Cass. pen., sez. II, sentenza 07/04/2023, n. 14856
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Testo completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: DE HI AR nato a [...] il [...] DE HI UR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/11/2021 della CORTE di APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FULVIO BALDI, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione. uditi i difensori degli imputati Avv.ti GIUSEPPE RANIERI ed ANTONIO VALENTINI i quali hanno concluso riportandosi ai motivi dei ricorsi e chiedendone raccoglimento RITENUTO IN FATTO1. La Corte d'appello di L' Aquila, con sentenza in data 26/11/2021, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Pescara in data 10/12/2018, dichiarava non doversi procedere a carico degli imputati UR De RC e PA De RC in relazione ai reati di cui al capi c) (art. 648-bis c.p.) ed y (art. 648-ter c.p.) nonchè relativamente ai reati di cui al capo a) (artt.81, 648-ter c.p.) limitatamente ai fatti relativi agli anni 2004-2006;
confermava la affermazione della penale responsabilità degli imputati quanto ai residui fatti di cui al capo a), rideterminando il trattamento sanzionatorio.
2. Contro detta pronuncia propongono ricorsi per cassazione tutti e due gli imputati a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia.
2.1. UR De RC formula i seguenti motivi. Con un primo motivo, articolato in più censure, lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione quanto all' affermazione di responsabilità. Osserva che la Corte di appello non aveva considerato che non vi era adeguata prova della provenienza da reati dei beni indicati nel capo di imputazione, che non risultava comprovata la responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio e che non risultava integrata una condotta ex art. 648-ter