSIER NIUTTA;
uditi gli Avvocati ANDREA BORDONE, MARZIA GIOVANNINI. / n.24512/2018 R.G.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Milano, con sentenza n. 1190 depositata il 21.6.2018, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, ha ritenuto illegittimo il licenziamento per giusta causa intimato da Air Italy s.p.a. (già Meridiana Fly s.p.a.) con lettera del 21.1.2016, a S F, pilota primo ufficiale, con conseguente ordine di reintegrazione nel posto di lavoro e condanna al risarcimento del danno pari a 12 mensilità della retribuzione globale di fatto;

2. La Corte di appello, ha rammentato che il lavoratore aveva ricevuto una lettera di contestazione disciplinare ove si deduceva l'omessa comunicazione tempestiva, per il periodo 1° aprile - 31 maggio 2014, dello svolgimento di attività lavorativa regolarmente remunerata, durante il periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria e il cumulo di retribuzione e di somme riscosse a titolo di sostegno al reddito;
ha rilevato che - essendo emerso lo svolgimento durante la cassa integrazione guadagni, di attività lavorativa remunerata per altra compagnia aerea (Turkish Airlines) esclusivamente finalizzata al mantenimento delle licenze e abilitazioni al volo - non poteva ritenersi sorto un obbligo informativo del lavoratore nei confronti del proprio datore di lavoro, in quanto - alla luce delle circolari Inps in materia (in specie n. 94 del 2011) - le fasi di addestramento strumentale su simulatore e in linea finalizzate al rinnovo delle abilitazioni in scadenza vanno ricomprese nel "periodo neutro" ai fini della interruzione della prestazione e l'eventuale mancanza della preventiva comunicazione non da luogo a decadenza dalle prestazioni;
a fronte della insussistenza di un fatto disciplinarmente rilevante, conseguiva il regime reintegratorio previsto dall'art. 18, comma 4, della legge n. 300 del 1970. 3. Per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso affidato a un motivo, il lavoratore resiste con controricorso, entrambi depositano memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2119, 8, commi 4 e 5, del d.l. n. 86 del 1988 convertito nella legge n. 160 del 1988 (riprodotto integralmente nei commi 2 e 3 del d.lgs. n. 148 del 2015), 1 disp.sulla legge in generale, 1362 e 1363 cod.civ., avendo, la Corte territoriale, sottovalutato il comportamento del lavoratore che, posto in cassa integrazione, ha percepito - dal 1° aprile al 31 maggio 2014 - l'indennità di sostegno al reddito cumulandola con la retribuzione percepita da altro datore di lavoro, senza comunicare alcunché, in violazione delle chiare disposizioni dell'art. 8 del d.l. n. 86 e attribuendo valore di legge a mere circolari Inps, in spregio ai criteri dettati in materia di fonti del diritto;
la Corte territoriale, fornendo una interpretazione distorta delle circolari Inps, ha ritenuto che il c.d. periodo neutro esaminato dalle suddette circolari incide sul divieto del cumulo tra integrazione salariale e altri compensi derivanti dallo svolgimento di attività remunerativa, criterio che invece è ribadito dall'Istituto previdenziale e dalle leggi in vigore. Il comportamento del lavoratore integra una grave violazione degli obblighi di legge, che ha consentito di cumulare gli interventi di sostegno al reddito con reddito percepito presso altro datore di lavoro, ed integra una giusta causa di licenziamento.

2. Il motivo di ricorso merita accoglimento.

3. La comparazione tra infrazione addebitata dalla compagnia aerea e sanzione espulsiva intimata richiede la preventiva disamina della normativa vigente in 'materia di attività svolta presso terzi durante il periodo di cassa integrazione guadagni.

4. L'art. 8, commi 4 e 5, del d.l. n. 86 del 1988 (convertito in legge n. 160 del 1988) recita: "4. Il lavoratore che svolga attivita' di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate.

5. Il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dello svolgimento della predetta attivita'." 5. E' pacifico, poi, che le circolari non possono contenere disposizioni derogative di norme di legge, né essere considerate alla stregua di norme regolamentari vere e proprie, essendo dotate di efficacia esclusivamente interna nell'ambito della amministrazione all'interno della quale sono emesse (Cass. n. 23032 del 2007;
Cass. n. 6699 del 2014).

6. Orbene, l'art. 8, commi 4 e 5, del d.l. n. 86 del 1988 sancisce, dunque, il principio della parziale cumulabilità tra integrazione salariale e altre attività remunerate nel senso che lo svolgimento di attività lavorativa remunerata durante il periodo di sospensione del lavoro con diritto all'integrazione salariale comporta non la perdita del diritto all'integrazione per l'intero periodo predetto ma una riduzione dell'integrazione medesima in proporzione ai proventi dell'altra attività lavorativa, sempre che l'ente previdenziale sia informato preventivamente (ovvero, entro 30 giorni dal rinnovo/mancato rinnovo delle abilitazioni, nel caso di "periodo neutro" ossia esclusivamente devoluto all'addestramento) dell'avvio dell'attività lavorativa presso altro datore di lavoro, pena la decadenza dal diritto all'integrazione salariale.

7. Le circolari dell'ente previdenziale (n. 94 del 2011 e n. 130 del 2010), poi, in coerenza con la previsione legislativa, prevedono il divieto di cumulabilità di retribuzione e integrazione salariale, divieto che, per l'appunto, non è assoluto, essendo parametrato a
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