Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/06/2023, n. 25847

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/06/2023, n. 25847
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25847
Data del deposito : 15 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

SENTENZA sul ricorso proposto da C L, nato a Soriano Calabro il 23/10/1992 avverso l'ordinanza del 04/01/2023 del Tribunale di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere E A;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale S P, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata;
uditi l'avv. D M G e l'avv. G D R, difensori del ricorrente, che hanno concluso chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATI-0 1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Catanzaro, decidendo in sede di rinvio dall'annullamento disposto dalla Corte di cassazione con sentenza del 22 giugno 2022, in accoglimento dell'appello a suo tempo proposto ai sensi dell'art.310 cod. proc. pen. dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro ed in riforma dell'originario provvedimento cautelare adottato il 25 giugno 2021 da quella Corte di appello nei riguardi di L C, disponeva nei confronti del prevenuto l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere in luogo di quella degli arresti domiciliari, in relazione al reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. Premesso che il 25 giugno 2021, in relazione a tale reato associativo, la misura cautelare era stata applicata per la prima volta nei riguardi del C nel corso del giudizio di cognizione di secondo grado (all'esito del quale la Corte di appello aveva poi confermata la condanna dell'imputato con riferimento sia a quel reato associativo, sia ad altro delitto), rilevava il Tribunale dell'appello cautelare, da un lato, come alla decisione sull'appello del Pubblico ministero non fosse di ostacolo la circostanza che la misura cautelare originariamente applicata avesse perso di efficacia, per un certo arco temporale, per una questione di 'contestazione a catena';
e, da altro lato, come la misura della custodia in carcere fosse misura più proporzionata e adeguata a fronteggiare le già riconosciute esigenze di cautela, peraltro presunte in ragione del titolo del delitto associativo addebitato al C.

2. Contro tale ordinanza ha proposto ricorso il C, con due distinti atti di impugnazione sottoscritti rispettivamente da ciascuno dei suoi due difensori, il quale ha dedotto i seguenti motivi.

2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 303 e 306 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per contraddittorietà o manifesta illogicità (primo punto dell'atto di impugnazione a firma dell'avv. Bagnato), per avere il Tribunale di Catanzaro erroneamente ritenuto che, alla data di adozione dell'ordinanza cautelare del 4 gennaio 2023 da parte della Corte di appello, vi fosse ancora un interesse del Pubblico ministero ad ottenere la pronuncia sul relativo appello cautelare: essendo stato erroneamente affermato che il termine di efficacia della misura originariamente applicata non fossero scaduti, computando anche un periodo di sospensione della decorrenza di quel termine relativo ad una ordinanza adottata dalla Corte di appello il 6 settembre 2021 nei riguardi di altri imputati, che però non riguardava il C il quale, all'epoca, non era sottoposto ad alcuna misura cautelare.

2.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per manifesta illogicità o contraddittorietà (punto unico dell'atto di impugnazione a firma dell'avv. D R), per avere il Tribunale dell'appello cautelare omesso di considerare le pregresse vicende giudiziarie cautelari che avevano riguardato la posizione del C. In particolare, il Tribunale non aveva tenuto conto che gli elementi di prova a carico dell'imputato riguardavano fatti risalenti nel tempo e fermatisi nel febbraio 2018, senza che risultassero provate ulteriori attività del C a sostegno delle iniziative del sodalizio criminale di cui era stato giudicato partecipe;
nonché aveva valorizzato ulteriori dati conoscitivi offerti dall'ufficio del Pubblico ministero di secondo grado solo nel luglio 2021, in specie concernenti il contenuto di una missiva spedita da G S, all'epoca detenuto in carcere, nella quale non si faceva cenno al C. L'allontanamento dell'imputato da quel contesto criminale - • si è sostenuto ancora nel ricorso - risultava confermato tanto dal tenore della sentenza emessa il 17 novembre 2021 dalla Corte di cassazione nell'ambito di altro procedimento incidentale di impugnazione, con una statuizione che, sul punto, aveva formato un giudicato cautelare, capace di elidere gli effetti della presunzione relativa di adeguatezza della misura di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.;
quanto da una ordinanza cautelare emessa nei riguardi di altra imputataiCaterina Soriano, moglie del C.
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