Cass. pen., sez. V, sentenza 09/06/2023, n. 25038

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 09/06/2023, n. 25038
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25038
Data del deposito : 9 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DIAO MADOUNE nato a DAKAR( SENEGAL) il 11/12/1983 avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere M B;
udito il I Sostituto Procuratore Generale PERLA LORI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore, l'avvocato F A, che si riporta ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento. 42Qf

RITENUTO IN FATTO

1. E' impugnata la sentenza della Corte d'Appello di Salerno del 7.11.2022, che ha confermato la condanna di M D, disposta in primo grado, alla pena di dieci mesi di reclusione per il delitto di cui all'art. 489 cod. pen. in relazione alla falsa patente di guida senegalese trovata in suo possesso, così riqualificata l'iniziale imputazione, considerato l'aumento per la recidiva qualificata.

2. Avverso la citata sentenza d'appello ha proposto ricorso l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo un unico motivo con cui denuncia: a) nullità assoluta della notificazione della citazione in giudizio d'appello, effettuata in un unico atto, comprensivo di notifica telematica ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis cod. proc. pen. (nonostante il difensore di fiducia avesse dichiarato di rifiutare tale notificazione) ed ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. senza che fosse ancora stata tentata la notificazione al domicilio eletto dall'imputato appellante;
b) mancata prova del dolo del reato di cui all'art. 489 cod. pen. e vizio di motivazione della sentenza impugnata che non ha risposto alle ragioni difensive su tale aspetto;
c) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, negate con argomentazioni apodittiche ed assertive sulla personalità criminale del ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è complessivamente infondato.

1. Il primo motivo di censura è infondato. Il ricorrente lamenta l'irregolarità della notifica del decreto di citazione in appello, mentre, invece, al più, si tratterebbe di una sua irritualità, essendosi provveduto a notificare al difensore di fiducia, sotto l'egida di due disposizioni differenti (l'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. e l'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.), tale atto. Le Sezioni Unite hanno chiarito che l'irregolare utilizzo della procedura di notificazione della citazione a giudizio mediante consegna al difensore di fiducia, ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. - disposizione oggi abrogata dal d.lgs. n. 150 del 2022, che ha introdotto la diversa disciplina dettata dall'art.
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