Cass. civ., sez. VI, ordinanza 24/06/2021, n. 18195

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 24/06/2021, n. 18195
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18195
Data del deposito : 24 giugno 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 8116-2019 proposto da: CORNACCHIA LUCIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

EMANUELE FILIBERTO

271, presso lo studio dell'avvocato B S, che la rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

UMBRIA ACQUE SPA , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSTANTINO MAES, 84, presso lo studio dell'avvocato G D G, che la rappresenta e difende;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 800/2018 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 17/11/2018;
Rilevato che: con decreto ingiuntivo n. 5804 del 2016, il Tribunale di Perugia, su richiesta di Umbra Acque S.p.A. ingiungeva a L C il pagamento delle somme relative al saldo delle fatture emesse in favore dell'ingiunta, per consumi di acqua potabile dalla stessa fruiti, quale intestataria di un contratto di somministrazione sottoscritto il 4 agosto 1998 a servizio dell'immobile di sua proprietà;
avverso tale decreto proponeva opposizione L C contestando di avere effettivamente consumato l'acqua indicata e deducendo l'esistenza di un'anomalia nella determinazione dei consumi, atteso che l'immobile era disabitato da tempo. In ogni caso, eccepiva di non aver mai ricevuto le fatture e lamentava la violazione degli obblighi contrattuali da parte del gestore del servizio;
si costituiva in giudizio Umbra Acque S.p.A. contestando la ricostruzione operata dall'opponente e deducendo di avere agito sulla base del Regolamento di gestione del servizio idrico;
il Tribunale di Perugia, con sentenza del 5 giugno 2016, rigettava l'opposizione;
avverso tale sentenza proponeva appello L C deducendo l'omessa motivazione sull'eccepita inesistenza della fornitura contrattuale, la violazione dell'articolo 67 del Codice del consumo e l'illogicità della motivazione con riferimento alle risultanze processuali. Si costituiva Umbra Acque S.p.A. che eccepiva la tardività dell'appello e, nel merito, l'infondatezza del gravame;
la Corte d'Appello di Perugia, con sentenza del 17 novembre 2018, rigettava l'appello, condannando la appellante al pagamento delle spese di lite. Secondo la Corte territoriale il contratto con il gestore del servizio idrico del Comune di Assisi Ric. 2019 n. 08116 sez. M3 - ud. 02-03-2021 -2- risultava regolarmente concluso in data 4 agosto 1998 e l'appellante aveva indicato, quale recapito per le fatture, l'indirizzo della fornitura. Era provato il corretto funzionamento del contatore dei consumi e Umbra Acque S.p.A. aveva anche inviato, in più occasioni, una segnalazione di "consumo elevato". L'appellante, infine, non aveva dimostrato di avere vigilato diligentemente per evitare consumi rilevanti nell'immobile ad opera di terzi o a causa di una perdita nell'impianto interno;
avverso tale decisione propone ricorso per cassazione L C affidandosi a quattro motivi. Resiste con controricorso Umbra Acque S.p.A.

Considerato che:

con il primo motivo si lamenta, ai sensi dell'articolo 360, n. 3 c.p.c., la violazione degli articoli 113 e 115 c.p.c., l'inesistenza della prova del credito da fornitura idrica, l'illegittima inversione dell'onere probatorio in danno della ricorrente, atteso che la prova della correttezza dei consumi registrati dal contatore costituirebbe onere a carico del gestore del servizio idrico. Nel caso in esame, il contatore idrico non avrebbe riportato un preciso dato numerico e non vi sarebbe la prova della corrispondenza tra il dato numerico del contatore e la fattura emessa. Il giudice di appello avrebbe erroneamente percepito un fatto inesistente e cioè l'esistenza di un dato numerico del contatore ed avrebbe ritenuto erroneamente sufficiente la prova del regolare funzionamento degli impianti di somministrazione dell'acqua, facendo ricadere sull'utente l'onere di dimostrare di avere diligentemente vigilato, per evitare l'intrusione di terzi che avrebbero potuto alterare il corretto funzionamento del contatore. Al contrario, ai sensi dell'articolo 67 del Codice