Cass. civ., sentenza 25/08/2004, n. 16855
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Lo speciale procedimento disciplinato dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e' utilizzabile, da parte della pubblica amministrazione, non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, trovando il suo fondamento nel potere di autoaccertamento della medesima pubblica amministrazione; e' tuttavia necessario che il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare la somma dovuta sia certo, liquido ed esigibile, senza alcun potere di determinazione unilaterale dell'Amministrazione, dovendo la sussistenza del credito, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilita' derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, e riconoscendosi all'Amministrazione un mero potere di accertamento dei detti elementi ai fini della formazione del titolo esecutivo. (Nel caso di specie, la P.A. aveva emesso l'ordinanza opposta assumendo l'esistenza di un credito derivante dal pagamento delle spese di lite in favore del procuratore antistatario in un giudizio svoltosi nei confronti dell'ex INAM; enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva escluso la legittimita' del ricorso alla procedura del regio decreto n. 629 del 1910, ritenendolo limitato alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli enti pubblici, intendendo per entrata patrimoniali tutti i proventi derivanti dal godimento di pubblici beni o servizi, e sempre che vi sia una diretta connessione con la normale attivita' istituzionale degli enti medesimi). *Massima tratta dal CED della Cassazione.