Cass. civ., sez. II, sentenza 30/08/2004, n. 17398

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In tema di condominio degli edifici, la tutela del decoro architettonico - di cui all'art. 1120, secondo comma, cod. civ. - attiene a tutto ciò che nell'edificio è visibile ed apprezzabile dall'esterno, posto che esso si riferisce alle linee essenziali del fabbricato, cioè alla sua particolare struttura e fisionomia, che contribuisce a dare ad esso una sua specifica identità. Ne consegue che - a prescindere da ogni considerazione sulla proprietà dei muri perimetrali, che l'art. 1117, n. 1, cod. civ. espressamente annovera tra i beni comuni - il proprietario della singola unità immobiliare non può mai, senza autorizzazione del condominio, esercitare una autonoma facoltà di modificare quelle parti esterne, siano esse comuni o di proprietà individuale (come, ad esempio, la tamponatura esterna di un balcone rientrante), che incidano sul decoro architettonico dell'intero corpo di fabbrica o di parti significative di esso.

In tema di condominio degli edifici, il decoro architettonico - allorché possa individuarsi nel fabbricato una linea armonica, sia pure estremamente semplice, che ne caratterizzi la fisionomia - è un bene comune il cui mantenimento è tutelato a prescindere dalla validità estetica assoluta delle modifiche che si intendono apportare. Pertanto, una volta accertato che le modifiche non hanno una valenza ripristinatoria o migliorativa dell'originaria fisionomia, ma alterano quest'ultima sensibilmente, non ha alcuna rilevanza l'accertamento - del tutto opinabile - del risultato estetico della modifica, che deve ritenersi non consentita quand'anche nel suo complesso possa apparire a taluno gradevole.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 30/08/2004, n. 17398
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17398
Data del deposito : 30 agosto 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CALFAPIETRA Vincenzo - Presidente -
Dott. ELEFANTE Antonino - Consigliere -
Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere -
Dott. CIOFFI Carlo - Consigliere -
Dott. MALPICA Emilio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NOMENTANA 76, presso lo studio dell'avvocato CARLO SELVAGGI, che lo difende unitamente all'avvocato GIORGIO M JUNGINGER, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro
CU FA e per esso ex art. 111 c.p.c. gli eredi: US RC, TO EL, elettivamente domiciliati in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, difesi dall'avvocato ROMANO NICCOLINI, giusta delega in atti;

- controricorrenti -

e contro
CU IC, CU AN, CU MA, CU LI;

- intimati -

avverso la sentenza n. 66/01 della Corte d'Appello di TRENTO, depositata il 13/02/01;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/04/04 dal Consigliere Dott. Emilio MALPICA;

udito l'Avvocato JUNGINGER Giorgio M., difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento;

udito l'Avvocato NICCOLINI Romano, difensore del resistente che ha chiesto rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARINELLI Vincenzo che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 22.11.1999 NA EN, TO, EL, NA e LI proposero appello avverso la sentenza del tribunale di Trento del 13.11.1998 con la quale erano state rigettate quasi tutte le domande da loro proposte nei confronti di GA IT, intese ad ottenere la condanna dei predetto alla riduzione in pristino dell'immobile condominiale sito in Comune di Pinzolo, modificato dalla esecuzione di opere realizzate dal predetto nell'ambito del piano di sua proprietà esclusiva.
Secondo gli appellanti il tribunale, nel respingere le domande - ad eccezione di quella concernente il ripristino di un muretto posto al primo piano fino all'altezza di un metro dal pavimento - aveva erroneamente presupposto che il BI avesse un diritto reale d'uso su tutta l'area interessata ai lavori intrapresi sull'edificio insistente sulla p. ed. 657, mentre dal piano di divisione 30.11.1988 risultava che l'area del giardino oggetto del diritto d'uso era solo quella sita nella parte antistante la facciata, sicché i lavori eseguiti solo in piccola parte riguardavano l'area di pertinenza del convenuto. Lamentavano poi gli appellanti che la creazione di una pensilina e il rivestimento in legno del primo piano della facciata, avevano apportato una rilevante modifica dell'aspetto originale dell'edificio non rientrante nel concetto di diritto d'uso del solo giardino, con evidente alterazione della destinazione economica del fabbricato. Infine si dolevano che il tribunale non avesse attentamente vagliato il restringimento del passaggio sino ad un minimo di cm. 93, e non avesse rettamente inteso che le doglianze si riferivano non solo alle modifiche dei beni comuni ma anche di quelli in proprietà esclusiva di essi attori.
La corte d'appello di Trento, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ordinò al GA il ripristino dello stato della facciata con eliminazione della pensilina e del rivestimento in legno, e condannò il predetto alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Osservò innanzitutto la corte trentina che era infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello in relazione al fatto che la notifica era stata effettuata presso il procuratore costituito, in quanto il periodo di sospensione feriale di giorni quarantacinque doveva essere aggiunto e computato nel termine annuale. Nel merito ritenne la corte che non poteva condividersi la tesi del tribunale secondo cui il rivestimento in legno e la pensilina non avrebbero alterato il decoro arcitettonico per essere state le opere realizzate con materiale e tecnica di buona qualità. Ad avviso della corte territoriale, tenuto conto della nozione di decoro architettonico fornita dalla giurisprudenza di legittimità, doveva convenirsi che il mutamento sostanziale dell'aspetto della facciata rispetto alla precedente, integrava la suddetta lesione, posto che il rivestimento in legno aveva completamente ricoperto le pietre a vista che caratterizzavano l'edificio sino all'altezza del primo piano e l'inserimento di una pensilina sporgente rispetto al resto dell'edificio alterava sensibilmente la linea originale, dando alla facciata una nuova consistenza. Osservò la corte di merito che il N.O. per la tutela paesaggistica al compimento dei lavori da parte dell'autorità competente non escludeva che il giudice - sulla specifica doglianza di parte - potesse valutare, con apprezzamento di fatto, l'esistenza di un accentuato mutamento dell'estetica della facciata in relazione alla diversità dei materiali usati e delle dimensioni complessive dell'edificio, tali da snaturare lo stile della casa proprio di quei luoghi di montagna.
Rilevò infine la corte che i motivi concernenti la limitazione

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