Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/01/2020, n. 00434

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/01/2020, n. 00434
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 00434
Data del deposito : 9 gennaio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: N ME nato a PAVIA il 01/08/1966 avverso l'ordinanza del 10/09/2019 del TRIB. LIBERTA' di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere G D A;
sentite le conclusioni del PG LUIGI ORSI che chiede il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avvocato M D, che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 10 settembre 2019 il Tribunale di Lecce ha rigettato l'appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen. nell'interesse di M N avverso le ordinanze del G.i.p. presso il Tribunale di Lecce del 22 e del 24 luglio 2019, con le quali si rigettavano altrettante istanze difensive finalizzate alla revoca della ordinanza di proroga dei termini massimi di fase della custodia cautelare in carcere ex art. 305 cod. proc. pen. - emessa dal G.i.p. in data 7 giugno 2019 - o comunque alla sostituzione della misura custodiale in atto con un'altra meno afflittiva.

2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore del N, deducendo i motivi di doglianza qui di seguito sinteticamente esposti.

2.1. Con il primo motivo si deducono violazioni di legge e vizi della motivazione con riferimento alla omessa considerazione degli elementi di novità sopravvenuti rispetto ai presupposti che avevano indotto il G.i.p., a concedere la richiesta proroga, avuto riguardo al fatto che l'avviso di conclusione delle indagini preliminari era stato emesso prima dello spirare dell'originario termine di custodia cautelare (in scadenza il 14 luglio 2019), che gli accertamenti complessi posti a fondamento dell'istanza di proroga ex art. 305, comma 2, cod. proc. pen. erano stati espletati prima della sua presentazione (avvenuta in data 24 maggio 2019) e che l'incidente probatorio era stato concluso alla data del 4 luglio 2019, quindi anteriormente alla scadenza dell'originario termine di custodia: elementi, quelli ora indicati, dimostrativi del fatto che la proroga era stata richiesta ed ottenuta in assenza dei presupposti che ne legittimavano la concessione.

2.2. Con il secondo motivo, inoltre, si censurano vizi analoghi in relazione alla omessa valutazione della permanenza della gravità delle esigenze cautelari oggetto del provvedimento di proroga della custodia ex art. 305, comma 2, cit., tenuto conto, per quel che attiene al pericolo di inquinamento probatorio, dell'espletamento dell'incidente probatorio e dell'avvenuta conclusione delle indagini preliminari, e, per quel che attiene al pericolo di reiterazione del reato, della riproposizione - nella motivazione dell'ordinanza impugnata - degli stessi elementi posti alla base dell'originario provvedimento impositivo, nonché degli effetti permanenti legati agli intervenuti provvedimenti di sospensione obbligatoria dalle funzioni di magistrato ex art. 21 d.lgs. n. 109/2006, e facoltativa, sia dallo stipendio che dalle funzioni, ex art. 22 d.lgs. cit. (quest'ultimo provvedimento, in particolare, adottato successivamente all'applicazione della misura cautelare).

2.3. Si deduce, infine, l'omessa motivazione circa la possibilità di sostituzione della misura custodiale con quella, più adeguata, degli arresti donniciliari, avuto riguardo all'incensuratezza dell'indagato, al periodo di tempo già trascorso in stato di custodia cautelare e al tempo trascorso dalla commissione dei contestati reati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e va accolto entro i limiti e per gli effetti qui di seguito esposti e precisati.

2. Infondata deve ritenersi la prima ragione di doglianza dal ricorrente prospettata, ove si consideri che il provvedimento impugnato, nel richiamare il contenuto delle stesse prospettazioni difensive dall'odierno ricorrente articolate in sede di gravame, ha motivatamente illustrato le ragioni di complessità delle esigenze indicate a sostegno del programma investigativo dagli organi inquirenti delineato al momento della presentazione della richiesta di proroga della custodia cautelare (dal P.M. avanzata il 24 maggio 2019 e dal G.i.p. concessa con ordinanza del 7 giugno 2019), evidenziando, altresì, come solo la sollecitudine che ha connotato lo svolgimento delle relative attività d'indagine abbia permesso di soddisfare le prospettate necessità prima ancora dello scadere del su indicato termine di fase. Al riguardo, pertanto, l'ordinanza impugnata ha fatto buon governo dei principii stabiliti da questa Suprema Corte (Sez. 1, n. 2219 del 12/05/1994, Aleo, Rv. 198142), secondo cui la legittimità della proroga della custodia cautelare, ai sensi dell'art. 305, comma 2, cod. proc. pen., in relazione alla complessità degli accertamenti da compiere, deve essere valutata "ex ante", con riferimento al momento della sottoposizione della relativa richiesta al giudice per le indagini preliminari. Le successive vicende processuali che, valutate "ex post", eventualmente palesino l'assenza della necessità della proroga, non infirmano, quindi, la legittimità del provvedimento che l'ha disposta.
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