Cass. pen., sez. I, sentenza 24/03/2021, n. 11329
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
a seguente SEN-TT:'.0!ZA sul ricorso proposto cLa: LA CE NE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/01/2020 del !e Cr.-)P:TE APPELLO di MESSINA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
udito il Pubblico Ministero, in persona o& Sostituto Procuratore MARIO MARIA STEFANO PINELLI, che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La CE ES ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina del 13 gennaio 2020, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Messina dell'Il ottobre 2018, con la quale era stato condannato alla pena di mesi sei di arresto ed euro 200,00 di ammenda, in ordine al reato continuato di fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti, ai sensi degli artt. 678 cod. pen. e 34 legge 18 aprile 1975, n. 110, perché il 31 dicembre 2015, senza l'autorizzazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, aveva venduto materiale esplodente, consistente in numerosi articoli pirotecnici di varia tipologia e classificazione.
2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 192 cod. proc. pen., e vizio dì motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di merito avrebbe ritenuto perfezionato il reato esclusivamente sulla scorta del verbale di sequestro in atti, omettendo di disporre alcun accertamento peritale sull'effettiva natura e portata offensiva del materiale sequestrato. A tal fine, il ricorrente evidenzia che la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di chiarire che integra il reato di cui all'art. 678 cod. pen. la detenzione abusiva, anche al fine dell'uso personale, di materiale esplodente, allorquando il quantitativo di polveri piriche contenuto sia superiore a cinque chilogrammi e ciò in quanto per tali quantitativi, a norma dell'art. 97 del r.d. 6 maggio 1940, n. 635 (regolamento di esecuzione al T.U.L.P.S.), è necessaria la licenza di cui all'art. 47, comma primo, r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (Sez. 1, n. 40358 del 12/07/2011, Di Donna, Rv. 251170). Il Procuratore generale, Mario Pinelli, chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. Giova premettere che nel giudizio di cassazione sono precluse al giudice di legittimità la rilettura di elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice di merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482);
né è sindacabile in questa sede, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, CUI spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti tra le dichiarazioni di persone informate dei fatti o coindagati, e la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362). Sempre in premessa, va ricordato che la mancanza, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione, come vizi denunciabili in sede di legittimità, devono risultare di spessore tale da risultare percepibili ictu ocull, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate, in modo logico e adeguato, le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (in tal senso, conservano validità, e meritano di essere tuttora condivisi, i principi affermati da Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003,