Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/01/2023, n. 1519
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In tema di notificazione del ricorso per cassazione a mezzo PEC, la notifica è tempestiva quando la generazione della ricevuta di accettazione è avvenuta entro la ventiquattresima ora dell'ultimo giorno utile per la proposizione dell'impugnazione e, cioè, entro le ore 23:59:59 (secondo l'UTC, "Coordinated Universal Time"), poiché, una volta sopraggiunto il secondo immediatamente successivo (alle ore 00:00:00 UTC), si deve ritenere già iniziato un nuovo giorno.
Sul provvedimento
Testo completo
A seguito di un p.v.c. del 30.7.2009 elevato dalla G.d.F. di Lucca, l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Lucca notificò a V. Srl in liquidazione, per gli anni d'imposta 2006 e 2007, due distinti avvisi di accertamento con cui si contestava l'indeducibilità di costi ai fini delle II.DD. e l'indebita detrazione di IVA assolta in relazione ad operazioni ritenute oggettivamente inesistenti, giacchè riguardanti un'attività (compravendita di beni) di fatto non svolta;
secondo l'Ufficio, la società aveva spiegato, al riguardo, una mera interposizione fittizia, allo scopo di consentire agli acquirenti di accedere ad agevolazioni creditizie o di ottenere dilazioni di pagamento. La società impugnò gli avvisi con distinti ricorsi dinanzi alla C.T.P. di Lucca, che con sentenza n. 134/4/13, previa riunione, li accolse, annullando gli avvisi impugnati;
ciò in quanto non risultava provata la supposta interposizione, nè che fosse stato arrecato alcun danno all'Erario. Avverso detta sentenza propose appello l'Agenzia delle Entrate, che la C.T.R. della Toscana rigettò con sentenza del 10.5.2016, n. 891/16/16 , evidenziando che non era stata raggiunta alcuna prova dell'accordo simulatorio fra tutti i soggetti interessati e che - anzi - il ruolo assunto dalla RG era effettivo e teso allo svolgimento di un'attività del tutto lecita.
L'Agenzia delle Entrate ricorre ora per cassazione, affidandosi a formali tre motivi, cui resiste V. Srl in liquidazione con controricorso. Il P.G. ha depositato requisitoria scritta, chiedendo il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione
1.1 - Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione D.P.R. 633 del 1972, artt. 19 e 54, comma 2 , D.P.R. 600 del 1973, artt. 39 , 40 e 41-bis , nonchè dell' art. 2729 c.c. , in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 . Rileva l'Agenzia ricorrente - dopo aver descritto talune operazioni commerciali in cui s'era manifestato il ruolo anomalo della RG, intervenuta nelle stesse al solo fine di ottenerne la finanziabilità ex lege Sabatini - che la C.T.R. ha errato nel ragionamento presuntivo posto a base della propria decisione, perchè gli argomenti dalla stessa utilizzati per affermare che la società contribuente avesse effettivamente commercializzato i beni in discorso appaiono del tutto inverosimili e violative dei criteri dettati dall' art. 2729 c.c. .
1.2 - Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. 633 del 1972, art. 19 e art. 54, comma 2 , nonchè "dei principi indicati nelle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea", in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 Dopo aver descritto il principio di neutralità dell'IVA, come anche interpretato dalla giurisprudenza Eurounitaria, la ricorrente si duole del fatto che - se anche i costi in esame fossero effettivi e non fittizi - l'IVA relativa non potrebbe comunque essere detratta, per mancanza di inerenza rispetto all'attività finanziaria posta in essere dalla RG, e al più secondo il meccanismo del c.d. pro rata, l'attività finanziaria essendo esente ai fini IVA, D.P.R. n. 633 del 1972 , ex art. 10, comma 1, donde comunque l'erroneità della sentenza impugnata.
1.3 - Con il terzo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19 e 54, comma 2 , D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39 , 40 e 41-bis , D.P.R. n. 600 del 1973 , in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 Sostiene la ricorrente che la C.T.R. avrebbe errato nell'attribuire rilevanza sia alla questione della mancanza della prova dell'accordo simulatorio, sia a quella della pretesa mancanza di danno per l'erario: quanto alla prima, perchè la giurisprudenza nazionale e sovranazionale hanno da tempo chiarito che il committente/cessionario conserva il diritto alla detrazione dell'imposta inerente ad un'operazione fraudolenta solo ove dimostri la propria buona fede, ossia la propria inconsapevolezza circa la partecipazione col proprio acquisto ad una simile operazione, sicchè nella specie la contraria consapevolezza in capo alla V. è da ritenersi in re ipsa, poichè le transazioni s'erano svolte tra altri soggetti;
quanto alla seconda, perchè il rapporto è trilatero.
2.1 - Il ricorso è inammissibile perchè tardivamente proposto.
2.2 - Prima di addentrarsi in medias res, è opportuno tuttavia precisare che la disamina che seguirà nei paragrafi successivi, in ordine alla normativa applicabile alla notifica telematica a mezzo PEC e alla stessa disciplina processuale (in particolare, art. 147 c.p.c. ), concernerà specificamente quella risultante dal testo vigente ratione temporis, com'è ovvio, anche in ossequio al noto principio tempus regit actum;
pertanto, poichè verranno richiamate disposizioni frattanto abrogate ovvero oggetto di complessivo riordino (valgano, per tutte, quella di cui del D.L. n. 179 del 2012, art. 16-septies del o anche il corpus del D.Lgs. n. 82 del 2005 , c.d. Codice dell'amministrazione digitale -C.A.D.), o anche integrate in coerenza con la pronuncia di incostituzionalità di cui infra (il riferimento è, in particolare, all' art. 147 c.p.c. , al cui originario comma 1 sono stati inseriti due ulteriori commi, che risolutivamente così recitano: "2. Le notificazioni a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato possono essere eseguite senza limiti orari.
3. Le notificazioni eseguite ai sensi del comma 2 si intendono perfezionate, per il notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione e, per il destinatario, nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna. Se quest'ultima è generata tra le ore 21 e le ore 7 del mattino del giorno successivo, la notificazione si intende perfezionata per il destinatario alle ore 7"), si ometterà, di regola e per brevità, di far cenno alle modifiche successive, giacchè questione non rilevante ai fini della decisione. In particolare, quanto al C.A.D., si farà riferimento al testo risultante per effetto dell'intervento di cui al D.Lgs. n. 179 del 2016 .
2.3 - Ciò posto, la sentenza impugnata è stata pubblicata il 10 maggio 2016 e non è stata notificata;
pertanto, il termine lungo ex art. 327 c.p.c. scadeva il 12 dicembre 2016 (l'11 dicembre cadeva di domenica), appunto ultimo giorno del semestre in parola.
Ebbene, dalla attestazione di conformità "cumulativa" di notifica PEC prodotta dall'Agenzia ricorrente e datata 13 dicembre 2016, risulta che il ricorso in esame è stato notificato, con spedizione all'indirizzo del destinatario, asseritamente in data 12 dicembre 2016, con accettazione del messaggio in data 13 dicembre 2016 alle ore 00:00:01, come da ricevuta generata dal gestore della posta elettronica certificata della mittente, e consegna allo stesso destinatario alle ore 00:00.05 del medesimo giorno.
2.4 - In proposito, è ben noto che la Corte Cost., con la sentenza n. 75/2019, ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16-septies (Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese), convertito, con modificazioni, nella L. 17 dicembre 2012, n. 221 , inserito dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, art. 45-bis, comma 2, lett. b) , (Misure urgenti per la semplificazione e la tra Spa renza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, nella L. 11 agosto 2014, n. 114 , nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anzichè al momento di generazione della predetta ricevuta".
Il giudice delle leggi ha dunque ritenuto l'irrazionalità di una disposizione che, richiamando la regola di cui all' art. 147 c.p.c. (che fa divieto di notificare gli atti prima delle ore 7 e dopo le ore 21), mal si attagliava alle peculiarità della notificazione telematica, mediando - al lume del principio di scissione soggettiva degli effetti della notifica, coniato dalla nota Corte Cost. n. 477/2002 - tra l'esigenza del destinatario di non dover continuamente controllare la propria casella di posta elettronica (con conseguente lesione del proprio diritto al riposo) e quella del mittente di non veder negato ogni effetto ad una attività che, benchè effettuata successivamente alle ore 21, ma pur sempre entro l'ultimo giorno utile, ineluttabilmente - in caso di impugnazione - comportava la consegna del messaggio stesso al destinatario, giacchè il sistema non può rifiutare la ricezione. Si è quindi ritenuto, in tal guisa, di poter operare una reductio ad legitimitatem dell'art. 16-septies cit., nel senso che la spedizione del messaggio a mezzo PEC effettuata tra le ore 21 e la fine dell'ultimo giorno continua a perfezionarsi, per il destinatario, alle ore 7 del giorno successivo, mentre per il mittente occorre far riferimento al momento della generazione della ricevuta di accettazione di cui al D.P.R. n. 68 del 2005, art. 6, comma 1 , (recante Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata), "nella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione" (così quest'ultima disposizione): pertanto, prosegue la Corte costituzionale, poichè il termine di cui all' art. 155 c.p.c. si computa "a giorni", "nel caso di impugnazione, (esso) scade, appunto, allo spirare della mezzanotte