Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/08/2020, n. 17705
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e SENTENZA sul ricorso 18155-2014 proposto da: GIUNGARELLI FULVIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 19, presso lo studio dell'avvocato D P, che lo rappresenta e difende;- ricorrente - 2020 contro 638 I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati M M;- controricorrente - avverso la sentenza n. 589/2014 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 06/02/2014 R.G.N. 9367/2011;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/02/2020 dal Consigliere Dott. ENRICA D'ANTONIO;udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A C, che ha concluso per il rigetto del ricorso;udito l'Avvocato L L per delega verbale Avvocato PAPI DOMENICA;udito l'Avvocato M F per delega verbale Avvocato MORRONE MARIA. RG n 18155/2014 FATTI DI CAUSA 1.La Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di rigetto della domanda di F G, già dipendente della disciolta Agensud , volta ad ottenere la condanna dell'Inpdap al pagamento di Euro 190.971,00 quale eccedenza dei contributi non più utili ai fini pensionistici in applicazione delle disposizioni di cui all'ad 14 bis dlgs n 96/1993 e da ultimo DL n 32/1995 conv in L n 104/1995. Secondo la Corte il tenore testuale della normativa era chiaro nel riferire la restituzione ai contributi effettivamente versati dal dipendente e non anche a quelli facenti direttamente carico al datore di lavoro . Circa le somme dovute la Corte ha rilevato la correttezza delle somme già ricevute dal ricorrente e la genericità delle contestazioni proposte dal Giungarelli . 2.Avverso la sentenza ricorre Giungarelli con tre motivi ulteriormente illustrati con memoria ex art 378 cpc . Resiste l'Inps. RAGIONI DELLA DECISIONE: 3.Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 96 del 1993, art. 14 bis, comma 4, (così come introdotto dal D.L. n. 355 del 1994, convertito in L. n. 104 del 1995), nonché violazione dell'art 12 disp. legge in generale . Si censura la limitazione della restituzione ai soli contributi versati dal lavoratore. 4.Con il secondo motivo si denuncia violazione dell'ad 2697 cc . La sentenza è censurata con riferimento alla quantificazione dei contributi che il ricorrente aveva contestato e che era onere dell'Inps provarne la correttezza .
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