Cass. civ., SS.UU., ordinanza 04/07/2022, n. 21139
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In materia di concessione di beni pubblici, ricade nella giurisdizione del giudice ordinario la domanda del gestore finalizzata ad ottenere una riduzione del canone, a seguito della sensibile compressione dei ricavi in conseguenza di una causa eccezionale ed imprevedibile (nella specie, la pandemia da Covid-19 ed il correlato "lockdown"), in quanto il "petitum" sostanziale non tende ad un sindacato sull'esercizio del potere della P.A., ma involge, piuttosto, l'accertamento della titolarità di un diritto all'adeguamento delle condizioni contrattuali, ai fini del ripristino della proporzione tra le prestazioni originarie, che, se configurabile, rinviene la propria fonte non nella discrezionalità amministrativa, ma direttamente nella legge.
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 901/2022 Numero sezionale 310/2022 Numero di raccolta generale 21139/2022 Data pubblicazione 04/07/2022 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta da: A A Primo Presidente f.f. R.G. 901/2022 F M Presidente di sezione L O Consigliere G M S Consigliere C.C. 21/6/2022 M F Consigliere regolamento preventivo E S Consigliere di giurisdizione F G Consigliere M D M Consigliere A G Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso iscritto al NRG 901 del 2022 promosso da: PANNOCCHIA s.r.l.s., rappresentata e difesa dagli Avvocati L N e G P S;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI BORGHETTO S S;
- intimato – per regolamento preventivo di giurisdizione nel giudizio pendente di- nanzi al Tribunale di Savona, iscritto al NRG 2726 del 2021. Numero registro generale 901/2022 Numero sezionale 310/2022 Numero di raccolta generale 21139/2022 Data pubblicazione 04/07/2022 Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 giugno 2022 dal Consigliere A G;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sosti- tuto Procuratore Generale A P, che ha chiesto che la Corte dichiari la giurisdizione del giudice ordinario.
FATTI DI CAUSA
1. – Il Comune di Borghetto Santo Spirito è titolare di una licenza di concessione demaniale marittima avente ad oggetto una superficie di fronte mare di mq 1633,40 (concessione demaniale n. 21/2005) e una adiacente superficie di mq 1.073 (concessione demaniale n. 19/2007). Sulla prima superficie insiste uno stabilimento balneare;
l'altra è adibita a spiaggia libera attrezzata. Il Comune ha indetto una gara, mediante procedura negoziata, al fine di individuare il gestore unico dello stabilimento balneare e della spiaggia libera attrezzata. In esito alla gara, ha stipulato con Pannocchia s.r.l.s. un contratto per la gestione dello stabilimento balneare e della spiaggia libera at- trezzata, in concessione al Comune, per il periodo dal 1° giugno 2018 al 31 dicembre 2022. 2. – Il Comune, con ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ. in data 25 ottobre 2021, ha chiesto al Tribunale di Savona di dichiarare risol- to il contratto a causa dell'inadempimento del gestore all'obbligazione di corrispondere il corrispettivo pattuito, con condanna di Pannocchia al rilascio immediato del bene e alla consegna delle attrezzature e delle strutture nonché al pagamento dell'importo corrispondente ai canoni annui o, in subordine, nell'ipotesi di ritenuta fondatezza dell'e- ventuale domanda di controparte di riduzione del canone, dell'importo stabilito dal giudice in esito alla riconosciuta rideterminazione. Più in particolare, il ricorrente ha rappresentato di avere avviato una interlocuzione con Pannocchia al fine di verificare concretamente - 2 - Numero registro generale 901/2022 Numero sezionale 310/2022 Numero di raccolta generale 21139/2022 Data pubblicazione 04/07/2022 l'eventuale decremento dei ricavi subito dalla società nella stagione 2020. Ha dedotto che Pannocchia si è limitata a richiedere al Comune una drastica riduzione del canone, fissato in contratto in euro 31.250, sulla scorta dell'asserito calo di redditività dell'attività svolta, correla- to alla pandemia da Covid-19;
che, malgrado l'atteggiamento collabo- rativo manifestato dal Comune, il quale ha richiesto a Pannocchia la trasmissione di idonea documentazione comprovante il lamentato de- cremento di redditività al fine di poter quanto meno valutare la possi- bilità di rinegoziare il canone relativo all'anno 2020, Pannocchia ha inviato documentazione insufficiente (le pagine del registro dei corri- spettivi, in cui sarebbero annotati manualmente i corrispettivi giorna- lieri incassati), senza peraltro provvedere neppure al pagamento par- ziale del canone. 3. – Si è costituita la società Pannocchia, la quale ha concluso per il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, ha, a sua volta, chiesto la riduzione del canone a causa delle oggettive limitazioni nell'uso del bene dovute all'emergenza sanitaria da Covid-19. La convenuta ha rappresentato che l'offerta di pagamento del ca- none in misura ridotta, pari alla metà, è stata rifiutata dal Comune di Borghetto Santo Spirito. Nel proprio atto di costituzione dinanzi al Tribunale di Savona, Pannocchia ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, sul rilievo che verrebbe in gioco la legittimità dell'operato della pubblica amministrazione in ordine al corretto uso dei poteri discrezionali. La procedura pubblicistica sulla rinegoziazione del canone illegittimamente non sarebbe stata attivata dal Comune. La convenuta ha richiamato, a sostegno dell'eccezione di difetto di giurisdizione, un precedente dello stesso Tribunale (Trib. Savona 26 ottobre 2021). Secondo il citato arresto, la domanda con cui il titolare di concessione demaniale marittima chieda all'ente concedente la ri- - 3 - Numero registro generale 901/2022 Numero sezionale 310/2022 Numero di raccolta generale 21139/2022 Data pubblicazione 04/07/2022 duzione del pagamento del canone in seguito all'emergenza da coro- navirus, sull'assunto che l'emergenza pandemica abbia provocato in- genti danni economici alle imprese turistiche in conseguenza delle mi- sure di contenimento sanitario, non è finalizzata solo a contestare le modalità operative del calcolo del canone (unica ipotesi in cui vi è competenza del giudice ordinario), ma si fonda su circostanze che presuppongono un sindacato sulla discrezionalità amministrativa con riferimento all'accertamento e valutazione della calamità naturale. Come tale, essa apparterrebbe alla competenza del giudice ammini- strativo. 4. – Nella pendenza del giudizio dinanzi al Tribunale di Savona, la società Pannocchia, con ricorso notificato il 10 gennaio 2022, ha sol- levato regolamento preventivo di giurisdizione. Ad avviso della ricorrente, sussisterebbe la giurisdizione del giudi- ce amministrativo. Al riguardo, la società premette che nella