Cass. pen., sez. V, sentenza 29/03/2023, n. 13246

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 29/03/2023, n. 13246
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13246
Data del deposito : 29 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: KROUDA TARIK nato in MAROCO il 20/10/1987 avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE di APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale M F L, che ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenza, nella parte relativa al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena, e di dichiarare inammissibile il ricorso nel resto.

RITENUTO IN FATTO

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 14 giugno 2022 dalla Corte di appello di Ancona, che ha riformato, limitatamente al trattamento sanzionatorio, la decisione del Tribunale di Fermo che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato K T per il reato di cui agli artt. 624-625, comma 1, n. 7, cod. pen. Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l'imputato si sarebbe impossessato di un'autovettura che si trovava parcheggiata lungo la pubblica via, sottraendola al legittimo proprietario.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.

2.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 442 cod. pen. Sostiene che la Corte di appello avrebbe errato nella determinazione della pena, atteso che avrebbe operato una riduzione di pena, per la scelta del rito, in misura inferiore a un terzo.

2.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen. Sostiene che l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede non dovesse essere applicata, atteso che l'auto rubata era stata lasciata aperta con le chiavi inserite nel cruscotto.

2.3. Con un terzo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale. Sostiene che il fatto dovesse essere riqualificato in furto tentato, atteso che l'intera azione delittuosa sarebbe stata realizzata sotto la costante osservazione dei carabinieri.
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