Cass. civ., sez. II, sentenza 05/11/2013, n. 24751
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Il giudicato che si forma sulla pronuncia di riduzione di disposizioni testamentarie non si estende nei confronti del legatario, il cui acquisto prescinde dall'accettazione e non dipende dalla situazione giuridica definita in quel processo.
Se il legato ha per oggetto un diritto non soggetto a prescrizione, come il diritto di proprietà su di un bene, il beneficario non perde la (non esercitata) facoltà di chiederne la consegna nei confronti del detentore, sia esso o no l'erede, fino a quando non abbia perso il diritto di proprietà in conseguenza del suo acquisto da parte di un terzo secondo uno dei modi stabiliti dalla legge: non è, difatti, configurabile, alla stregua dell'art. 649, terzo comma, cod. civ., un diritto autonomo a richiedere il possesso della cosa legata, integrando la relativa richiesta un onere del legatario, rispetto al quale è estranea la prescrizione, che colpisce, a norma dell'art. 2934 cod. civ., i diritti soggettivi.
Nella controversia relativa all'accertamento della proprietà di un immobile rientrante in comunione ereditaria, i coeredi assumono la posizione processuale di litisconsorti necessari, ai sensi dell'art. 102 cod. proc. civ., con la conseguenza che, ancorché uno di essi non abbia proposto impugnazione avverso la sentenza di primo grado, è sufficiente la proposizione dell'appello contro la stessa da parte di un altro dei litisconsorti per impedirne il passaggio in giudicato anche nei confronti di quello e per consentirgli, ove la successiva sentenza di secondo grado sia a lui sfavorevole, di proporre ritualmente ricorso per cassazione.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. P S - Presidente -
Dott. C V - Consigliere -
Dott. B M - Consigliere -
Dott. G A - Consigliere -
Dott. F M - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso (iscritto al N.R.G. 6192/08) proposto da:
ESPOSITO VENERE, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall'Avv.to U F del foro di Napoli e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione in Roma, piazza Cavour n. 1;
- ricorrente -
contro
S P, in proprio e nella qualità di procuratore generale di S G, S C, S G, tutti nella qualità di eredi di S G, rappresentato e difeso dagli Avv.ti P E, F E e D F D del foro di Napoli, in virtù di procura speciale apposta a margine del controricorso, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.to Isonna Stefania in Roma, via Riccardo Grazioli Lante n. 76;
- controricorrente -
e contro
SAVARESE LUIGI (quale procuratore di C V, erede di T E), VUOTTO LUISA (erede di E T), VUOTTO VIRGINIA (erede di T E), ESPOSITO VIRGINIA (erede di M E), ACAMPORA MICHELINA, ESPOSITO LUCIA (erede di M E), ESPOSITO ANTONIETTA (erede di Esposito Mario), Ing. ESPOSITO ANTONIO (erede di E L, nonché di Laura Cannavale), ESPOSITO VIRGINIA (erede di L E, nonché di Laura Cannavale), ALBERTINI FABIO (erede di E E, già erede di L E;
- intimati -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 3268 depositata il 26 ottobre 2006. Udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 15 marzo 2013 dal Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi;
udito l'Avv.to Rita Scopa (con delega dell'Avv.to Ernesto Procaccini), per parte ricorrente;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 3 aprile 1997 P S, in proprio e nella qualità di rappresentante dei fratelli Giacomo, Carlo e Guido, tutti nella qualità di eredi di Gatti Santina, evocavano, dinanzi al Tribunale di Napoli, A ESPOSITO esponendo che con testamento olografo del 16.3.1973, pubblicato dal notaio Siciliano il 7.12.1973 con verbale registrato in Castellammare di Stabia il 7.12.1974, A Esposito, deceduto a Capri il 9.5.1973, aveva lasciato in legato a S G un appartamentino sito in Capri, via Sopramonte di Anacapri n. 19, composto di due vani ed accessori, come meglio individuato all'esito della procedura di cui agli artt. 751 e 653 c.c., con decreto del Presidente del Tribunale del medesimo ufficio adito del 24/25.5.1983, decreto presidenziale che, in forma esecutiva, era stato notificato a tutti gli eredi di A Esposito;
aggiungeva di avere invitato gli eredi di A Esposito ad indicare le generalità di chi occupava l'immobile in contestazione e le eredi Acampora Michelina, Antonietta Esposito, L Esposito, M Esposito e Esposito V rispondevano che lo stesso era nel possesso esclusivo del coerede A Esposito;
tanto premesso, chiedeva che previo riconoscimento della proprietà dell'appartamento in capo ai germani S, quali eredi della madre S G, venisse condannato il convenuto a corrispondere una somma pari al reddito che l'immobile avrebbe potuto produrre per la sua locazione dal momento in cui ne era divenuta proprietaria la Gatti. Instaurato il contraddittorio, il convenuto eccepiva la nullità del legato inficiato da errore ovvero da dolo, taciuto al Presidente del Tribunale e che nei dieci anni precedenti alla presentazione del ricorso di cui al decreto era stata proposta dalla coerede E T domanda di riduzione delle disposizioni per la reintegrazione di quota di legittima lesa, per cui con sentenza del Tribunale di Napoli del 31.3/21.7.1982, debitamente trascritta, erano stati ridotti completamente il relictum e, in parte, il donatum della successione di A E s, fra cui lo stesso appartamento in questione, assegnato alla quota legittima reintegrata di V E alla morte della quale era passato in successione, per legge, ai germani suoi eredi, deducendo la necessità dell'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di irginia Esposito. Integrato il contraddittorio nei confronti di T, V, V (nata il 16.3.1946), L, A (nato il 14.2.1945), V (nata il 10.9.1941) e A E, nonché di C L e F A, si costituivano V e L ESPOSITO, quali eredi di M E ed eredi per rappresentazione della zia V E, unitamente a M A, coniuge di M E, le quali chiedevano la reiezione della domanda perché l'immobile era stato assegnato, insieme con altri beni, alla defunta V E, e le rendite erano state trattenute illegittimamente dal possessore abusivo A Esposito;
eguale difesa veniva spiegata da M e V ESPOSITO, nonché da F A, erede di E E (figlia del de cuius L E), A Esposito, figlio del defunto E L, V E, figlia del defunto L E, non costituita, L C, moglie del defunto E L.
Acquisita documentazione, il giudice adito dichiarava i germani S proprietari dell'immobile, respinta la domanda di condanna nei confronti di A ESPOSITO. In virtù di appello interposto da A ESPOSITO, con il quale lamentava che la decisione non fosse stata resa nei confronti di tutti gli eredi del de cuius A Esposito, la Corte di appello di Napoli, nella resistenza degli appellati, che proponevano anche appello incidentale relativamente al mancato accoglimento della domanda ex art. 649 c.c., costituite anche le appellate V e M Esposito, Esposito V, aderito all'ordine del giudice di integrare il contraddittorio nei confronti di T ed A Esposito, non definitivamente pronunciando, rigettava l'appello principale. A sostegno della decisione adottata la corte territoriale evidenziava che era rimasta non provata la circostanza che il legato fosse stato disposto dal de cuius perché non a conoscenza dell'asserito pagamento effettuato in favore di Gatti Santina da parte di Esposito V, versamento neanche dimostrato, e comunque non escludeva che, ove anche avesse conosciuto dell'asserito pagamento, con ciò ritenesse esaurito il debito di riconoscenza;
ne conseguiva che trattandosi di errore sul motivo, non vi era prova che quell'errore fosse stato il solo a determinare il testatore alla disposizione de qua, non suffragata da alcun elemento di prova la sussistenza di un comportamento doloso da parte della Gatti. Aggiungeva che in relazione al provvedimento del Presidente del Tribunale di Napoli del 24.5.1983 (corretto il 27.1.1995), l'ESPOSITO avrebbe dovuto proporre reclamo ex art. 739 c.p.c., unico mezzo di impugnazione esperibile, per cui in assenza del rimedio, lo stesso era divenuto definitivo.
Concludeva che appariva ultroneo il richiamo dell'appellante all'art. 557 c.c., secondo il quale i legatari non potevano chiedere la
riduzione, ne' approfittarne, giacché sia la trascrizione della domanda introduttiva del giudizio di riduzione proposta dall'erede Esposito V, sia la trascrizione della sentenza n. 6488 del 1982 (con cui il Tribunale di Napoli aveva assegnato l'immobile oggetto di legato alla quota legittima reintegrata di Esposito V), entrambi atti avvenuti in epoca anteriore al provvedimento di individuazione del