Cass. pen., sez. III, sentenza 25/11/2021, n. 3332

CASS
Sentenza
25 novembre 2021
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25 novembre 2021

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Ai fini della configurabilità del reato di detenzione ai fini di commercio di oggetti di antichità contraffatti, di cui all'art. 178, comma 1, lett. b), d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, non è necessario che l'opera sia qualificata come "autentica", essendo sufficiente che manchi la dichiarazione espressa di non autenticità.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 25/11/2021, n. 3332
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3332
Data del deposito : 25 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

03332-22 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 1698/2021 Presidente - ANNA PETRUZZELLIS CC 25/11/2021 VITO DI NICOLA R.G.N. 10333/2021 LUCA RAMACCI CLAUDIO CERRONI LUCA SEMERARO -Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CO EL nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 01/03/2021 del TRIB. LIBERTA' di MESSINA L Si dà per letta la relazione del Consigliere LUCA SEMERARO;
sentite le conclusioni del PG DOMENICO SECCIA Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore, avv. Adriano Scardaccione quale sostituto processuale dell'avv. Antonella Marchese Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza del 1 marzo 2021 il Tribunale del riesame di Messina ha confermato il decreto di sequestro preventivo del 4 febbraio 2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Patti di 8 quadri, recanti la firma dell'artista RI FA, rinvenuti nella galleria d'arte moderna Agatirio, in Capo d'Or ando, nella disponibilità di NI OV, ritenendo sussistente il solo fumus del reato ex art. 178, lett. b), d.lgs. 42/2004, oltre alle esigenze cautelari.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato.

2.1. Con il primo motivo si deducono la violazione dell'art. 1 coc. pen., 178 d.lgs. 42/2004, 321 cod. proc. pen., e la mancanza e l'illogicità della motivazione. Il Tribunale del riesame non avrebbe motivato sulla sussistenza del fumus con riferimento alle opere indicate ai numeri da 1 a 7 del verbale di sequestro del 23 novembre 2020: ciò emergerebbe anche dal testo dell'ordinanza che farebbe riferimento solo al quadro posto in vendita on line. L'unica condotta astrattarnente ascrivibile all'indagato, con riferimento a tali 7 dipinti, emergerebbe dalla pag. 2 del verbale di sequestro, ma non concretizzerebbe il reato ex art. 178, le:t. b), d.lgs. 42/2004; i dipinti erano stati rinvenuti adagiati in un angolo della parete 4 destinata alla ricezione del pubblico. La motivazione sarebbe apparente perché il Tribunale del riesame, dalla circostanza che un quadro sia stato oggetto della pubblicazione di un annuncio di vendita, avrebbe dedotto la destinazione alla vendita anche degli altri.

2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 42 cod. pen., 178, comma 1, lett. b), d.lgs. 42/2004 e 321 cod. proc. pen. Il Tribunale del riesame avrebbe ritenuto la sussistenza del dolo del reato pur dandɔ atto della mancanza di consapevolezza della non autenticità dei dipinti in capo all'inc agato al momento in cui ne entrò in possesso, escludendo la sussistenza del fum is del delitto di ricettazione. Quanto all'esemplare messo in vendita on line, la motivazione sul funus l'indagato avrebbe dovuto sincerarsi dell'autenticità del quadro o attestare che si trattava di una riproduzione non autentica, per escludere la punibilità della condotta - sarebbe illogica o contraddittoria, anche perché il Tribunale del riesame avrebbe ritenuto sussistente il dolo eventuale. Il reato ex art. 178, comma 1, lett. b) d.lgs. 42/2004, prevederebbe, invece, la consapevolezza della non autenticità delle opere;
l'indagato non avrebbe avuto tale consapevolezza, avendo ereditato le opere dal padre, noto gallerista. 2 Avendo il Tribunale del riesame escluso la consapevolezza della non autenticità delle opere, non avrebbe potuto sussumere la condotta ne dolc eventuale, che presupporrebbe l'accettazione del rischio della non autenticità delle opere;
avrebbe ritenuto sussistente la responsabilità oggettiva dell'indagato, in assenza dell'elemento soggettivo del reato, in violazione dell'art. 178, comma 1, lett. b) d.lgs. 42/2004. 2.3. Con il terzo motivo si deducono i vizi ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 179 d.lgs. 42/2004 e 1 cod. pen. Il Tribunale del riesame avrebbe inserito nella condotta del reato ex art. 178, comma 1, lett. b), d.lgs. 42/2004 una condotta non prevista, quella di aver omesso di attestare che si trattava di una riproduzione non autentica.

2.4. Con il

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