Cass. civ., sez. II, ordinanza 16/05/2023, n. 13361

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, ordinanza 16/05/2023, n. 13361
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13361
Data del deposito : 16 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

ORDINANZA sul ricorso n.12433/2019R.G. proposto da: VENTRE ANTONIO, c.f. VNTNTN57P26C361C, rappresentato e difeso dall’avv. F L e dall’avv. D U, con domicilio agli indirizzi pec e ;
ricorrente

contro

CICALESE RAFFAELE, c.f. CCLRFL58E06C361I, rappresentato e difeso dall’avv. G L M, con domicilio eletto in Roma presso l’avv. A D F, in via Cesare Beccaria n.11;
controricorrente avverso la sentenza n. 1497/2018 della Corte d’Appello di Salerno depositata il 9-10-2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4-5- 2023 dal consigliere dott. L C;
OGGETTO: appalto R.G.12433/2019 C.C. 4-5-2023

FATTI DI CAUSA

1.A V convenne avanti il Tribunale di Salerno sezione distaccata di Cava dei Tirreni R C, deducendo di avere svolto lavori in appalto commissionati dal convenuto per l’importo di Euro 93.700,78 e realizzati per complessivi Euro 135.511,78, a fronte dei quali era stato corrisposto l’importo di Euro 80.576,26, per cui aveva chiesto il pagamento della differenza di Euro 54.944,52oltre iva. Si costituìR C, deducendo che i lavori commissionati ammontavano ad Euro 93.700,78, a fronte dei quali avevapagato Euro 107.939,00 come da assegni bancari che produceva;
lamentò che la gran parte dei lavori non erano stati ultimati e non erano stati realizzati a regola d’arte, per cui chiese in via riconvenzionale la restituzione dell’importo di Euro 14.238,00 corrisposto in esubero , il pagamento della penale pattuita per il ritardo nella consegnae il risarcimento degli ulteriori danni. Con sentenza n. 127 pubblicata il 10-7-2013 il Tribunaledi Salerno sezione distaccata di Cava dei Tirreniaccolse parzialmente la domanda attorea e rigettò la domanda riconvenzionale, condannando il convenuto C a pagare a favore dell’attoreV Euro 5.691,88 a titolo di corrispettivo di lavori eseguiti e non pagati, con accessori e rifusione delle spese di lite.

2.A seguito di appello proposto da A V e appello incidentale proposto da R C la Corte di Appello di Salerno, con sentenza n. 1497 pubblicata il 9-10-2018, ha riform ato parzialmentela sentenza di primo grado, rigettando integralmente la domanda principale e confermando il rigetto della domanda riconvenzionale, compensando le spese di lite tra le parti.

2.1.Specificamente, la sentenza della Corte territoriale ha rigettato il motivo di appello con il quale A V aveva lamentato l’errato computo degli acconti pagati. Ha dichiarato che il pagamento integrava fatto estintivo del credito, la cui prova incombeva sul debitore che la eccepiva, e che, nel caso in cui il debitore convenuto per il pagamento dimostrasse di avere pagato una somma di denaro idonea all’estinzione del debito spettava al creditore, il quale sosteneva che il pagamento fosse da imputare all’estinzione di un debito diverso, provare l’esistenza del debito e le condizioni necessarie per la diversa imputazione ex art. 1193 c.c.;
ha aggiunto che tale principio trovava applicazione anche nel caso in cui il debitore sostenesse che l’adempimento fosse avvenuto a mezzo di assegno bancario e la circostanza risultasse verosimile in relazione a date e importi che consentissero un giudizio di verosimiglianza del collegamento tra il credito azionato eil titolo di credito. Ha aggiunto che tale principio non trovava applicazione nel caso in cui il debitore eccepisse l’estinzione del debito per effetto dell’emissione di assegno bancario negoziato in favore del creditore prenditore in data significativamente anteriore a quella in cui il credito fatto valere in giudizio fosse divenuto esigibile;
ciò in quanto la diversità di data faceva venire meno la verosimiglianza del collegamento tra il credito azionato e il titolo di credito e poneva a carico del debitore l’onere di dimostrare la causale dell’emissione dell’assegno.

2.2.Prima di esaminare il motivo di appello con il quale A V aveva riproposto l’eccezione di decadenza dall’azione di garanzia ex art. 1667 cod. civ., la sentenza ha esaminato l’appello incidentale con il quale R C si era lamentato del riconoscimento di opere eseguite in misura superiore a quelle pattuite senza prova e aveva chiesto la restituzione dell’importo pagato in più, pari alla differenza tra Euro 107.939,00 pagato ed Euro 93.700,78 dovuto. La sentenza ha considerato come in primo grado il committente, deducendo che le opere non erano state ultimate e non erano state eseguite a regola d’arte, aveva contestato sia l’an sia il quantum della pretesa e la sua posizione non doveva necessariamente tradursi nella denuncia ex art. 1667 co. civ.;
ha rilevato che, in caso di contestazione del committente sull’entità dei lavori eseguiti, spettava all’appaltatore la prova dei lavori eseguiti senza ricevere pagamento;
ha aggiuntoche nella fattispecie le allegazioni non davano alcuna certezza in ordine alla compiuta realizzazione delle opere previste in contratto e la parte che aveva addotto lo svolgimento di lavori extracontrattuali non aveva mai specificamente dedotto le opere realizzate in esubero, che erano state oggetto di allegazione solo in sede di capitolazione della prova testimoniale. Ha escluso che la prova potesse essere desunta dall’esito delle deposizioni testimoniali (che non erano nemmeno state poste a sostegno della decisione di primo grado e non erano state oggetto di doglianza in appello), dalle fatture e dalla valutazione del consulente tecnico d’ufficio, che non poteva essere utilizzata disgiuntamente alle allegazioni e alla prove offerte in giudizio dalle parti, in quanto la consulenza d’ufficio non era mezzo di prova e le indicazioni risultanti dalla consulenza tecnico d’ufficio non potevano essere utilizzate per colmare lacune probatorie attribuibili a inerzia della parte. Di seguito la sentenza ha d ichiarato che, avendo dedotto il convenuto C di avere corrisposto la somma di Euro 107.930,00 e non trovando giustificazione negli atti di causa la sua ulteriore affermazione di avere pagato la somma al fine di ottenere la disponibilità dell’immobile, vi fosse stato implicito riconoscimento del lavoro complessivamente svolto, che doveva perciò ritenersi ammontante esattamente a quanto pagato. Di conseguenza ha accertato che l’appaltatore V aveva eseguito lavori riconosciutie pagatiper complessivi Euro 107.930,00 e non poteva pretendere altro dal committente, il quale a sua volta nulla doveva avere in restituzione.
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