Cass. civ., sez. I, sentenza 30/01/2019, n. 2664

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime2

La revoca del sostegno pubblico concesso per lo sviluppo delle attività produttive, deliberata ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 123 del 1998, non importa alcuna valutazione discrezionale ed è opponibile alla massa dei creditori, anche se intervenuta dopo che il beneficiario abbia proposto domanda di concordato fallimentare e lo stesso sia stato pure omologato, perché il provvedimento di revoca si limita ad accertare il venir meno di un presupposto previsto in modo puntuale dalla legge, senza che l'atto di revoca possegga alcuna valenza costitutiva.

In sede fallimentare, gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia godono anch'essi del privilegio di cui all'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123 del 1998, perché le diverse forme di intervento pubblico in favore delle attività produttive risultano espressione di un disegno unitario, ed occorre comunque recuperare la provvista per ulteriori e futuri interventi di sostegno della produzione.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 30/01/2019, n. 2664
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2664
Data del deposito : 30 gennaio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

26 64-19 C. I REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto Privilegio ex ROSA MARIA DI VIRGILIO Presidente d.lgs. n. R CZO Consigliere 123/1998 ALBERTO PAZZI Consigliere Ud. 26/10/2018 PU EDUARDO CAMPESE Consigliere Cron. 2664 ALDO ANGELO DOLMETTA Consigliere Rel. R.G.N. 10787/2017 SENTENZA sul ricorso 10787/2017 proposto da: UUSS Safety System s.p.a. in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, e Concordato Preventivo con Cessione Beni della UUSS Safety System S.p.a. in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliati in Roma, viale G. Mazzini n. 145, presso lo studio dell'avv. T G, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati D C M, Nevoni Roberto, giuste procure a margine del ricorso; -ricorrenti - 1802 г 2018 contro S s.p.a., in persona legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2702/2016 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 28/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/10/2018 dal cons. ANGELO DOLMETTA ALDO; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale I Z, che ha chiesto il rigetto dell'eccezione preliminare della controricorrente e il rigetto del ricorso;
uditi, per i ricorrenti, gli avvocati Marco De Cristofaro e Roberto Nevoni, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso; udito, per la controricorrente, l'avvocato dello Stato Alessandra Bruni, che ha chiesto il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA 1.- La fattispecie concreta, giunta all'esame di questa Corte, muove da due convenzioni, stipulate nel luglio 2005 da S nell'ambito della sua attività istituzionale rispettivamente con Banca Intesa e con Banco Popolare (all'epoca Banco Popolare di Verona e Novara) e relative a un programma di mutui che queste banche avrebbero erogato in favore di piccole e medie imprese italiane, proponenti progetti di internazionalizzazione meritevoli di beneficiare della garanzia personale prestata appunto da S. 2 F. Sulla base di queste convenzioni, Banca Intesa (nell'autunno 2005) e Banco Popolare (nell'estate 2006) hanno erogato due distinti mutui a favore della s.p.a. USS Safety System. A sua volta, S ha rilasciato a fronte di corrispondenti lettere di manleva da parte di USS (del - novembre 2005 e del giugno 2006) - le previste lettere di assunzione di garanzia nei confronti di Banca Intesa (nel dicembre 2005) e nei confronti di Banco Popolare (agosto 2006). Successivamente le due banche hanno escusso le garanzie prestate da S: Banca Intesa, nel settembre 2009;
Banco Popolare, nel marzo dello stesso anno. Pagando, S ha dichiarato di surrogarsi in tutti i diritti e le azioni spettanti alle banche nei confronti di USS. Nel luglio del 2009, poi, il Tribunale di Padova ha omologato il concordato preventivo proposto dalla USS. Alla fine dello stesso mese S, richiamandosi alla normativa del d.lgs. 123/1998, ha comunicato a USS che, «in difetto di riscontro entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione della presente», l'intervento di sostegno prestato deve intendersi revocato». 2.- Convenute in giudizio la società USS e il Concordato della stessa avanti al Tribunale di Padova nel novembre 2011, S ha chiesto che fosse accertata la natura privilegiata del proprio credito. Il Tribunale ha respinto la richiesta con sentenza depositata nell'agosto 2013 (n. 2074/2013). S ha impugnato questa pronuncia avanti alla Corte d'Appello di Venezia. 3. Riformando la decisione assunta dal giudice di primo grado, con sentenza depositata il 28 novembre 2016 la Corte veneta ha invece ritenuto la natura privilegiata ex art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998 di tale diritto, per sorte capitale e per interessi. 3 F.

3.1. Constatato che l'intervento di garanzia prestato da S andava ricondotto nell'ambito di applicazione della normativa del d.lgs. n. 123/1998 secondo quanto del resto incontroverso tra le parti -, la - sentenza della Corte veneta ha, come detto, ritenuto che il relativo credito vantato da tale società rientrasse nell'ambito dei crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente d.lgs.» e che quindi si venisse a giovare della peculiare tutela ivi stabilita dal comma 5 dell'art. 9 (privilegio per la restituzione di tali crediti). In proposito, la pronuncia ha osservato, prima di tutto, che tale disposizione dev'essere interpretata nel senso di ricomprendere nell'area del credito privilegiato «ogni forma di intervento attuata in base al d.lgs. n. 123/1998», in conformità al tenore letterale della stessa («laddove nel suo incipit fa riferimento alle "restituzioni di cui al comma 4" e il comma 4 univocamente si riferisce ai casi di "restituzione dell'intervento">>). Ha poi aggiunto che un'«interpretazione restrittiva» della norma non trova giustificazione nel termine «finanziamento», perché privo nella normativa di cui al decreto del 1998 di «specifica definizione normativa»;
e nemmeno per il suo risultare derogatoria del principio della par condicio creditorum di cui all'art. 2741 cod. civ.: l'applicazione del privilegio a «tutti i crediti per restituzione delle "erogazioni pubbliche", in qualunque forma attuate» ricevendo giustificazione nel «fatto che si tratta di un credito dello Stato, al quale è sotteso un interesse pubblicistico al suo soddisfacimento». 3.2. Fermata la riferibilità della norma dell'art. 9 all'intervento di garanzia posto in essere dalla S, la pronuncia ha in prosieguo rilevato che al riconoscimento della natura privilegiata dello stesso non risulta di ostacolo il fatto che la «revoca» dell'intervento identificata nella comunicazione inviata alla s.p.a. USS in data 29 4 luglio 2009 e, per conoscenza, al Commissario del concordato (cfr. sopra, nell'ultimo capoverso del n. 1) - sia nel concreto avvenuto in epoca successiva alla data di presentazione della domanda di concordato. -«Il credito di S>> si è così osservato - «nasce come privilegiato ex lege nel momento in cui è prestata la garanzia»;
le lettere di manleva sono anteriori al momento di presentazione della domanda: «ed è contestualmente a tale momento che il credito acquisisce la natura privilegiata». «La successiva attività di revoca (nonché di pagamento al creditore originario a seguito dell'escussione) non sono formalità che integrano i presupposti dell'art. 45 legge fall. ma attività dirette a dare concreta attuazione al recupero del credito restitutorio, ab origine privilegiato ex lege». 4.- La s.p.a. USS Safety System in liquidazione e il concordato preventivo della medesima società ricorrono per cassazione nei confronti della s.p.a. S, articolando tre motivi avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Venezia. S resiste con controricorso, tra l'altro formulando due ragioni di inammissibilità del ricorso. 5.- La controversia è stata chiamata all'adunanza non partecipata del 20 marzo 2018, Sezione Sesta-1. Nella prossimità della quale, i ricorrenti hanno depositato una «memoria ex art. 378 cod. proc. civ.». Anche la resistente ha presentato memoria. -In esito a questa adunanza, il Collegio ha constatato · con ordinanza interlocutoria 15 maggio 2018, n. 11878 - che «sulla complessa questione di diritto di cui al ricorso, in sé stessa di particolare rilievo per il profilo operativo, non sussistono precedenti interventi di questa Corte». 5 б In via correlata, il Collegio ha poi ritenuto, «a norma dell'art. 380 bis, comma 3, cod. proc. civ., di non potere ravvisare evidenze decisorie tali da consentire la definizione del ricorso presso la c.d. sezione filtro, sicché lo stesso deve essere avviato alla discussione in pubblica udienza presso la sezione che è tabellarmente competente». 6. Nella prospettiva dell'udienza pubblica del 26 ottobre 2018, sia la ricorrente s.p.a. USS Safety System, sia la resistente s.p.a. S, hanno depositato ulteriori memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 7. I motivi di ricorso denunziano i vizi che qui di seguito vengono richiamati. violazione о falsaIl primo motivo (ricorso, p. 8) assume applicazione di norme di diritto, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., in relazione all'art. 9 d.lgs. 31 marzo 1998 n. 123, nonché agli artt. 1949, 1263, 1955, 1204, 1275, 2740, 2745 e 2746 cod. civ., per avere il giudice d'appello erroneamente ritenuto che la previsione contenuta nel comma 5 dell'art. 9 d.lgs. n. 123/1998 riconosca il privilegio ai crediti da restituzione di ogni forma di intervento previsto dal d.lgs. n. 123/1998, anziché alle sole contribuzioni dirette in danaro in favore del soggetto beneficiario, con esclusione degli altri interventi previsti dalla normativa in esame>>. Il secondo motivo (p. 19) assume «violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., in relazione all'art. 9 d.lgs. 31 marzo 1998 n. 123, per avere il giudice d'appello erroneamente ritenuto che la richiesta formalizzata da S di fornire giustificativi di spesa (missiva del 29 luglio 2009), recante بھر l'avvertimento che "in difetto di riscontro entro e non oltre 10 giorni dalla recezione della presente, l'intervento ... deve intendersi revocato ai sensi dell'art. 9 del succitato d.lgs. n. 123 del 31 marzo 1998", possa integrare idoneo provvedimento di revoca dei benefici». Il terzo motivo (p. 21) assume «violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., in relazione all'art. 9 d.lgs. 31 marzo 1998 n. 123, nonché agli artt. 45, 169 e 168 legge fall., per avere il giudice d'appello erroneamente ritenuto opponibile al concordato la revoca intervenuta in data successiva alla presentazione della domanda di concordato (perfino in data successiva all'omologazione), poiché detta revoca costituirebbe mera attività diretta a dare concreta attuazione al recupero di un credito restitutorio "ab origine privilegiato ex

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi