Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/05/2023, n. 19145
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Testo completo
ente SENTENZA sul ricorso proposto da IC MI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 28/03/2023 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Silvia Giorgi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
udito il difensore del ricorrente, Avv. Giovanni Anania, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha dichiarato sussistenti le condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna di MI IC alla Autorità Giudiziaria della Croazia, in relazione a quattro reati di furto aggravato (commessi in data 26 giugno 2006, 2 luglio 2006, 12/13 luglio 2006 e 16/17 agosto 2006) e ad un episodio di frode informatica (commesso il 2 luglio 2006), indicati nel mandato di arresto europeo emesso il 28 dicembre 2022 dal Tribunale di Spalato. La Corte territoriale ha dato atto che la consegna è stata richiesta al fine di assicurare la presenza in giudizio dell'imputato, che i fatti costituiscono reato anche nell'ordinamento italiano, che non risultano in Italia procedimenti pendenti o condanne per i medesimi fatti. In particolare, la Corte evidenziava che il mandato contiene le informazioni prescritte dall'art. 6, comma 1, I. 22 aprile 2005, n. 69 nella nuova formulazione derivante dalle modifiche apportate dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, tra cui i dati dell'ordine di arresto emesso dall'Autorità croata, gli estremi di quest'ultimo, una adeguata ricostruzione dei fatti, l'indicazione della loro qualificazione giuridica e della pena edittale massima, la normativa penale di riferimento, le ragioni della richiesta di consegna e gli elementi necessari per affermare che la persona di cui la consegna è richiesta è la stessa arrestata 1'11 gennaio 2023 in esecuzione del m.a.e. Sotto diverso profilo la Corte disattendeva i rilievi difensivi circa il radicamento del consegnando da almeno cinque anni in Italia, rappresentando che - trattandosi di m.a.e. "processuale" - non trova applicazione il motivo di rifiuto facoltativo di cui all'art. 18-bis,