Cass. pen., sez. VII, ordinanza 27/04/2021, n. 15739

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VII, ordinanza 27/04/2021, n. 15739
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15739
Data del deposito : 27 aprile 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FADDA ERCOLE nato a SILIQUA il 21/03/1958 avverso la sentenza del 15/10/2019 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere S R;

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di BRESCIA, con sentenza in data 15/10/2019, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal GIP TRIBUNALE di BRESCIA, in data 18/04/2017, nei confronti di FADDA ERCOLE confermava la condanna in relazione al reato di cui all' art. 648

CP

Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: - violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione di credibilità dei contenuti accusatori provenienti dal coimputato Belussi;
- violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante della minima partecipazione prevista dall'art. 114 cod. pen Entrambi i motivi sono manifestamente infondati in quanto non trovano conferma nel tessuto argomentativo della sentenza impugnata che individua i riscontri esterni alle dichiarazioni del chiamante in correità (analisi dei tabulati telefonici) e che esclude la concedibilità dell'attenuante invocata sulla base della rilevazione della non marginalità del contributo del ricorrente alla consumazione dell'azione criminosa. Si tratta di una motivazione priva di vizi logici coerente con le emergenze processuali che non risulta incisa dalle doglianze difensive che si limitano a riproporre quelle già avanzate con l'atto di appello e ad invocare una rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove che non rientra nella cognizione del giudice di legittimità. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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