Cass. pen., sez. II, sentenza 21/02/2023, n. 07279
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Testo completo
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da B A nato a Palermo il 2 Marzo 1967 avverso la sentenza resa il 25 ottobre 2021 dalla CORTE di APPELLO di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere M D B;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore V S che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo, parzialmente riformando la sentenza resa 1'11 ottobre 2019 dal Tribunale di Palermo, ha riqualificato la condotta di furto in abitazione contestata a B A nel delitto di ricettazione e ha confermato il trattamento sanzionatorio già applicato in primo grado. 2.Avverso la detta sentenza propone ricorso l'imputato deducendo: 2.1Violazione di legge per omessa motivazione in ordine alla eccezione di nullità dell'ordinanza del tribunale del 7 giugno 2019 sollevata sul rilievo che il tribunale non ha tenuto conto del supporto informatico DVD ai fini della propria decisione, malgrado avesse sottoposto il teste di PG alla visione in udienza del predetto video. La corte ha respinto la detta eccezione, rilevando che la nullità invocata è irrilevante poiché il DVD non ha apportato alcun elemento a carico dell'imputato e non ha avuto alcuna rilevanza ai fini della decisione ma il ricorrente reitera la censura. 2.2 Violazione di legge e in particolare dell'art. 6 della CEDU poiché la riqualificazione del fatto operata dalla Corte territoriale non ha consentito all'odierno ricorrente di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione. 2.3 Violazione dell'art. 521 codice procedura penale poiché la Corte ha ritenuto di riqualificare il fatto come ricettazione, ma tale condotta non è stata ritualmente contestata all'imputato né adeguatamente dimostrata.
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