Cass. pen., sez. II, sentenza 17/04/2020, n. 12413
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to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Procuratore generale presso la Corte di Appello di Venezia, nel procedimento a carico di: E S, nata in Nigeria il 21/05/1969, aVVCFSQ la sentenza del 01/10/2019 del Tribunale di Paduva, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione della causa svolta dal consigliere G S;udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale E C, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Padova;udito il difensore, avv. R A M, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Padova dichiarava non doversi procedere nei confronti di E S, in ordine al reato di ricettazione, perché estinto per prescrizione. Il reato era stato commesso il 18.2.2009 ed il Tribunale, verificata la sospensione del processo ex art. 420-quater cod. proc. pen., ha ritenuto, ai sensi dell'articolo 159, ultimo comma, cod.pen., che il termine di prescrizione non potesse essere superiore a dieci anni e fosse maturato il 18.2.2019. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia, deducendo violazione di legge per avere il Tribunale omesso di sommare il periodo di sospensione del termine di prescrizione ex artt. 159, ultimo comma cod.pen. e 420-quater cod. proc. pen., (pari, nel caso in esame, a due anni), al periodo di interruzione del termine ex art. 161 cod.pen..
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