Cass. civ., sez. II, sentenza 07/02/2022, n. 03701

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 07/02/2022, n. 03701
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 03701
Data del deposito : 7 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso 5715-2021 proposto da: T S, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DARDANELLI

37, presso lo studio dell'avvocato M T, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato M G V;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
- controricorrente e ricorrente incidentale ot, avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 16/07/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2/12/2021 dal Consigliere A S;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale A P, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
uditi gli Avvocati M T e S T (per delega dell'avvocato M G V), nonché l'avvocato dello Stato P G M.

FATTI DI CAUSA

L'avvocato S T ha proposto ricorso articolato in dieci motivi avverso l'ordinanza n. 3613/2020 della Corte d'appello di Roma del 16 luglio 2020, resa in controversie ai sensi dell'art. 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, e dell'art. 14 del d.lgs. 10 settembre 2011, n. 150. Resiste con controricorso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha proposto altresì ricorso incidentale articolato in due motivi. L'avvocato S T ha esposto di aver ricevuto incarico dall'Ispettorato Generale per la liquidazione degli Enti Disciolti del Ministero del Tesoro, ora Ministero dell'Economia e delle Finanze, al fine di svolgere attività di difesa in favore del disciolto Ente Nazionale per la Cellulosa e la Carta numerosi giudizi. A sostegno della sua domanda di corresponsione dei compensi professionali, l'avvocato T ha evidenziato di aver stipulato una convenzione in data 19 settembre 2000 per la gestione di oltre quattrocento contenziosi coinvolgenti l'Ente Nazionale per la Cellulosa e la Carta e le sue controllate SAF s.p.a., SIVA s.p.a., Nuramare s.p.a. e RESS s.r.I., convenzione con cui le parti, all'articolo 3, avevano stabilito un compenso in Ric. 2021 n. 05715 sez. 52 - ud. 02-12-2021 -2- favore del legale pari agli onorari massimi previsti dalla tariffa per le cause di particolare complessità, agli onorari medi per quelle importanti e complesse e agli onorari compresi tra il minimo ed il massimo per quelle ordinaria complessità. Tali condizioni erano state di seguito rinegoziate con la successiva convenzione di "modifica" del 18 marzo 2002, stabilendo l'applicazione degli onorari minimi, salvo che per le liti conclusesi favorevolmente per l'ente, senza nulla prevedere per l'ipotesi di revoca del mandato. La revoca era poi intervenuta ad opera del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 30 maggio 2002. Sono oggetto del presente giudizio due parcelle (nn. 354 e 355), afferenti all'assistenza giudiziale resa nel giudizio svoltosi innanzi alla Corte d'appello di Roma (RG 552/2000) relativo al reclamo proposto da Nuova Cartiera di Arbatax s.p.a. avverso la sentenza n. 1494/99 del Tribunale di Roma sezione fallimentare, con cui era stato approvato il concordato preventivo della SIVA s.p.a., giudizio conclusosi con rigetto del reclamo in forza di decreto emesso il 4 dicembre 2000. Espone il ricorrente che le due notule indicate, alla luce della Convenzione del 19 settembre 2000, erano state entrambe redatte al massimo del valore previsto dall'art. 5 n. 3 del D.M. 585/1994, in ragione della difficoltà delle questioni di diritto emerse, sia pure, nell'auspicio di una possibile definizione bonaria dei contenziosi, era stata applicata la percentuale ridotta dello 0,91% calcolata sull'importo dei crediti ammessi al passivo di C 62.008.000,00. Le due parcelle sono state azionate con ricorso innanzi alla Corte d'appello di Roma ex artt. 28 e 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794, domandando complessivi C 1.861.673,23 (C 1.860.000,00 per onorari ed C 1.673,23 per competenze), oltre Ric. 2021 n. 05715 sez. 52 - ud. 02-12-2021 -3- rimborso spese generali al 10%, interessi legali decorrenti dall'8 settembre 2003 ed interessi anatocistici dalla domanda, con ulteriore richiesta di danni da ritardato pagamento. La Corte d'appello di Roma, dopo aver: dichiarato inammissibili le domande formulate da S T nella memoria del 1 marzo 2020;
dichiarato rituale la domanda proposta ai sensi dell'art. 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, e dell'art. 14 del d.lgs. 10 settembre 2011, n. 150;
riconosciuto la legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze ed escluso la limitazione di responsabilità dello stesso;
disatteso l'eccezione di prescrizione;
escluso la valenza di giudicato esterno - sulla tariffa da applicare e sugli accessori da liquidare - della sentenza n. 2465/2005 del Tribunale di Roma e ritenuto operante la convenzione del 2002;
considerato indeterminabile il valore della causa ed applicati i relativi parametri al massimo, con aumento del 20% in relazione alla pluralità delle parti;
ha accertato il credito dell'avvocato S T nella misura di C 758,67 per diritti ed C 6.823,42 per onorari, oltre interessi legali dalla costituzione in mora del 10 novembre 2005 e interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. decorrenti dalla domanda giudiziale al saldo, negando, per difetto di prova, il maggior danno. Il ricorso è stato deciso procedendo nelle forme di cui all'art. 23, comma 8-bis, decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, con richiesta di discussione orale. Il P.M. in Ric. 2021 n. 05715 sez. 52 - ud. 02-12-2021 -4- persona del Sostituto Procuratore Generale A P ha depositato memoria, chiedendo che i ricorsi siano respinti. Anche le parti hanno presentato memorie ai sensi dell'art. 378 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1 n primo ed il secondo motivo del ricorso principale proposto dall'avvocato S T attengono al valore delle controversia ed alla conseguente correttezza degli importi delle azionate parcelle, e vanno perciò esaminati congiuntamente. Il primo motivo di ricorso deduce la violazione degli articoli 10 e 17 c.p.c., dovendosi determinare H valore della lite in C 62.008.000 ai sensi dell'art. 17 c.p.c. Il secondo motivo di ricorso allega la violazione dell'art. 6 del D.M. 585/94, sempre per la mancata determinazione del valore della controversia come pari ad C 62.008.000. 1.1.Primo e secondo motivo del ricorso principale sono inammissibili perché non superano lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. Sia la sentenza sia il ricorso espongono che il giudizio nel quale l'avvocato T aveva svolto l'assistenza qui dedotta per la liquidazione dei compensi, concerneva il reclamo alla Corte d'appello proposto dalla Nuova Cartiera di Arbatax s.p.a. avverso la sentenza n. 1494/1999 del Tribunale di Roma, con cui era stata rigettata l'istanza della creditrice di risoluzione del concordato preventivo della SIVA s.p.a. Con provvedimento del 4 dicembre 2000 la Corte d'appello, in sede di reclamo, aveva confermato il predetto diniego della risoluzione. Deve perciò ribadirsi il costante orientamento (non portando il ricorso elementi che possano favorirne il superamento) secondo cui, ai fini della liquidazione dei compensi spettanti, nella specie, al difensore in sede di reclamo avverso la Ric. 2021 n. 05715 sez. 52 - ud. 02-12-2021 -5- sentenza di rigetto della richiesta di risoluzione del concordato preventivo, il valore della causa, da determinarsi sulla base della domanda ex art. 10 c.p.c., non va desunto dall'entità del passivo, non essendo applicabile in via analogica l'art. 17 c.p.c. riguardante esclusivamente i giudizi di opposizione ad esecuzione forzata, ma deve considerarsi indeterminabile, atteso che la pronuncia richiesta è volta alla dichiarazione di fallimento a seguito della pronuncia di risoluzione del concordato, con oggetto l'accertamento dell'insolvenza, e non la delimitazione quantitativa del dissesto (cfr. Cass. Sez. U, 24/07/2007, n. 16300;
Cass. Sez. 1, 21/01/2013, n. 1346).

2. I motivi dal terzo al sesto del ricorso dell'avvocato S T attengono tutti alla supposta "valenza panprocessuale dei giudicati relativi agli accordi negoziali ed alla legittimazione" e vanno perciò esaminati congiuntamente. Il terzo motivo del ricorso principale denuncia la violazione degli artt. 112 e 324 c.p.c., per aver la Corte d'appello negato rilievo di giudicato "panprocessuale" all'ordinanza n. 14083/2019 (erroneamente indicata come ordinanza n. 14183/19) della Corte di cassazione, sul presupposto della non ammissibilità della questione, in quanto introdotta solo con memoria non autorizzata e stante la mancata accettazione del "MEF". Si sostiene che tale ordinanza identificava il D.M. 585/1994 quale normativa applicabile a tutti i rapporti professionali tra MEF e T, in sostituzione della integrazione del 18 marzo 2002, e, inoltre, escludeva la persistenza del "capo C" dell'integrazione "applicato dal medesimo collegio alla notula n.179 nella predetta sentenza n. 572/17 illustrata a pag. 18, per ipotizzate carenze decisionali della sentenza n. 2465/05, affermata dalla gravata ordinanza, addirittura assunta con valenza di giudicato". Ric. 2021 n. 05715 sez. 52 - ud. 02-12-2021 -6- Con il quarto motivo viene dedotta la "valenza panprocessuale ex art. 2909 c.c. della sentenza n. 2465/05 e delle quindici sentenze che la richiamano, quanto alla sostituzione ex artt.1339 e 1374 c.c. del D.M. 585 alla integrazione per tutte le prestazioni, alla mancata successione della E.N.C.C./LIGESTRA e al MEF ex lege 14/09, alla non applicabilità al MEF della limitazione di responsabilità ex lege 14/09. Il quinto motivo del ricorso principale ha ad oggetto la violazione degli artt. 112 e 329 e 334 c.p.c., del D.M. 585/1994 e dell'art. 2909 c.c., per aver la Corte d'appello negato valenza panprocessuale alle sentenze nn. 1837/17, 4288/17 e 7605/15. Il ricorrente si duole del fatto che la Corte d'appello avrebbe omesso di valutare il passaggio in giudicato delle citate decisioni ed i relativi gravami avanzati dal MEF, che ne avevano determinato la parziale definitività ex art. 329 c.p.c., in quanto introdotte solo con la memoria. Il sesto motivo del ricorso principale lamenta la violazione degli artt. 112, 99, 100, 167 e 329 c.p.c., nonché dell'art. 2909 c.c. per aver la Corte d'appello dichiarato la persistenza dell'integrazione del 18 marzo 2002 "per assunto difetto di statuizioni in merito alla tariffa nella sentenza n. 2465/05".
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