Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/01/2021, n. 01587
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Testo completo
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da M P, nato il 06/09/1969 a Orta Nova (FG) avverso la sentenza del 18/01/2019 della Corte d'appello di Bari Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere M S G;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale P M, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
udito il difensore dell'imputato, Avv. F A, che si è riportato ai motivi, richiamando la documentazione depositata con la memoria e insistendo per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 04/03/2014 il Tribunale di Foggia, all'esito di rito abbreviato, assolveva P M dal reato di evasione (per essersi allontanato senza autorizzazione dal luogo degli arresti domiciliari) perché il fatto non costituisce reato. Con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Bari, su appello del P.G., riformava il provvedimento ritenendo l'imputato responsabile del reato ascrittogli e lo condannava, con la diminuente di rito, alla pena di mesi otto di reclusione. M era stato notato dai Carabinieri chino all'interno della propria vettura parcheggiata davanti all'abitazione, intento a reperire un picchietto per le mosche, indossando unicamente pantaloncini e ciabattine infradito. Ad avviso della Corte, l'allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari, integra il reato di evasione a prescindere dalla durata dello spostamento o dai motivi che hanno indotto il soggetto a eludere la vigilanza. La Corte ha altresì osservato che il comportamento posto in essere non è riconducibile né al reato impossibile, invocato dalla difesa, né all'ipotesi di particolare tenuità di cui all'art. 131-bis cod. pen., alla luce della scarsa interiorizzazione del regime di favore manifestata dall'imputato.
2. Il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso la citata sentenza e ne ha chiesto l'annullamento, censurandone:
2.1. la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della inoffensività della condotta ex art. 49 cod. pen. o quantomeno della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., richiesta anche dal P.G. in udienza, emergendone i presupposti applicativi, in relazione all'assoluta episodicità e alle circostanze della violazione, sintomatiche dell'intenzione del ricorrente di fare immediato rientro presso l'abitazione;
2.2. la violazione di legge e il vizio di motivazione perché la Corte territoriale ha affermato la penale responsabilità dell'imputato operando una diversa valutazione
udita la relazione svolta dal consigliere M S G;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale P M, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
udito il difensore dell'imputato, Avv. F A, che si è riportato ai motivi, richiamando la documentazione depositata con la memoria e insistendo per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 04/03/2014 il Tribunale di Foggia, all'esito di rito abbreviato, assolveva P M dal reato di evasione (per essersi allontanato senza autorizzazione dal luogo degli arresti domiciliari) perché il fatto non costituisce reato. Con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Bari, su appello del P.G., riformava il provvedimento ritenendo l'imputato responsabile del reato ascrittogli e lo condannava, con la diminuente di rito, alla pena di mesi otto di reclusione. M era stato notato dai Carabinieri chino all'interno della propria vettura parcheggiata davanti all'abitazione, intento a reperire un picchietto per le mosche, indossando unicamente pantaloncini e ciabattine infradito. Ad avviso della Corte, l'allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari, integra il reato di evasione a prescindere dalla durata dello spostamento o dai motivi che hanno indotto il soggetto a eludere la vigilanza. La Corte ha altresì osservato che il comportamento posto in essere non è riconducibile né al reato impossibile, invocato dalla difesa, né all'ipotesi di particolare tenuità di cui all'art. 131-bis cod. pen., alla luce della scarsa interiorizzazione del regime di favore manifestata dall'imputato.
2. Il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso la citata sentenza e ne ha chiesto l'annullamento, censurandone:
2.1. la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della inoffensività della condotta ex art. 49 cod. pen. o quantomeno della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., richiesta anche dal P.G. in udienza, emergendone i presupposti applicativi, in relazione all'assoluta episodicità e alle circostanze della violazione, sintomatiche dell'intenzione del ricorrente di fare immediato rientro presso l'abitazione;
2.2. la violazione di legge e il vizio di motivazione perché la Corte territoriale ha affermato la penale responsabilità dell'imputato operando una diversa valutazione
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