Cass. civ., SS.UU., sentenza 31/05/2011, n. 11963

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L'occupazione appropriativa per fini di pubblica utilità non seguita da espropriazione determina, comunque, l'acquisto della proprietà, in capo alla P.A., dell'area occupata al momento della sua irreversibile trasformazione e nei limiti della parte trasformata; tuttavia - analogamente a quanto previsto dalla normativa in tema di retrocessione dei beni espropriati - ove risulti che l'opera programmata non sia stata completata e sia provato che è sopravvenuto un difetto di interesse della P.A. nel perseguimento dell'obiettivo originariamente considerato come meritevole di soddisfacimento, può essere accolta la domanda del privato volta alla restituzione dei beni occupati, in tal modo realizzandosi la reintegrazione in forma specifica del pregiudizio subito, alla luce della previsione di cui all'art. 2058 del codice civile.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 31/05/2011, n. 11963
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11963
Data del deposito : 31 maggio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. P R - Primo Presidente f.f. -
Dott. M M R - Presidente di Sezione -
Dott. M M - Consigliere -
Dott. P C - Consigliere -
Dott. D P S - rel. Consigliere -
Dott. V R - Consigliere -
Dott. T G - Consigliere -
Dott. T F - Consigliere -
Dott. B R - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
F T, elettivamente domiciliata in Roma, via F. Confalonieri 5, presso l'avv. M L, che con l'avv. E C la rappresenta e difende giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro
Regione Campania in persona del Presidente e A s.p.a. in persona del legale rappresentante;

- intimati -

avverso la sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche n. 162/09 del 19.10.2009. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17.5.2011 dal Relatore Cons. C P;

Udito l'avv. M per la ricorrente;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. C P che ha concluso per l'accoglimento del terzo e del quarto motivo e l'assorbimento degli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 10.4.2006 il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, in parziale accoglimento della domanda di Teresa F, condannava rispettivamente la Regione Campania e la A s.p.a., in proprio e quale mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese con la Borselli s.p.a., la Pisani s.p.a. e la So.Ge.Ca. s.r.l., al pagamento di Euro 7.359,30 oltre interessi, per occupazione legittima e di Euro 62.844,86 oltre interessi per l'occupazione appropriativa di mq. 15.609 di terreno (la prima), nonché al pagamento di Euro 27.069,41 oltre interessi, per l'occupazione illegittima di mq 12.458 di terreno (la seconda).
Con la medesima sentenza veniva altresì rigettata la domanda di ripristino dello stato dei luoghi formulata nei confronti della Regione, essendo stata condannata la sola A.T.I. (associazione temporanea di imprese) a rimuovere quanto ancora fosse depositato sul luogo ed a ripristinare la fertilità dei terreni.
La decisione, impugnata in via principale da F e in via incidentale dalla A, in proprio e quale rappresentante dell'A.T.I., veniva poi confermata dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche. In particolare, sui diversi punti sottoposti al suo esame il Tribunale superiore rilevava, per l'appello principale: era insussistente il vizio di ultrapetizione con riferimento all'avvenuta liquidazione del risarcimento per l'occupazione appropriativa dell'area, poiché la domanda della F comprendeva anche l'azione risarcitoria a tale titolo;
era certamente avvenuta l'irreversibile trasformazione di parte delle aree legittimamente occupate, essendo ciò stato affermato sia dal c.t.u. che dal consulente dell'appellante principale, ed essendo inoltre irrilevante in senso contrario sia la mancata ultimazione delle opere, che il differimento della destinazione al pubblico interesse per il cui soddisfacimento erano state programmate;
era inconsistente la deduzione dell'inapplicabilità dell'istituto dell'occupazione acquisitiva alla luce della giurisprudenza della Corte Europea, essendo intervenuta sul punto la Corte Costituzionale, che con la sentenza del 27.10.07 n. 348 aveva stabilito la necessità di rapportare comunque i criteri di liquidazione ai valori di mercato;

risultava indimostrata la pretesa erroneità della valutazione delle perdite subite, che sarebbe stata riscontrabile nell'incidenza negativa sull'attività dell'impresa agricola e su quella dell'allevamento del bestiame, mentre le doglianze sollevate al riguardo sarebbero state comunque generiche.
Quanto all'appello incidentale, il Tribunale Superiore rilevava:
l'inammissibilità della prova orale, richiesta per "dimostrare la mancanza di occupazione illecita ad opera della A.T.I. A";

l'infondatezza dell'assunto secondo cui non vi sarebbe stata occupazione illecita delle aree non acquisite dalla Regione;

l'inammissibilità della censura relativa alla disposta condanna al ripristino della fertilità delle aree illecitamente

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