Cass. pen., sez. III, sentenza 08/02/2023, n. 05437
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Z N, nato a Bari il 22/07/1998 avverso la sentenza del 16/03/2022 del Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere S C;
letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale P M, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Bari condannava N Z alla pena di euro mille di multa, perché ritenuto responsabile del delitto di cui agli artt. 56, 515 cod. pen. - così riqualificata l'imputazione, originariamente contestata come ipotesi consumata - per aver compiuto, quale legale rappresentante dell'esercizio commerciale Eureka s.r.I., atti diretti in modo non equivoco a porre in commercio dispositivi di protezione individuale (mascherine antivirus deputate alla protezione delle vie respiratorie) del tipo FFP2 muniti di marchiatura CE contraffatta, perché rilasciata da un ente sconosciuto.
2. Avverso l'indicata sentenza l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, con cui deduce l'erronea applicazione degli artt. 56 e 515 cod. pen. Evidenzia il difensore che, a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, non è stata provata la destinazione commerciale delle mascherine rinvenute dalla G.d.F. all'interno del magazzino;
nel caso in esame, non vi sarebbe prova che la società abbia tentato di vendere le mascherine, ciò che esclude il reato, come affermato, in una situazione analoga, da Cass., Sez. 3, n. 29578 del 2020.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e deve perciò essere rigettato.
2. Nel caso in esame, non è contestato che la stampigliatura della marcatura CE riportata sulle 1.780 mascherine recanti la dicitura FFP2 9H Stars sia contraffatta, in quanto il ricorrente limita le sue censure al fatto che mancherebbe la prova della destinazione alla vendita di
udita la relazione svolta dal consigliere S C;
letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale P M, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Bari condannava N Z alla pena di euro mille di multa, perché ritenuto responsabile del delitto di cui agli artt. 56, 515 cod. pen. - così riqualificata l'imputazione, originariamente contestata come ipotesi consumata - per aver compiuto, quale legale rappresentante dell'esercizio commerciale Eureka s.r.I., atti diretti in modo non equivoco a porre in commercio dispositivi di protezione individuale (mascherine antivirus deputate alla protezione delle vie respiratorie) del tipo FFP2 muniti di marchiatura CE contraffatta, perché rilasciata da un ente sconosciuto.
2. Avverso l'indicata sentenza l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, con cui deduce l'erronea applicazione degli artt. 56 e 515 cod. pen. Evidenzia il difensore che, a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, non è stata provata la destinazione commerciale delle mascherine rinvenute dalla G.d.F. all'interno del magazzino;
nel caso in esame, non vi sarebbe prova che la società abbia tentato di vendere le mascherine, ciò che esclude il reato, come affermato, in una situazione analoga, da Cass., Sez. 3, n. 29578 del 2020.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e deve perciò essere rigettato.
2. Nel caso in esame, non è contestato che la stampigliatura della marcatura CE riportata sulle 1.780 mascherine recanti la dicitura FFP2 9H Stars sia contraffatta, in quanto il ricorrente limita le sue censure al fatto che mancherebbe la prova della destinazione alla vendita di
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