Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/11/2022, n. 42286

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/11/2022, n. 42286
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 42286
Data del deposito : 9 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NT AN (RINUNCIANTE) nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 24/03/2022 del TRIB. LIBERTA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;
lette/sentite le conclusioni del PG

SABRINA PASSAFIUME RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. A seguito di annullamento con rinvio di precedente ordinanza datata 5 marzo 2020, disposto dalla Terza Sezione della Corte di cassazione in accoglimento di ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, il Tribunale partenopeo - Sezione per il riesame cautelare reale -, decidendo su appello del Pubblico ministero proposto avverso ordinanza emessa il 24 maggio 2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata, ha disposto, con ordinanza resa il 24 marzo 2022 e depositata il 27 aprile 2022 (nell'ambito dei procedimenti riuniti n. 634/2021 e 644/2021), il sequestro preventivo del comparto edificatorio di housing sociale ad iniziativa privata, sito in via M.B. Gargiulo/San Martino del Comune di Sant'Agnello e realizzato su un terreno di proprietà della società SHS srl, di cui é amministratore TO EL (indicato in atti anche come progettista e direttore dei lavori).

1.1. La misura cautelare reale oggetto dell'ordinanza del Tribunale partenopeo si fonda, in estrema sintesi, sull'ipotesi di reato di abuso d'ufficio (testualmente riportata in premessa all'ordinanza medesima) in relazione al rilascio di permesso di costruire che si assume illegittimo, atteso che la realizzazione del complesso edilizio in questione contrastava con gli articoli 9 e 12 della Legge Regionale della Campania n. 35/1987 e con l'art. 12-bis della Legge regionale campana n. 19/2009, che prevedevano interventi edilizi limitati ad aree urbane degradate da riqualificare e presupponevano l'accertamento dell'insussistenza di aree destinate all'edilizia residenziale sociale e della presenza di nuclei familiari con disagio abitativo.

1.2. Nell'accogliere l'appello dell'Ufficio territoriale di Procura, il Collegio adìto ha, in estrema sintesi, preso le mosse dal separato provvedimento dello stesso Tribunale in data 18 febbraio 2022 (conseguente ad annullamento con rinvio disposto dalla Corte di legittimità) con il quale é stata confermata l'illegittimità dei provvedimenti autorizzativi dell'intervento edificatorio in relazione ad imputazione provvisoria ex art. 44, comma 1, lettera

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