Cass. civ., sez. V trib., sentenza 07/10/2016, n. 20184
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Testo completo
Svolgimento del processo
Nei confronti di S.M.A. venne emesso con riferimento all'anno di imposta --- avviso di accertamento per reddito di impresa e valore della produzione netta ai fini IRAP in relazione alla società di fatto con G.F. e V.E. (nei confronti della società era stato accertato un reddito d'impresa pari a Lire 294.928.000). La CTP di Genova accolse il ricorso. Sempre nei confronti di S.M.A. venne emesso con riferimento al medesimo anno di imposta --- avviso di accertamento per maggiore imponibile IRPEF pari a Lire 98.329.000 in relazione alla quota di partecipazione in società di fatto con G.F. e V.E. (nei confronti della società era stato accertato un reddito d'impresa pari a Lire 294.928.000). La CTP di Genova accolse il ricorso. Nei confronti di G.F. venne emesso con riferimento al medesimo anno di imposta --- avviso di accertamento per maggiore imponibile ai fini IRPEF di Lire 98.329.000 in relazione alla quota di partecipazione in società di fatto con G.F. e V.E. (nei confronti della società era stato accertato un reddito d'impresa pari a Lire 294.928.000). Nei confronti sempre di G.F. venne emesso con riferimento al medesimo anno di imposta --- avviso di accertamento per reddito di impresa e valore della produzione netta ai fini IRAP in relazione alla società di fatto con G.F. e V.E. (nei confronti della società era stato accertato un reddito d'impresa pari a Lire 294.928.000). La CTP di Genova accolse il ricorso. La CTR della Liguria rigettò gli appelli proposti dall'Ufficio nei confronti delle sentenze sulla base della seguente comune motivazione.
L'attività imprenditoriale in forma societaria richiede sia il requisito dell'apparenza del vincolo sociale nei confronti dei terzi sia l'effettiva esistenza degli elementi costitutivi di tale vincolo (nel caso di appartenenti alla stessa famiglia la prova dell'esteriorizzazione del vincolo deve essere particolarmente rigorosa). Gli elementi raccolti dalla GdF sono privi dei caratteri di gravità, precisione e concordanza. Essi evidenziano l'esistenza di una serie di operazioni miranti a realizzare un profitto attraverso operazioni immobiliari, ma tali operazioni non dimostrano l'esistenza di un vincolo societario fra le persone che le hanno poste in essere. Ciò che è emerso è una attività negli anni dal 1994 al --- di informativa da parte dei coniugi S. e G., ed occasionalmente da parte della S., ad amici e conoscenti dell'esistenza di case in vendita, mentre la S. offriva i propri servizi in qualità di architetto, spesso senza incarico. Da tali elementi non è possibile desumere il conferimento di servizi per l'esercizio di attività svolta in forma societaria, nè tale conferimento può essere desunto dal solo fatto che la V. nel 1993 aveva regolarmente esportato in Francia la somma di Lire 63.000.000 per finanziare operazioni di compravendita. Non sussiste inoltre la prova di ripartizione degli utili, ma solo di profitti ricavati dai singoli per le operazioni immobiliari poste in essere.
Fla proposto ricorsi per cassazione l'Agenzia delle Entrate sulla base di sei motivi (proc. n.r.g. 4144/2011) e di cinque motivi (proc. n.r.g. 4151/2011, proc. n.r.g. 4167/2011 e proc. n.r.g. 10426/2011).
Motivi della decisione
Va preliminarmente disposta la riunione dei procedimenti trattandosi del medesimo anno d'imposta.
Con il primo motivo di ciascun ricorso si denuncia violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 14 e 29, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n.