Cass. civ., sez. I, sentenza 19/03/2004, n. 5549

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime2

La clausola compromissoria contenuta in un capitolato speciale (nella specie: predisposto dal Comune per la costruzione di un'opera pubblica) sebbene predisposto dall'uno dei contraenti nei confronti di persona indeterminata (scelta del contraente con procedura a evidenza pubblica), non deve essere approvata specificamente per iscritto a norma dell' art. 1341, comma secondo, cod. civ., perché non è diretto a disciplinare una serie indefinita di rapporti ma solo quello da istituirsi col vincitore della gara.

In tema di interpretazione di una clausola arbitrale, l'accertamento della volontà degli stipulanti in relazione al contenuto del negozio si traduce in un'indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice di merito. Ne consegue che detto accertamento è censurabile in sede di legittimità solo nel caso in cui la motivazione sia così inadeguata da non consentire la ricostruzione dell' logico seguito da quel giudice per giungere ad attribuire all'atto negoziale un determinato contenuto, oppure nel caso di violazione delle norme ermeneutiche (in applicazione del suindicato principio di diritto, la Suprema Corte ha ritenuto esente da vizi di motivazione la sentenza di merito che interpretava la clausola arbitrale, contenente anche un riferimento all'art. 31 - bis della legge n. 216 del 1995, non come semplice sottoposizione agli arbitri delle sole controversie relative alla iscrizione di riserve relative ad appalto di opera pubblica, ma anche come riferibile a giudizi di risoluzione contrattuale).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 19/03/2004, n. 5549
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5549
Data del deposito : 19 marzo 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

Aula A M REPUBBLICA ITALIANA IN NOME05 549 / 04 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. A S Presidente R.G.N.31950/02 Dott. R R Consigliere Cron. 10813 Dott. G M B Consigliere Consigliere Rep. 1299 Dott. G G Cons. Rel. Ud. 25/11/03 Dott. F A G ha pronunciato la seguente: Oggetto:Contratti della PA- art. 341cc Applicabilità -Limiti SENTENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI VILLASANTA, elettivamente domiciliato in Roma, via Parioli n. 180, presso l'avv. M S, e rappresenta e difesa, giusta delega in atti, dall'avv. prof. G F F; - ricorrente contro FALLIMENTO IMP. COSTRUENDA SRL, elettivamente domiciliato in Roma, via U. Boccioni, n. 4, presso l'avv. ANTONINO SMIROLDO, e rappresentato e difeso, giusta delega in atti, dall'avv. CLAUDIO FRE del foro di Napoli; 7 controricorrente - 2 8 3 2 0 0 2 avverso la sentenza della Corte d'appello di MILANO n. 1889 del 19 luglio 2002. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/11/03 dal Relatore Cons. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE; Udito l'avv. prof. F; Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A M, il quale ha concluso per l'accoglimento del primo motivo, assorbiti gli altri. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il COMUNE di VILLASANTA aggiudicava i lavori di costruzione di un centro polifunzionale, a seguito di pubblica gara, alla COSTRUENDA S.R.L., stabilendo che la durata del contratto>
fosse si 365 giorni. Dopo vari solleciti e ordini di servizio da parte del COMUNE le incontravano e si accordavano su altreparti si modalità esecutive, prevedendo anche che la COSTRUENDA avrebbe presentato un programma di esecuzione delle opere. Giudicando non rispettato tale programma, 1'AMMINISTRAZIONE prima diffidava la società appaltatrice dei lavori e poi, con telegramma, comunicava l'avvenuta risoluzione del contratto. Le parti, tuttavia, tenevano ancora un incontro, all'esito del quale convenivano un nuovo programma dei lavori e una nuova ipotesi di risoluzione consensuale del contratto. A seguito di ulteriori vicende legate all'andamento dei ☑ lavori, l'AMMINISTRAZIONE con delibera del 3 dicembre 1998 15 2 prendeva atto dell'automatica risoluzione del rapporto>>
e si riservava di adire l'autorità competente per l'accertamento del danno scaturente dalla risoluzione del contratto. La COSTRUENDA, in data 5 febbraio 1999, avviava ai sensi dell'art. 57 del Capitolato Speciale di appalto la procedura arbitrale, che si concludeva con lodo del 30 dicembre 2000. 2. Il COMUNE di VILLASANTA impugnava il lodo innanzi alla Corte d'Appello di Milano che, con sentenza depositata il 19 luglio 2002, respingeva l'impugnazione e rifusione delle spesecondannava l'attore alla sostenute dalla controparte. 3. Contro tale decisione, 1'AMMINISTRAZIONE ha proposto ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi, illustrati anche con memoria. La COSTRUENDA resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 3.1. Con il primo motivo di ricorso (con il quale denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia e la violazione dell'art. 1341 cod. civ.) il COMUNE di VILLASANTA deduce che la clausola compromissoria, contenuta nell'art. 57 del Capitolato speciale d'appalto, predisposta unilateralmente dall'AMMINISTRAZIONE ed applicabile in virtù del richiamo operato dall'art. 1 del Contratto di appalto, doveva essere oggetto di approvazione specifica, ai sensi dell'art. 1341 cod. civ. La Corte di appello non avrebbe 3

considerato che

il capitolato d'appalto sarebbe stato unilateralmente dall'appaltatore. Alpredisposto contrario, tale dato di fatto sarebbe pacifico e comporterebbe il vizio rilevabile d'ufficio da parte del giudice della clausola, non specificamente approvata. Né sarebbe corretta la motivazione apprestata sul punto dalla Corte milanese, atteso che essa avrebbe confuso tra il contratto per relationem perfectam con quello per relationem imperfectam: nella specie il rinvio del contratto d'appalto riguarderebbe il capitolato speciale, unilateralmente predisposto dall'AMMINISTRAZIONE, non il capitolato generale di cui al d. P. R. n. 1063 del 1962, ossia ad una norma regolamentare ed esterna rispetto al contratto stipulato fra le parti. Inoltre, il bando di gara, avente natura di offerta al pubblico, tale che i concorrenti non possono che aderire alle sue condizioni, non potrebbe essere il frutto di una paritaria cooperazione delle parti. 3.2. Con il secondo motivo di ricorso (con il quale denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in riferimento alla negata facoltà di adire direttamente l'A.G.O., e la violazione degli artt. 24, primo comma, e 102, primo comma, della Costituzione) Il COMUNE sostiene che la nullità del lodo deriverebbe anche dal carattere obbligatorio dell'arbitrato svoltosi tra le parti contraenti, senza che arbitri e giudici abbiano tenuto conto della Sentenza della Corte 4 costituzionale n. 152 del 1996 e della sua recezione, già avvenuta, nella giurisprudenza di questa Corte. 3.3. Con il terzo motivo di ricorso (con il quale denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in merito all'applicabilità della clausola arbitrale alla fattispecie in esame, e la violazione degli artt. 1321 e 1362 cod. civ.) il COMUNE ricorrente lamenta che la nullità del lodo, per inefficacia della clausola conseguirebbearbitrale, dalla sua esatta interpretazione, viceversa fraintesa dalla Corte d'Appello. La clausola, infatti, avrebbe potuto derogare alla giurisdizione ordinaria nelle sole ipotesi di controversie relative alla iscrizione di riserve, di cui all'art. 31-bis 1. n. 216 del 1995, non anche in ogni altra e diversa ipotesi, come quella relativa al giudizio di risoluzione contrattuale. 3.4. Con il quarto motivo di ricorso (con il quale denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in merito alla valutazione e falsa applicazione dell'art. 340 della legge n. 2248 del 1865 e degli 1456 cod. civ., e la violazioneartt. 1372, 1453 e dell'art. 829 cod. proc. civ.) 1'AMMINISTRAZIONE, in merito al fatto che il Collegio arbitrale avrebbe ritenuto non sussistente l'ipotesi di grave negligenza prevista dall'art. 340 della legge n. 2248 del 1865 e negato l'intervenuta risoluzione del contratto, deduce 5 1456 cod. civ.- che - eviolando gli artt. 1372, 1453 la Corte avrebbe ingiustamente dichiarato come ina - - mmissibile l'impugnativa del lodo, ritenendole critiche riguardanti il merito della controversia, come tali escluse dall'ambito di quelle ammissibili ex art. 829, secondo comma, cod. proc. civ. Essa avrebbe, invece, dovuto verificare se la norma indicata sia stata ○ meno fraintesa. 3.5. Con il quinto (sebbene anch'esso denominato quarto) motivo di ricorso (con il quale denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 53, 54 e 64 del R.D. n. 350 del 1895) Il COMUNE di VILLASANTA deduce alla denuncia di maggiori oneri eche, in relazione spese allegati dall'impresa appaltatrice, in occasione della redazione dello stato finale dei lavori, la Corte d'appello avrebbe ritenuto valida l'affermazione arbitrale secondo la quale tali maggiori spese ed oneri non avrebbero potuto essere regolarmente (recte: tempestivamente) iscritti, in quanto scaturenti dalle detrazioni operate dall'Amministrazione (solo) nello stato finale dei lavori >>. 4. Il ricorso è infondato e deve essere, complessivamente, rigettato. 4.1. Il primo motivo di ricorso, con il quale l'Amministrazione - che pure afferma di aver disposto unilateralmente >>
la gran parte della disciplina dell'appalto, mercé l'approvazione di un capitolato speciale per l'opera pubblica da realizzare, come 31 condizione per la stipula del contratto a evidenza 6 pubblica con l'impresa selezionata per l'esecuzione dei lavori - chiede d'invalidare il patto compromissorio wwwda essa stessa imposto all'altro contraente in quanto adottato in violazione della disciplina di ordine pubblico, è certamente ammissibile, perché l'eccezione attiene, pacificamente, а materia sottratta alla disponibilità della parti. Nel merito, però, esso non è fondato, in quanto la tesi assume a suo presupposto implicito, nel caso de quo (cioè in quello di un appalto pubblico in cui una parte tra l'Amministrazione e del contratto, concluso 1'appaltatore, sia stata unilateralmente predisposta attraversodalla committente Pubblica Amministrazione, la redazione di un Capitolato speciale di appalto, valevole per la realizzazione di quella sola opera pubblica), la ricorrenza di un vero e proprio contratto per adesione (art. 1341 cod. civ.). Il problema non è nuovo e questa Corte ha già avuto modo di risolverlo, nel passato, affermando (sentt. 6332 del 1987, 6887 del 1986, 4495 del 1976, 3588 del 1971) che non ricorre l'ipotesi del contratto per adesione, soggetto alla specifica approvazione per iscritto, delle clausole onerose previste dall'art. 1341, comma secondo, cod. civ., nel caso di contratto di appalto stipulato in forma pubblica amministrativa, a seguito di licitazione privata, svoltasi con la partecipazione dello aggiudicatario, ove questi abbia avuto la possibilità di esaminare e conoscere tutte le clausole e condizioni dell'appalto. 7 Conclusione che perfettamente si allinea ad altro precedente, antecedente logico giuridico di quello su riportato, secondo il quale, in materia di condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti (e di pattuizioni concluse mediante moduli о formulari), la necessità di specifica approvazione per iscritto delle clausole onerose, ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, cod. civ., sussiste anche riguardo ai contratti stipulati dalla pubblica amministrazione, ma solo quando questa utilizzi la propria autonomia negoziale ed il rapporto giuridico venga instaurato non in base ad un provvedimento amministrativo, bensì per una manifestazione di volontà dei contraenti (Cassazione n. 2724 del 1987;
in tal senso superando l'originario e assai più restrittivo pensiero in base al quale la norma relativa alla specifica approvazione 3 per iscritto delle clausole cosiddette vessatorie non era stato reputato applicabile ai contratti stipulati dalla pubblica amministrazione, tout court, essendo l'operato di questa ispirato a finalità di interesse generale ed avendo connaturato carattere di imparzialità e di giustizia>>: cfr. Cassazione n. 2801 del 1973, 3071 del 1973, 99 del 1976, 4637 del 1978). Questo indirizzo è stato, in una fattispecie simile a quella qui esaminata, riguardante una clausola arbitrale stabilita nel contratto di appalto di opere pubbliche stipulato con un Comune, ancor di recente 15783 del 2003, che ilaffermato con la sentenza n. richiamo della disciplina fissata in un distinto 8 documento (nella specie: un capitolato speciale, regolamentare di un singolo predisposto in funzione rapporto) che sia effettuato dalle parti contraenti, sulla premessa della piena conoscenza di tale documento ed al fine dell'integrazione del rapporto negoziale cui difetti di una diversa nella parte in regolamentazione, assegna alle previsioni di quella disciplina, per il tramite di relatio perfecta, il valore di clausole concordate e quindi le sottrae all'esigenza dell'approvazione specifica per iscritto di cui all'art. 1341 cod. civ.. Infatti, una volta richiamata la previsione contenuta in quel documento con il predisposto dalla P.A., che intende contrattare privato sulla base di quel nucleo minimo di regole, secondo il modulo delle procedure ad evidenza pubblica, il privato che risulti vincitore della procedura concorsuale di scelta del contraente non può più dolersi dei contenuti preformati di quel contratto, dopo che questo sia stato stipulato, né affermare che si tratti di una forma di arbitrato obbligatorio. (Fattispecie: la S.C. ha ritenuto la validità della clausola compromissoria, ancorché non approvata specificatamente per iscritto, contenuta nell'articolo di un capitolato speciale, richiamato dalle parti nel contratto di appalto, concernente la devoluzione obbligatoria al giudizio arbitrale, dovendosi conferire alla clausola de qua valore di norma pattizia liberamente convenuta) >>. 3 giustificazione nella Tale indirizzo trova la sua relatio perfecta, ovvero nella conoscenza bilaterale del documento integrativo (il capitolato speciale, appunto) il quale è stato sottoposto, attraverso lo strumento della pubblicità finalizzata all'espletamento della gara per l'individuazione del privato all'attenzione di tutti i partecipanticontraente, deialla competizione finalizzata all'aggiudicazione lavori pubblici. In tal modo, il piano contrattuale è risultato frutto di una intersezione condivisa (quanto alla rappresentazione ed alla volizione) tra altri due piani, propedutici rispetto a quello finale: quello regolamentare, pre-disposto dall'Amministrazione in vista della migliore realizzazione dei pubblici interessi e richiamato per relationem, e quello contrattuale vero e proprio (il contratto di appalto rogato fra le parti), frutto di pattuizioni ulteriori, oltre quelle richiamate dallo speciale disciplinare (così realizzandosi un vero e proprio negozio per relationem). Perciò la clausola compromissoria, contenuta in un simile capitolato (cd. speciale, predisposto dal Comune per la costruzione di un'opera pubblica), sebbene predisposto da uno dei contraenti nei confronti di persona indeterminata (scelta del contraente con procedura а evidenza pubblica), non deve essere approvata specificamente per iscritto a norma dello secondo, cod. civ., perché nonart. 1341, comma diretto a disciplinare una serie indefinita di 10 rapporti ma solo quello da istituirsi col vincitore della gara (Sentenza n. 15783 del 2003, già citata). Va dunque riaffermato quell'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale va esclusa la necessità di una specifica approvazione della clausola arbitrale, specialmente se il Capitolato che la reca all'interno della disciplina del rapporto contrattuale sia stato appositamente predisposto per quello specifico affare. Così, la sentenza n. 3588 del 1971, ha potuto affermare specificamente perche non deve essere approvata iscritto a norma dello art. 1341, comma secondo, cod. civ., la clausola compromissoria contenuta in un capitolato che sebbene predisposto dall'uno dei contraenti in vista di una licitazione privata, e quindi nei confronti di persona indeterminata, non è diretto a disciplinare una serie indefinita di - rapporti, ma solo quello da istituirsi col vincitore della gara ( e si veda anche, più di recente, Cassazione Sez. Un. n. 5292 del 1997). 4.2. Ciò posto e chiarito, si comprende perché un tale patto compromissorio non istituisca alcun arbitrato obbligatorio, essendone fonte la volontà delle parti, quale si è determinata attraverso i passaggi del procedimento amministrativo e della negoziazione adesiva ai risultati regolamentati da parte dell'Amministrazione. Con il che - e senza impegnarsi in alcuna interpretazione secundum constitutionem, preliminarmente doverosa per l'interprete, in casi similari in cui sia denunciata la natura obbligatoria 11 dell'arbitrato va rigettato anche il secondo dei motivi addotti con il ricorso. 4.3. Il terzo motivo è, invece, inammissibile perché con esso si richiede una diversa interpretazione della clausola arbitrale, la qualcosa è stretta competenza del giudice del merito della controversia, com'è stato stabilito da costante giurisprudenza in materia di interpretazione delle clausole negoziali. Qui basti indicare da ultimo Cassazione n 732 del 2003, la quale ripete il principio consolidato secondo il quale l'accertamento della volontà degli stipulanti in relazione al contenuto del negozio si traduce in un'indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice di merito. Ne consegue che detto accertamento è censurabile in sede di legittimità solo nel caso in cui la motivazione sia così inadeguata da non consentire la : ricostruzione dell'iter logico seguito da quel giudice per giungere ad attribuire all'atto negoziale un determinato contenuto, oppure nel caso di violazione delle norme ermeneutiche. non trovano riscontro, nella specie,Eventualità che atteso che il patto compromissorio consentiva, sul l'interpretazionepiano letterale e logico, sia sostenuta dal ricorrente che quella estratta con motivazione congrua ed immune da vizi logici - dal giudice di merito, nella sentenza oggi impugnata (specie in ragione dell'indicazione, contenuta nella clausola arbitrale, dell'art. 32 e non solo 31-bis, come sostiene il ricorrente della legge n. 216 del 12 1995) (recte: legge n. 109 del 1994, cd. legge Merloni). 4.4. Con il quarto motivo si censura la sentenza della Corte d'appello perché questa avrebbe, ingiustamente, dichiarato inammissibile un motivo di impugnazione del lodo che si assume correttamente proposto е con il quale il COMUNE richiedeva al giudice di riconsiderare, ai fini della domanda di risoluzione contrattuale avanzata dall'ente locale, 1'applicazione concreta dell'ipotesi della grave negligenza prevista dall'art. 340 della legge n. 2248 del 1865 e misconosciuta dal collegio arbitrale. Motivo infondato, perché la censura al lodo - come giustamente rilevato dalla Corte territoriale impingeva nel merito delle valutazioni arbitrali e non involgeva questioni di nullità, come impone l'art. 829 cod. proc. civ. * E' stato detto, condivisibilmente, che la valutazione dei fatti (e delle prove), istituzionalmente rimessa al giudice di merito (0 agli arbitri, nell'arbitrato rituale retto da regole processuali comuni), non censurabile in sede di controllo di legittimità (qual è quello esercitato, nella fase rescindente, dal giudice dell'impugnazione per nullità di un lodo arbitrale ex art. 829 cod. proc. civ.), salvo che tale valutazione non sia logicamente e congruamente motivata (Cassazione n. 12652 del 1997). 4.5. Dello soffrestesso vizio, il quinto ed ultimo motivo di ricorso, atteso che con esso il ricorrente 13 richiede a questa Corte un riesame delle valutazioni di merito, riguardanti stavolta la tempestività delle riserve avanzate dalla ditta appaltatrice, non una violazione di idonealegge a consentire quel controllo di legittimità che ispira tutto il sistema delle impugnazioni di un lodo arbitrale rituale, ai sensi dell'art. 829 del codice di rito, davanti alla Corte d'appello, prima e, in Cassazione, ai sensi dell'art. 360, stesso codice, poi. 5. La reiezione del ricorso comporta la condanna del i ricorrente anche alle spese di questa fase, che s liquidano come da dispositivo. РОМ Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 2.650,00, di cui 2.500, 00 Euro per onorari e 150,00 Euro per spese, oltre quelle generali e accessori, come per legge. " Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile dai magistrati sopraindicati, il 25 novembre 2003. Il Giudice estensore (dr. F A G) P.Juna Il Presidente (dr. A S) WORTE SUPREMA DI CA99AZIC Prima Sezione Chie

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi