Cass. civ., sez. I, ordinanza 15/04/2019, n. 10507
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In caso di stipulazione del contratto di mutuo fondiario ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 7 del 1976, l'onere della prova dell'erogazione della somma data a mutuo è assolto dall'istituto di credito mutuante mediante la produzione in giudizio dell'atto pubblico notarile di erogazione e quietanza, spettando, in tal caso, al debitore che si opponga all'azione esecutiva del creditore dare la prova della restituzione della somma mutuata e degli accessori ovvero di altre cause estintive dell'obbligazione restitutoria. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione con la quale il Tribunale, decidendo sull'opposizione al diniego d'ammissione allo stato passivo del fallimento di un credito portato da alcuni contratti di mutuo fondiario cui risultavano allegati i rispettivi atti di quietanza ed erogazione parziale, aveva motivato l'esclusione con la mancanza degli estratti conto comprovanti l'erogazione delle somme mutuate).
Sul provvedimento
Testo completo
10507 1 9 C. I. REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto ANTONIO DIDONE Presidente GUIDO FEDERICO Consigliere ANDREA FIDANZIA Consigliere ALDO ANGELO DOLMETTA Consigliere Ud. 28/02/2019 CC Cron. 10507 LUCA SOLAINI Consigliere Rel. R.G.N. 19870/2016 ORDINANZA sul ricorso 19870/2016 proposto da: CAF S.p.a., già C.a.f. Centrale Attività Finanziarie S.p.a., in persona della dott.ssa Laura Ritaldi, nella qualità di procuratore speciale di OASIS Securitisation S.r.l. a socio unico, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Gracchi n.209, presso lo studio dell'avvocato Cardoni Cesare, rappresentata e difesa dall'avvocato Boscia Pier Luigi, giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrente -
contro
Curatela del Fallimento Mitho Costruzioni S.r.l., in persona del curatore avv. Faugiana Giuseppina, domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, ORD. 568 2019 rappresentata e difesa dall'avvocato Gabriele Carmelo Vittorio, giusta procura in calce al controricorso;
-controricorrente - avverso il decreto del TRIBUNALE di MARSALA, depositato il 23/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/02/2019 dal cons. SOLAINI LUCA. R.G. 19870/16 Rilevato che: Il giudice delegato al fallimento di "Mitho Costruzioni sri" non ammetteva al passivo della procedura il credito portato dalla società Centrale Attività finanziarie (C.A.F.) nella qualità di procuratore speciale della società Oasis Securitisation SpA quale cessionaria dei crediti di San Paolo Imi SpA (oggi Intesa San Paolo SpA) per complessivi € 869.845,09 di cui € 712.675,20 in privilegio ipotecario ed € 157.169,89 in chirografo, in forza di alcuni contratti di mutuo fondiario con garanzia ipotecaria. La ricorrente, ai fini della prova del credito insinuato, allegava le copie dei contratti di mutuo e i rispettivi atti di quietanza di erogazione parziale, nonché le ispezioni ipotecarie relative alle iscrizioni di ipoteca e copia unilaterale dei conteggi