Cass. pen., sez. I, sentenza 14/06/2023, n. 25602

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 14/06/2023, n. 25602
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25602
Data del deposito : 14 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da S V E nato nella Repubblica Dominicana il 19/04/1994;
avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia del 01/04/2022;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO P;
letta la requisitoria scritta rassegnata, ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137 del 2020 e succ. modd., dal Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale P M, ha chiesto rigettarsi il ricorso;
lette le conclusioni del difensore avv. R L, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia, decidendo sull'appello proposto da S V E avverso la sentenza dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Treviso in data 22 settembre 2021 (che, all'esito di rito abbreviato e con il riconoscimento delle attenuanti generiche e di quella ex art.62, n.2, cod. pen., lo aveva condannato alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione), ha ridotto la pena inflitta al predetto ad anni tre di reclusione, confermando per il resto la gravata sentenza.

1.1. Le imputazioni a carico di S V E (rispetto alle quali egli è stato riconosciuto colpevole da entrambi i giudici di merito) erano le seguenti: A) reato di cui agli artt. 56 e 575 cod. pen. per avere compiuto atti idonei e diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di T S E e/o di P D J M A, sparando contro di loro due colpi di pistola, uno dei quali veniva rinvenuto inesploso, mentre l'altro attingeva il vetro della porta di ingresso ove abita T S E, causando un foro all'altezza della maniglia;
il proiettile sparato non attingeva il bersaglio in quanto le persone offese, che si trovavano nell'androne del condominio, nel frattempo si rifugiavano scappando per le scale e raggiungevano l'appartamento del Toledo. In Treviso il giorno 2 maggio 2021;
B) reato di cui agli artt. 2 e 4 1.895/1967 e 61 n.2 cod. pen. perché, allo scopo di commettere il reato sub A), aveva illegalmente portato in luogo pubblico un'arma da sparo, allo stato non meglio identificata;
fatto aggravato perché commesso allo scopo di compiere altro delitto. In Treviso il giorno 2 maggio 2021. 1.2. In particolare, la Corte territoriale ha respinto il gravame dell'imputato (fatta eccezione per il trattamento sanzionatorio, ridotto nei termini sopra indicati) osservando che nella fattispecie era configurabile, al di là di ogni ragionevole dubbio, la responsabilità di S V E in ordine al tentato omicidio sulla base, in particolare, delle dichiarazioni di Padilla De Jesus che aveva visto l'imputato (che in precedenza lo aveva minacciato dicendogli che gliela avrebbe fatta pagare e che non avrebbe più fatto lo spiritoso) sparare un colpo di pistola verso di lui e l'altra persona offesa, qualche attimo dopo che il Padilla aveva chiuso la porta a vetri del condominio, sito in Treviso via Albona n.18, ove egli abitavo- 1 Effettivamente, sulla porta condominiale, è stato rinvenuto un foro della dimensione di circa 5 centimetri ad un'altezza di 128 centimetri da terra, la cui ogiva è stata trovata ai piedi del muro di fronte a circa 3,5 metri dall'ingresso;
inoltre all'esterno del condominio, a lato del portone, è stata recuperata anche una cartuccia inesplosa calibro 9 o 7,65.Pertanto, essendo stato sparato il colpo da distanza ravvicinata rispetto alle persone offese e ad altezza d'uomo, la Corte territoriale ha convenuto con la valutazione espressa dal primo giudice circa la sussistenza degli elementi caratterizzanti il tentato omicidio, ritenendo non credibile la versione dell'imputato secondo il quale egli aveva tenuto in mano soltanto per un attimo la pistola passatagli da un suo amico (Anthony Kar che l'avrebbe ‘scarrellata' e ricaricata per poi passargliela) e che il colpo sarebbe partito accidentalmente, poiché tale ricostruzione dei fatti si poneva in contrasto con quanto riferito dalle vittime, le quali avevano anche dichiarato che mentre S V E stava per sparare, alcuni suoi connazionali lo aveva incitato in lingua spagnola a farlo.

1.3. La Corte di appello, inoltre, ha valutato come infondato il motivo di gravame riguardante la sussistenza dell'elemento psicologico del reato (riconosciuto dal primo giudice, quanto meno nella forma del dolo alternativo), sulla base del rinvenimento
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