Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 20/06/2022, n. 19862

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Massime1

In tema di individuazione della competenza territoriale degli uffici finanziari, poiché l'art. 10, comma 1, della l. n. 212 del 2000 indica nella buona fede e nella collaborazione i princìpi ai quali debbono essere improntati i rapporti tra il contribuente e l'amministrazione finanziaria, costituisce comportamento contrario a tali princìpi la pretesa della società non residente in Italia che, dapprima, elegga un ufficio finanziario quale suo interlocutore italiano ai fini fiscali, versando le imposte ed indicando il codice fiscale collegato alla vecchia sede legale e, poi, contesti la competenza di tale ufficio ad effettuare i controlli e gli accertamenti relativi ai suoi rapporti con l'amministrazione finanziaria italiana.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 20/06/2022, n. 19862
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19862
Data del deposito : 20 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 18043/2015 Numero sezionale 1391/2022 Numero di raccolta generale 19862/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto IRES AVVISO DI ACCERTAMENTO ETTORE CIRILLO Presidente PAGAMENTO ROBERTA CRUCITTI Consigliere R.G. N. 18043/2015 ANDREINA GIUDICEPIETRO Consigliere CC – 20/04/2022 VALENTINO LENOCI Consigliere ANGELO NAPOLITANO Consigliere rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18043/2015 R.G. proposto da: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE SUCRERIES EN LIQUIDATION S.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale allegata al ricorso, dall'Avv. Francesco d'Ayala Valva, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma al viale Parioli n. 43;
– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente – Numero registro generale 18043/2015 Numero sezionale 1391/2022 Numero di raccolta generale 19862/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. VENETO, sede di Venezia, n. 184/19/15, depositata il 13/1/2015, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. Angelo Napolitano nella camera di consiglio del 20 aprile 2022, tenutasi mediante collegamento da remoto;
Rilevato che: Con avviso di accertamento n. 83803A401044, notificato alla Société Générale de Sucreries en liquidation S.A. presso la sede legale in Belgio (d'ora in poi anche “la società” o “la contribuente”), l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Padova, recuperò a tassazione l'importo di euro 95.565 a titolo di imposta Ires per “redditi d'impresa”, conseguiti dalla società in territorio italiano ai sensi dell'art. 86 Tuir a titolo di “plusvalenza patrimoniale”;
conseguenti euro 12.436 a titolo di Irap oltre a sanzioni per 131.833,20, specificando che “ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 446/1997 l'imposta risulta dovuta per la Regione Piemonte, in quanto la plusvalenza tassata si è generata in tale Regione” (pag. 4 dell'accertamento). La società, non residente in Italia, omise di presentare la dichiarazione dei redditi mod. Unico Persone Giuridiche 2005 per l'anno d'imposta 2004. Essa, con atto notarile del 14/12/2004, vendette alla società “Sivim Impresa Generale di Costruzioni s.r.l.” dei terreni edificabili siti in Alessandria al prezzo di vendita di euro 292.620,55. L'Ufficio determinò tale importo quale plusvalenza tassabile, ai sensi dell'art. 86, comma 4, del d.P.R. n. 917 del 1986. La società propose ricorso dinanzi alla CTP di Padova, che lo respinse. r.g. n. 18043/2015 2 Cons. est. Angelo Napolitano Numero registro generale 18043/2015 Numero sezionale 1391/2022 Numero di raccolta generale 19862/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 La società propose appello dinanzi alla CTR del Veneto, che lo accolse limitatamente al recupero a tassazione dell'Irap e dei relativi interessi e sanzioni. Contro la sentenza d'appello, la società ha proposto ricorso per cassazione articolato in sette motivi. Resiste l'Agenzia delle Entrate con controricorso. La società, in vista dell'adunanza, ha depositato una memoria ai sensi dell'art. 380 bis.

1. c.p.c.

Considerato che:

1.Con il primo motivo, rubricato “Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 151, comma 2 e 86 d.P.R. n. 917/1986, in combinato disposto con l'art. 152 d.P.R. 917/1986, anche in combinato disposto con l'art. 23 Tuir (art. 360 n. 3 c.p.c.)”, la contribuente deduce che la CTR ha accertato, alla stregua di fatti incontestati, l'insussistenza di una stabile organizzazione, base fissa o ufficio, della società nel territorio dello Stato italiano, e che ciononostante abbia ritenuto di configurare un “reddito d'impresa” conseguito con la vendita dei terreni edificabili in Alessandria. Argomenta la odierna contribuente che il legislatore ha voluto distinguere gli enti commerciali aventi una stabile organizzazione in Italia, dagli enti commerciali non aventi stabili organizzazioni in Italia, assoggettando solo i primi alla “imposta sul reddito delle società” (titolo II) e, conseguentemente, alla normativa di cui all'art. 81 Tuir sul “reddito complessivo”, secondo cui quest'ultimo, da qualsiasi fonte proveniente, debba essere considerato “reddito d'impresa”, come tale determinato alla stregua delle successive disposizioni, tra le quali vi è anche l'art. 86 Tuir, posto a base dell'avviso di accertamento, avente r.g. n. 18043/2015 3 Cons. est. Angelo Napolitano Numero registro generale 18043/2015 Numero sezionale 1391/2022 Numero di raccolta generale 19862/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 ad oggetto le plusvalenze dei beni relativi all'impresa, come tali atti a formare il “reddito d'impresa”. Secondo la contribuente, essa, qualificandosi come ente commerciale non residente senza stabile organizzazione in Italia, non sarebbe soggetta al titolo II, bensì al titolo I, con la conseguenza che le fonti di reddito non potrebbero essere qualificate “reddito d'impresa”, ma devono essere ascritte nell'ambito delle singole categorie reddituali nelle quali rientrano.

1.1. Il motivo è infondato. Innanzitutto, esso pecca di astrattismo, ed in quanto tale non rende evidente la sussistenza dell'interesse a ricorrere in capo alla contribuente, in quanto non è concludente circa il vantaggio fiscale che la società avrebbe conseguito se il reddito fosse stato determinato ai sensi dell'art. 152 Tuir anziché ai sensi dell'art. 151 Tuir. In altri termini, la società non dice quale sia lo svantaggio fiscale concreto che avrebbe subìto a causa dell'asseritamente erronea qualificazione come reddito tout court d'impresa della plusvalenza realizzata mediante la cessione dei terreni in Alessandria, e già tale carenza deduttiva priverebbe la società dell'interesse a spiegare il motivo di ricorso

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