Cass. pen., sez. V, sentenza 16/01/2023, n. 01340
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla parte civile ARCI Comitato della Valdera, in persona di P M C, nata a Pontedera il 21/09/1978 nel procedimento a carico di T A, nato a Pontedera il 20/11/1953 avverso la sentenza del 23/04/2021 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere M R;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale N L, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;udito il difensore della ricorrente parte civile, avv. P P:ci, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;udito il difensore dell'imputato, avv. S D C, che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso;RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha riformato la sentenza del 14 dicembre 2017 del Tribunale di Pisa che aveva affermato la penale responsabilità di A T per il reato di diffamazione aggravata e lo aveva condannato alla pena di giustizia, nonché al risarcimento del danno, da liquidare separatamente, in favore della persona offesa ARCI Comitato della Valdera, costituitasi parte civile, alla quale era stata anche assegnata una provvisionale. In particolare, la Corte di appello ha assolto A T dall'imputazione ascrittagli e ha revocato le statuizioni civili. Al T si contesta di avere offeso il comitato pubblicando sulla sua pagina facebook in data 15 ottobre 2014, in relazione alla convenzione stipulata tra il Comune di Pontedera e il suddetto comitato ed avente ad oggetto la realizzazione e gestione di un'arena cinematografica estiva con un contributo a carico del Comune di complessivi euro 250.000,00 in dieci anni, la frase «si tratta di soldi pubblici che dovrebbero essere rendicontati al centesimo, invece non esiste alcuna pezza di appoggio che dimostri quanti soldi siano stati spesi davvero e quanti eventualmente se li sia messi in tasca qualcuno» e, successivamente ad un altro commento in cui si diceva «credo che nelle cifre manchino le mazzette che l'ARCI ha dovuto sostenere per aver avuto in gestione senza concorrenza il cinema all'aperto», la frase «il tuo sospetto è quantomeno legittimo, io cancello solo i post offensivi o palesemente diffamatori» e poi in data 16 ottobre 2014 la frase «l'ARCI non ha investito un curo, niente, anzi il comune gli ha dato il terreno e 250.000,00 euro per la struttura. Non paga i dipendenti, né contributi, non paga tasse sul reddito, sedie di plastica, prime visioni mai» ed infine in data 17 ottobre 2014 la frase «non sapremo mai se l'ARCI ha speso 100.000,00 euro soltanto e i restanti 100.000,00 se li è messi in tasca qualcuno». Il Tribunale aveva ritenuto integrato il reato di diffamazione ed inoperante il diritto di critica, evidenziando che, pur essendo vero che la convenzione era stata stipulata senza che si fosse proceduto ad una gara di aggiudicazione, era falso che il contributo venisse erogato in assenza di alcun rendiconto contabile e che il comitato non pagasse le retribuzioni dei suoi dipendenti o non versasse i contributi previdenziali e l'affermazione che era possibile che le somme erogate dal Comune fossero indebitamente finite nelle tasche di qualcuno era un'illazione del tutto gratuita e priva di fondamento, volta a far credere che il comitato si fosse reso responsabile di una serie di episodi di corruzione e ruberie. Il Tribunale aveva osservato che il diritto di critica doveva fondarsi sulla verità del fatto storico posto a fondamento dell'elaborazione critica e comunque risultava superato il limite della continenza.La Corte di appello ha, invece, osservato che in relazione al diritto di critica l'onere del rispetto della verità è più attenuato, in quanto la critica esprime un giudizio di valore che, in quanto tale, non può pretendersi rigorosamente obiettivo;nel caso di specie il T aveva innanzitutto evidenziato la mancanza di una gara di aggiudicazione ed aveva posto «una questione di metodo con specifico riferimento alla modalità di gestione delle risorse pubbliche anche in relazione ai rapporti con i soggetti privati coinvolti nel rapporto convenzionale ed alla effettività dei controlli circa la corretta destinazione delle risorse previste», segnalando anche che il comitato non aveva effettuato alcun investimento di risorse proprie e che non avrebbe versato somme rilevanti per i contributi relativi al personale dipendente, avvalendosi dell'opera di volontari Anche il limite della continenza risultava rispettato, tenuto conto che la vicenda si inseriva in un dibattito politico, caratterizzato da toni aspri e polemici.
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