Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/11/2018, n. 29774
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Il lavoratore chiamato ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, nel periodo di collocazione in CIG, non ha diritto ai riposi compensativi per i giorni festivi o non lavorativi, eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle suddette operazioni, di cui all'art. 119, comma 2, del d.P.R. n. 361 del 1957, così come sostituito dall'art. 11 della l. n. 53 del 1990, ed autenticamente interpretato dall'art. 1 della l. n. 69 del 1992, in quanto, costituendo la piena funzionalità del rapporto lavorativo il presupposto indispensabile per l'applicazione di tale disciplina, sarebbe incongruo consentire il recupero delle energie psico-fsiche ad un lavoratore di cui è sospeso l'obbligo di prestare attività lavorativa.
Sul provvedimento
Testo completo
19 NOV 2018 AULA 'A' 297 74/ 18 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G. N. 7992/2017 Cron. 29774 SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Presidente - Ud. 26/06/2018 Dott. VINCENZO DI CERBO Consigliere PU Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI Rel. Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA Consigliere Dott. CARLA PONTERIO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 7992-2017 proposto da: RO AB, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell'avvocato PIER LUIGI PANICI, rappresentato e difeso dagli avvocati PIETRO D'ADAMO, MARIANNA SALEMME giusta delega in atti;
- ricorrente 2018 contro 2609 FCA ITALY S.P.A., già FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, 19, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARIANO MORGESE giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 3/2017 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 17/01/2017 R.G.N. 173/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/06/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato PATERNO' FEDERICA per delega verbale Avvocato DE LUCA TAMAJO RAFFAELE.
Fatti di causa
1. La Corte di appello di Campobasso, pronunziando in sede di reclamo, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda con la quale SA OC aveva chiesto accertarsi la illegittimità del licenziamento per motivi disciplinari (costituiti dall'assenza ingiustificata nel posto di lavoro nei giorni 27/29 maggio 2014 integrata dalla recidiva per ulteriori due mancanze) intimatogli da FCA ITALY s.p.a. con lettera del 1.7.2014. 1.1. Il giudice del reclamo, ritenuti provati gli addebiti contestati a titolo di recidiva, quanto all'addebito relativo ai tre giorni di assenza dal lavoro del 27, 28, e 29 maggio 2014 - che il lavoratore assumeva fruiti a titolo di riposo compensativo connesso all'impegno nell'espletamento del servizio elettorale e all'impegno di rappresentante di lista profusi nei giorni 24, 25 e 26 maggio - ha osservato che il OC non aveva alcun diritto alla fruizione dei detti A riposi atteso che lo stesso, nel periodo dal 23 al 26 maggio, risultava posto in cigs;
la sospensione del rapporto di lavoro conseguente alla messa in cigs esonerava il datore di lavoro dall'obbligo di garantire il riposo.
1.2. Il realizzarsi della fattispecie prevista dal contratto collettivo, prevalutata dalla comune volontà delle parti stipulanti, comportava il rigetto della impugnativa di licenziamento a prescindere da qualsivoglia valutazione di proporzionalità .
2. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso SA OC sulla base di tre motivi;
la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso.
2.1. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ.. 1 Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 52 e 53 d.P.R. 30/6/1965 n. 1124, dell'art. 7 Legge 20/05/1970 n. 300, degli artt. 1175 e 1375 cod. civ., dell'art. 32 Titolo III, paragrafo A) lett. H) del c.c.s.l. di primo livello applicato in FCA s.p.a. nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, censurando la sentenza impugnata con riferimento all'accertamento del primo degli episodi ascritti ritenuti configurare recidiva. Contesta, in particolare, la ricostruzione degli accadimenti operata dalla sentenza impugnata la quale, in sintesi, aveva ritenuto ingiustificata l'assenza dal lavoro per il turno lavorativo avente inizio dalle ore 22 del giorno 19 luglio 2013 fino alle ore 6.00 del giorno successivo, sul rilievo che il lavoratore non aveva dimostrato di avere fatto pervenire alla società, oltre alla certificazione INAIL recante la data del 18 luglio 2013 e priva dell'indicazione della data finale della prognosi, anche la certificazione del pronto soccorso con prognosi di due giorni, idonea a comprovare lo stato di inabilità assoluta del dipendente anche in relazione allo svolgimento del turno decorrente dalle ore 22,00 del giorno 19 luglio.
1.1. Sostiene che il lavoratore, una volta dimesso dall'ospedale, aveva provveduto a consegnare personalmente tutta la documentazione sanitaria all'azienda ed in particolare i certificati rilasciati dal pronto soccorso ed il certificato INAIL e che la circostanza della consegna da parte del OC era stata pacificamente ammessa dalla società datrice in ogni suo scritto difensivo, come evincibile dall'atto di appello della società. Puntualizza che il cd. certificato INAIL non sarebbe tale nel senso che era costituito 2 dall'invio all'INAIL, sull'apposito modulo, del certificato del medico del pronto soccorso ed in questa prospettiva assume che la società ove le fosse stato effettivamente consegnato solo tale certificato avrebbe dovuto comportarsi secondo correttezza e buona fede chiedendo una documentazione integrativa. Lamenta, inoltre, la mancata ammissione della prova