Cass. civ., sez. II, sentenza 19/11/2019, n. 30083
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
to la seguente SENTENZA sul ricorso 28097-2015 proposto da: DI S L, elettivamente domiciliato in ROMA, V. FLAMINIA n.322, presso lo studio dell'avvocato C A, rappresentato e difeso dagli avvocati F P e C S
- ricorrente -
contro
B S - intimata - avverso la sentenza n.4083/2015 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 23/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/06/2019 dal Consigliere Dott. S O;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. L C, il quale ha concluso per l'accoglimento del quarto motivo ed assorbimento dei restanti motivi, previa la verifica del perfezionamento della notificazione del ricorso;
udito l'Avvocato FABRIZIO DE' MARSI per parte ricorrente, in sostituzione dell'Avvocato F P, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso F D CA Con atto di citazione notificato il 22.11.2006 B S evocava in giudizio innanzi il Tribunale di Varese D S L per sentirla condannare al pagamento della somma di € 19.740 a titolo di provvigioni per l'attività di mediazione svolta dall'attrice nell'interesse della convenuta in relazione all'acquisto di un immobile sito in Varese, via Donizetti n.4, già di proprietà della società Erre Ci Effe S.r.l. ed acquistato dalla convenuta D S. Si costituiva in giudizio quest'ultima resistendo alla domanda. Con sentenza n.920/2010 il Tribunale rigettava la domanda ritenendo che il contratto di opzione sottoscritto 1'8.5.2004 tra il venditore -società Erre Ci Effe S.r.l.- e Cornacchia Riccardo, marito della D S, costituisse in astratto titolo sufficiente a far sorgere in capo all'attrice B il diritto alla provvigione, ma che in concreto ciò non potesse condurre alla condanna della D S al pagamento della provvigione, posto che l'istruttoria aveva accertato che il suo intervento nella trattativa negoziale era avvenuto solo nel 2005, e quindi in epoca successiva alla firma del predetto contratto di opzione. Ric. 2015 n. 28097 sez. 52 - ud. 26-06-2019 -2- Interponeva appello la B e si costituiva in seconda istanza la D S resistendo all'impugnazione. Con la sentenza oggi impugnata n.4083/2015, la Corte di Appello di Milano riformava la sentenza di prime cure condannando la D S al pagamento della somma di C 13.160 e alle spese del doppio grado. A sostegno della propria decisione, la Corte ambrosiana valorizzava la circostanza che la stessa D S avesse ammesso, nei suoi scritti difensivi, di essersi rivolta alla B tra fine 2003 e inizio 2004, e quindi prima della firma del contratto di opzione in favore di suo marito Cornacchia Riccardo. Riteneva inoltre che quest'ultimo, visto il rapporto di coniugio con la D S, avesse agito anche nell'interesse di quest'ultima e che quindi fosse sorto in capo alla convenuta l'obbligo al pagamento della provvigione al mediatore. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione D S L affidandosi a quattro motivi. B S, intimata, non ha svolto attività difensiva in questo giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dato atto che dalle cartoline postali depositate in atti risulta che il ricorso introduttivo è stato notificato presso lo studio dell'avvocato Barbara De Bernardis in via Avegno n.4, Varese, e non invece presso il domiciliatario indicato in atti di seconde cure, avvocato Pietro Cardarelli, con studio in Milano, piazzetta Guastalla n.11. Tuttavia, In applicazione del principio affermato da Cass. Sez. U, Ordinanza n.6826 del 22/03/2010, Rv. 612077 (cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n.11287 del 10/05/2018, Rv.648501 e Cass. Sez. 2, Ordinanza n.12515 del 21/05/2018, Ric. 2015 n. 28097 sez. 52 - ud. 26-06-2019 -3- Rv.648755), in considerazione dell'esito del ricorso non si procede alla rinnovazione della notificazione. Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione della Legge n.39/1989 e del relativo regolamento di attuazione emanato con D.M. n.45 del 21.12.1990, in relazione all'art.360 n.3 c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe dovuto tener conto che la provvigione può essere riconosciuta solo in favore del soggetto che sia in possesso dell'iscrizione all'albo dei mediatori. Poiché la B non aveva provato che la sua collaboratrice L, con la quale la ricorrente afferma di aver avuto rapporti, avesse tale requisito, la domanda avrebbe dovuto essere respinta. La censura non è fondata. La sentenza impugnata dà invero atto che "L'appellante ha molto insistito sulla carenza di abilitazione della L in quanto non iscritta all'albo dei mediatori immobiliari. In proposito il Tribunale ha rilevato: che la D S ha contattato -come dalla stessa ammesso- l'immobiliare B, ditta individuale, recandosi presso i locali in cui l'attività di intermediazione veniva svolta. La circostanza che il mediatore regolarmente iscritto, Sabina B, si sia avvalsa della collaborazione di una ausiliaria per un'attività meramente materiale quale l'accompagnamento a visitare l'immobile e successivamente l'accompagnamento presso lo studio dell'arch. C non esclude che l'attività media toria vera e propria sia riferibile al titolare della ditta, mentre, d'altro canto, per lo svolgimento di attività accessoria non è richiesta l'iscrizione all'albo dei mediatori"(cfr. pag.8). La doglianza in esame non si confronta adeguatamente con questa ratio, poiché la ricorrente non contesta l'iscrizione della Ric. 2015 n. 28097 sez. 52 - ud. 26-06-2019 -4- B all'albo dei mediatori, né il fatto di aver preso contatto, inizialmente, con la ditta Immobiliare B, e quindi direttamente con la titolare. La circostanza che, poi, la D S sia stata accompagnata a visitare l'immobile di cui è causa dall'ausiliaria L, non in possesso dell'iscrizione, con la quale avrebbe anche intrattenuto i successivi contatti, non appare decisiva, posto che -da un lato- la ricorrente non smentisce il dato essenziale, rappresentato dal primo contatto con l'agente iscritto all'albo, e -dall'altro lato- certamente non occorre l'iscrizione all'albo dei mediatori per lo svolgimento di mere funzioni ancillari come quelle che si risolvono nell'accompagnamento del cliente a visionare l'immobile (in termini, cfr. Cass. Sez.3, Sentenza n.1507 del 24/01/2007, Rv. 595036 e Cass. Sez. 3, Sentenza n.8708 del 09/04/2009,
- ricorrente -
contro
B S - intimata - avverso la sentenza n.4083/2015 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 23/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/06/2019 dal Consigliere Dott. S O;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. L C, il quale ha concluso per l'accoglimento del quarto motivo ed assorbimento dei restanti motivi, previa la verifica del perfezionamento della notificazione del ricorso;
udito l'Avvocato FABRIZIO DE' MARSI per parte ricorrente, in sostituzione dell'Avvocato F P, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso F D CA Con atto di citazione notificato il 22.11.2006 B S evocava in giudizio innanzi il Tribunale di Varese D S L per sentirla condannare al pagamento della somma di € 19.740 a titolo di provvigioni per l'attività di mediazione svolta dall'attrice nell'interesse della convenuta in relazione all'acquisto di un immobile sito in Varese, via Donizetti n.4, già di proprietà della società Erre Ci Effe S.r.l. ed acquistato dalla convenuta D S. Si costituiva in giudizio quest'ultima resistendo alla domanda. Con sentenza n.920/2010 il Tribunale rigettava la domanda ritenendo che il contratto di opzione sottoscritto 1'8.5.2004 tra il venditore -società Erre Ci Effe S.r.l.- e Cornacchia Riccardo, marito della D S, costituisse in astratto titolo sufficiente a far sorgere in capo all'attrice B il diritto alla provvigione, ma che in concreto ciò non potesse condurre alla condanna della D S al pagamento della provvigione, posto che l'istruttoria aveva accertato che il suo intervento nella trattativa negoziale era avvenuto solo nel 2005, e quindi in epoca successiva alla firma del predetto contratto di opzione. Ric. 2015 n. 28097 sez. 52 - ud. 26-06-2019 -2- Interponeva appello la B e si costituiva in seconda istanza la D S resistendo all'impugnazione. Con la sentenza oggi impugnata n.4083/2015, la Corte di Appello di Milano riformava la sentenza di prime cure condannando la D S al pagamento della somma di C 13.160 e alle spese del doppio grado. A sostegno della propria decisione, la Corte ambrosiana valorizzava la circostanza che la stessa D S avesse ammesso, nei suoi scritti difensivi, di essersi rivolta alla B tra fine 2003 e inizio 2004, e quindi prima della firma del contratto di opzione in favore di suo marito Cornacchia Riccardo. Riteneva inoltre che quest'ultimo, visto il rapporto di coniugio con la D S, avesse agito anche nell'interesse di quest'ultima e che quindi fosse sorto in capo alla convenuta l'obbligo al pagamento della provvigione al mediatore. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione D S L affidandosi a quattro motivi. B S, intimata, non ha svolto attività difensiva in questo giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dato atto che dalle cartoline postali depositate in atti risulta che il ricorso introduttivo è stato notificato presso lo studio dell'avvocato Barbara De Bernardis in via Avegno n.4, Varese, e non invece presso il domiciliatario indicato in atti di seconde cure, avvocato Pietro Cardarelli, con studio in Milano, piazzetta Guastalla n.11. Tuttavia, In applicazione del principio affermato da Cass. Sez. U, Ordinanza n.6826 del 22/03/2010, Rv. 612077 (cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n.11287 del 10/05/2018, Rv.648501 e Cass. Sez. 2, Ordinanza n.12515 del 21/05/2018, Ric. 2015 n. 28097 sez. 52 - ud. 26-06-2019 -3- Rv.648755), in considerazione dell'esito del ricorso non si procede alla rinnovazione della notificazione. Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione della Legge n.39/1989 e del relativo regolamento di attuazione emanato con D.M. n.45 del 21.12.1990, in relazione all'art.360 n.3 c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe dovuto tener conto che la provvigione può essere riconosciuta solo in favore del soggetto che sia in possesso dell'iscrizione all'albo dei mediatori. Poiché la B non aveva provato che la sua collaboratrice L, con la quale la ricorrente afferma di aver avuto rapporti, avesse tale requisito, la domanda avrebbe dovuto essere respinta. La censura non è fondata. La sentenza impugnata dà invero atto che "L'appellante ha molto insistito sulla carenza di abilitazione della L in quanto non iscritta all'albo dei mediatori immobiliari. In proposito il Tribunale ha rilevato: che la D S ha contattato -come dalla stessa ammesso- l'immobiliare B, ditta individuale, recandosi presso i locali in cui l'attività di intermediazione veniva svolta. La circostanza che il mediatore regolarmente iscritto, Sabina B, si sia avvalsa della collaborazione di una ausiliaria per un'attività meramente materiale quale l'accompagnamento a visitare l'immobile e successivamente l'accompagnamento presso lo studio dell'arch. C non esclude che l'attività media toria vera e propria sia riferibile al titolare della ditta, mentre, d'altro canto, per lo svolgimento di attività accessoria non è richiesta l'iscrizione all'albo dei mediatori"(cfr. pag.8). La doglianza in esame non si confronta adeguatamente con questa ratio, poiché la ricorrente non contesta l'iscrizione della Ric. 2015 n. 28097 sez. 52 - ud. 26-06-2019 -4- B all'albo dei mediatori, né il fatto di aver preso contatto, inizialmente, con la ditta Immobiliare B, e quindi direttamente con la titolare. La circostanza che, poi, la D S sia stata accompagnata a visitare l'immobile di cui è causa dall'ausiliaria L, non in possesso dell'iscrizione, con la quale avrebbe anche intrattenuto i successivi contatti, non appare decisiva, posto che -da un lato- la ricorrente non smentisce il dato essenziale, rappresentato dal primo contatto con l'agente iscritto all'albo, e -dall'altro lato- certamente non occorre l'iscrizione all'albo dei mediatori per lo svolgimento di mere funzioni ancillari come quelle che si risolvono nell'accompagnamento del cliente a visionare l'immobile (in termini, cfr. Cass. Sez.3, Sentenza n.1507 del 24/01/2007, Rv. 595036 e Cass. Sez. 3, Sentenza n.8708 del 09/04/2009,
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi