Cass. pen., sez. V, sentenza 22/05/2023, n. 21897

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 22/05/2023, n. 21897
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21897
Data del deposito : 22 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: DENOCENTI CINZIA nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO il 27/01/1969 MICHEL' CEMENTINA nato a VENARIA REALE il 26/10/1965 L F nato a VELLETRI il 26/12/1965 avverso la sentenza del 18/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore S P che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso proposto da DENOCENTI CINZIA e per il rigetto dei ricorsi esperiti da MICHELI CEMENTINA e L F. udito il difensore Il Difensore FTELLO ANDREA del foro di TIVOLI si riporta ai motivi del ricorso e insiste per raccoglimento dello stesso. Il Difensore T F del foro di VITERBO si riporta ai motivi del ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso.

RITENUTO IN FTTO

1.Con sentenza del 18.3.2022 la Corte di Appello di Roma ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti - tra l'altro - di D C, M C e L F, che le aveva dichiarate colpevoli del reato di furto in abitazione, escluse le aggravanti di cui all'art. 61 nn. 2 e 7 c.p.

2.Ricorrono per cassazione le imputate, tramite i rispettivi difensori di fiducia. In particolare, nell'interesse di D C, si deducen(P tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

2.1.Col primo motivo si deduce la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione mancando essa completamente di logicità reale poiché le premesse dalle quali procede sono del tutto false. In particolare, non si dà conto del motivo del mancato ritrovamento della refurtiva seppure il furto risultasse appena commesso e le imputate fermate vicinissimo al luogo del delitto;
ed ancora, non è logico che le imputate si siano disfatte della refurtiva e non anche dei presunti arnesi da scasso che sono peraltro comunissimi attrezzi in dotazione a qualunque automezzo, con particolare riferimento al cacciavite. Quanto alle forbici, sulle quali sostanzialmente si fonda tutto il percorso argomentativo in entrambe le pronunce di merito, in verità esse non sono state affatto riconosciute dalla persona offesa la quale ha espressamente riferito di non ricordare né la forma né la marca né se ci fossero, alla stregua di quelle poste in sequestro, numeri o marchi di fabbrica. Considerazioni sovrapponibili possono essere poste con riferimento al rinvenimento del foulard che risulta essere affatto diverso da quello descritto dai testi dell'accusa per fantasia e colore. Infine risultano a dir poco contraddittorie le popolazioni del teste Delle monache Savio con riferimento alla presenza di una Ford Focus nelle immediate vicinanze del portone dell'abitazione ove venne perpetrato il furto.

2.2.Col secondo motivo si deduce la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione nonché l'erronea applicazione degli artt. 192 e 546, 533 del codice di rito. Nel caso di specie non può ritenersi rispettato il metodo del prudente apprezzamento che implica che il giudice nel valutare le prove osservi la regola della logica e della comune esperienza. Nè risulta rispettato il parametro valutativo dell'oltre ogni ragionevole dubbio. In particolare, si lamenta che l'ipotesi alternativa fornita dalla difesa basata sul fatto che le imputate si trovassero nel quartiere ove era stato perpetrato il furto per attendere a delle incombenze relative alla salute di un familiare non è stata adeguatamente confutata dalla Corte territoriale che si è illogicamente e contraddittoriamente limitata a sostenere l'inattendibilità dei testi adducendo un fatto che non aveva attinenza con la credibilità degli stessi e cioè quello che le quattro imputate erano tra loro parenti o affini;
sicché la Corte territoriale sulla tesi antagonista difensiva ha avanzato mere illazioni di contenuto illogico e non conferenti rispetto al giudizio di attendibilità del teste addotto dalla difesa, che trova tra l'altro riscontro nel ricovero presso l'ospedale di Viterbo della figlia dell'imputata il giorno successivo al fatto, circostanza che fornisce ampio riscontro alla tesi dell'acquisto del medicinale presso la farmacia adiacente ai luoghi di causa.

2.3.Col terzo motivo si deduce l'errata qualificazione giuridica del fatto, essendo la condotta della ricorrente al più riconducile alla fattispecie del favoreggiamento, dal momento che la stessa è stata unicamente rinvenuta alla guida del veicolo su cui viaggiavano anche le tre imputate asseritamente riconosciute dalle persone offese.

3.Nell'interesse di M C e L F si deducono tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

3.1.Col primo motivo si lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva in relazione all'art. 495, comma 2 del codice di rito, ex articolo 606, comma 1 lett. d). c.p.p. ovvero la mancata assunzione della prova decisiva della ricognizione di persona, ex art. 213 cod. proc. pen., da parte dei testimoni oculari D M S e D M A. Il primo giudice in luogo di soddisfare la richiesta avanzata dalla difesa ha disposto l'escussione del teste Faiella - uno dei militari che procedettero all'arresto delle imputate - il quale in palese spregio del disposto normativo di cui all'art. 195, comma 4, c.p.p. deponeva sul contenuto delle dichiarazioni acquisite dai testimoni suindicati, sebbene ai predetti in sede di escussione dibattimentale non erano state neppure mostrate le fotografie delle imputate al fine di consentire il loro riconoscimento. La corte di appello a sua volta, a fronte della eccepita mancata risposta da parte del primo giudice in ordine alla richiesta istruttoria in argomento, si è limitata ad osservare che sarebbe stato corretto da parte del giudice non esprimersi affatto sulla richiesta e piuttosto sentire sul riconoscimento ex art. 507 c.p.p. un appartenente dell'arma dei carabinieri che aveva partecipato all'arresto delle imputate;
in ogni caso la corte territoriale ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta di rinnovazione istruttoria avanzata al riguardo col secondo motivo di appello;
incorrendo nella violazione per mancata ammissione di una prova a discarico ex art. 606, comma 1, lett. d) c.p.p.

3.2.Col secondo motivo si deduce la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. La Corte di appello ha inteso fondare il proprio giudizio di responsabilità sul verbale di arresto e sulle sommarie informazioni contenute in detto documento oltre che sull'annotazione dei Carabinieri di Viterbo, e ciò nonostante non sia stato scelto il rito abbreviato bensì quello ordinario dibattimentale. Parimenti inutilizzabili erano i riconoscimenti effettuati dai testi nella fase delle indagini, non essendo stati essi trasfusi attraverso la richiesta istruttoria avanzata sia in primo che in secondo grado.

3.3.Col terzo motivo si deduce la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui si è inteso confermare la condanna delle imputate ad una pena palesemente eccessiva, di anni due di reclusione, e ciò, nonostante l'avvenuta concessione in primo grado delle attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, laddove all'epoca del fatto la pena minima era di un anno di reclusione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1 ricorsi sono inammissibili.

2. Il ricorso nell'interesse di DENOCENTI CINZIA.

2.1.1 primi due motivi di ricorso, con i quali si denunciano vizi di motivazione, violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio e dei criteri di valutazione della prova, sono, al di là delle qualificazioni indicate, di fatto volti a sollecitare una nuova e diversa valutazione degli elementi fattuali e delle corrette inferenze prospettate da entrambi i giudici nelle conformi pronunce di merito in ordine alla responsabilità della Denocenti, e, in quanto tali, deducono censure non valutabili nella presente sede di legittimità;
essi sono anche generici non confrontandosi con gli argomenti della sentenza impugnata che non risultano superati da quelli prospetti in ricorso non aventi valore dirimente né disarticolante rispetto alla compiuta ricostruzione del fatto svolta dai giudici di merito;
essi sono, in definitiva, anche manifestamente infondati, in quanto deducono vizi evidentemente insussistenti. Ed invero, in buona sostanza, si lamenta che la corte territoriale non avrebbe adeguatamente considerato la circostanza del mancato rinvenimento delle refurtiva allorquando le imputate vennero
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