Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/04/2023, n. 09731

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/04/2023, n. 09731
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 09731
Data del deposito : 12 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

. civ. e 46 comma 1 del d.lgs. n.546/1992 per cessazione della materiadel contendere, oltre che l ’ infondatezza. LaCorte osserva che la censura, a differenza di quanto ritenuto in con- troricorso,è specifica perch é diretta a colpire il pertinente capo della sentenzaimpugnata. In secondo luogo, dal fatto che il ricorso sia in- centratosu alcuni rilievi - in particolare quanto al primo motivo circa i costicontabilizzati in violazione del principio di competenza per un im- porto complessivo di Euro 1. 276.387,84 - deriva il giudicato interno conriferimenti alle riprese non oggetto di impugnazione ma certo non l’inammissibilitàdel motivo.

7. Sempre in via preliminare viene eccepita l ’ inammissibilit à anche della seconda doglianza per asserita doppia pronuncia di merito con- formeperché il punto 13 dell ’ avviso di accertamento, oggetto del mo- tivo, presumerebbe l ’ antieconomicit à della condotta tenuta dalla su- bappaltanteche invece il giudice di merito ha escluso anche tramite le risultanzedell’accertamento peritale cui ha aderito. L’eccezionenon pu ò trovare ingresso perch é dalla lettura della motiva- zionedella CTR non si evince in alcun modo l ’ esclusione dell ’ antieco- nomicitàdella gestione, come prospettato da parte contribuente.

8.I due motivi alla base del ricorso principale, strettamente connessi, nonpossono trovare ingresso. Innanzitutto ben poteva la CTR disporre laconsulenza tecnica e, qualora il giudice del merito aderisca al parere delconsulente tecnico d ’ ufficio, non si configura di p er s é una motiva- zioneal di sotto del minimo costituzionale (cfr. Cass. n.8053/2014). Inoltre,il giudice è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni, poi- chél'accettazione del parere, delineando il percorso logico della deci- sione,ne costituisce adeg uata motivazione, non suscettibile di censure insede di legittimit à , ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del per- corsoargomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal con- sulente. Diversaè l'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio sianostate avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consu- lentidi parte che dai difensori e, in tal caso il giudice del merito, per nonincorrere nel viz io ex art. 360 primo comma n. 5 cod. proc. civ., è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propriaadesione all'una o all'altra conclusione (Cass. Sez. 5 - , Ordi- nanza n. 11917 del 06/05/2021, Rv. 661257 - 01), ma nessuno dei duemotivi in disamina è configurato come vizio motivazionale.

9.Inoltre, allorquando il giudice del merito aderisca al parere del con- sulentetecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poich é l'accettazione del parere, delinea ndo il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile dicensure in sede di legittimit à , ben potendo il richiamo, anche "per relationem"dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione delpercorso argome ntativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente(Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 15147 del 11/06/2018, Rv. 649560- 01), e non vi sono ragioni per non aderire agli insegnamenti cheprecedono anche nel caso di specie in cui la sentenza di a ppello ha compiutouna ragionata adesione alla consulenza tecnica, non priva di motivazionecritica (ad es., cfr. ultima pagina sentenza: « nell ’ esami- nare le pattuizioni contrattuali e gli importi contabilizzati ( … ) il con- frontotra gli stati di avanzamento di pari numero tra contratto di ap- paltoe contratto di sub appalto non ha alcun senso in quanto lo svi- luppo dei due contratti è diverso » ), nel pieno rispetto del sopra deli- neatoschema legale. 10. Con il primo mot ivo di ricorso incidentale parte contribuente de- duce - senza individuazione del pertinente paradigma dell ’ art. 360 comma1 cod.
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