Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/07/2015, n. 15687
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiMassime • 1
In tema di indennizzo del danno per emotrasfusione, il termine annuale di esercizio dell'azione giudiziale, previsto dall'art. 5 della l. n. 210 del 1992, ha natura perentoria, come si evince dalla formulazione della norma, diretta a cadenzare rigidamente i tempi procedimentali, e dalla "ratio legis", intesa a garantire la sollecita definizione di controversie di notevole impatto sociale, che devono scontare una complessa fase di valutazione in sede amministrativa.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. S G - Primo Presidente f.f. -
Dott. F M - Presidente di sez. -
Dott. R R - Presidente di sez. -
Dott. D A S - Consigliere -
Dott. D C V - rel. Consigliere -
Dott. V R - Consigliere -
Dott. A A - Consigliere -
Dott. G A - Consigliere -
Dott. D'ASCOLA Pasquale - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 3608-2009 proposto da:
M D L, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI, in persona del Ministro pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
A E, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FILIPPO CORRIDONI 25, presso lo studio dell'avvocato D F M, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato U O, per delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 953/2008 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 03/10/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/04/2015 dal Consigliere Dott. VZO D CRBO;
udito l'Avvocato Antonio GRUMETTO dell'Avvocatura Generale dello Stato;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. APICE Umberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso in data 26 maggio 2006 A E ha chiesto al Tribunale di Torino la condanna del Ministero della salute a corrisponderle l'indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992 a decorrere dal 1 gennaio 1996 (primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda). Ha esposto, in particolare:
che aveva subito una emotrasfusione durante un ricovero ospedaliero nel 1976;
che nel 1993 le era stata diagnosticata una "epatite cronica HCV" che aveva dato luogo ad una cirrosi epatica diagnosticata nell'agosto 1994;
che in data 19 dicembre 1995 aveva presentato domanda di indennizzo ex lege n. 210 del 1992;
che la Commissione medica ospedaliera (CMO) aveva rigettato la domanda perché tardiva e per mancanza di nesso causale tra la trasfusione e la patologia suddetta;
che il ricorso avverso tale decisione era stato respinto dal Ministero della salute con decreto del 15 gennaio 2002;
che analoga domanda presentata in data 8 ottobre 2004, a seguito dell'aggravamento della patologia epatica, era stata respinta dalla CMO in data 4 maggio 2005.
2. Il Ministero della salute, costituendosi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso L. n. 210 del 1992, ex art. 5, comma 3, e la tardività della domanda proposta nel 2004 perché presentata
oltre il termine triennale di cui all'art. 3, comma 1, della legge suddetta.
3. Esperita una consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza in data 12 febbraio 2007 il Tribunale di Torino ha rigettato la domanda.
4. Con sentenza in data 3 ottobre 2008 la Corte di appello di Torino, in riforma della decisione di primo grado, ha accolto il gravame proposto da A E e per l'effetto ha condannato il Ministero della salute a corrispondere all'appellante l'indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992, art. 1, comma 3, per patologia ascrivibile alla 8^ categoria della tabella allegata al D.P.R. n. 834 del 1981 con decorrenza dal 1 gennaio 1996.
5. La Corte di merito, premesso che la pretesa del ricorrente riguardava unicamente la domanda amministrativa presentata il 19 dicembre 1995, ha osservato, sotto un primo profilo, che il termine annuale previsto per la proposizione dell'azione giudiziale dalla L. n. 210 del 1992, art. 5, comma 3, non ha natura decadenziale per cui,
anche se il suddetto termine era stato abbondantemente superato, ciò non determinava alcuna decadenza, atteso che siffatta conseguenza non era prevista dalla norma citata. Sotto altro profilo ha affermato l'assoluta tempestività della domanda amministrativa, presentata a dicembre 1995, atteso che il danno irreversibile si era verificato nel maggio 1994. Riteneva infine provato, sulla base degli accertamenti effettuati dal Consulente tecnico d'ufficio, il nesso di causalità tra la trasfusione subita e l'epatopatia cronica HCV rilevata a carico della ricorrente in primo grado.
6. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali affidato a cinque motivi. A E ha resistito con controricorso.
7. Con ordinanza in data 29 ottobre 2014 la Sezione Lavoro della Corte di cassazione, rilevato che sull'applicazione della disciplina della decadenza triennale introdotta dalla L. n.