Cass. civ., SS.UU., ordinanza 28/02/2023, n. 05973

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 28/02/2023, n. 05973
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 05973
Data del deposito : 28 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5509-2022 proposto da: TRAVAGLINI PATRIZIA, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE GIUSEPPE MAZZINI

114/A, presso lo studio dell'avvocato A D V, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato R A;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELA MOBILITA' SOSTENIBILI, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
- con troricorrente - avverso la sentenza n. 193/2021 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 18/11/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/01/2023 dal Consigliere D S. Ric. 2022 n. 05509 sez. SU - ud. 10-01-2023 -2- FATTI DI CAUSA P T agì in giudizio, avanti al TRAP presso la Corte di Appello di Roma, nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito dell'esondazione del fiume Tronto (avvenuta nell'aprile 1992), in relazione a fatti integranti il reato di inondazione colposa. Il Ministero resistette eccependo la prescrizione del diritto e chiedendo il rigetto della pretesa. Il TRAP respinse la domanda, ritenendo che dovesse applicarsi, ex art. 2947, 30 co., c.c., il termine di prescrizione decennale e che tale termine fosse iniziato a decorrere a far data dal rinvio a giudizio dell'ing. M (che, per conto del Ministero convenuto, aveva curato il progetto e la direzione dei lavori delle opere di sistemazione idraulica del Tronto), risalente al 21.12.2000, e che, in difetto di costituzione di p.c. da parte della ricorrente e di tempestivi atti interruttivi, la pretesa fosse già prescritta al momento in cui era stata inviata al Ministero la lettera di messa in mora del 20.3.2015. Il TSAP ha rigettato il gravame della T, premettendo di stigmatizzare la tecnica di redazione dell'appello («che ripetutamente viola il disposto dell'art. 342 cod. proc. civ. [..], in quanto non formula effettivi motivi, né lo fa in modo adeguatamente specifico, restando le deduzioni del tutto generiche ed approssimative») e ritenendo comunque che le censure non cogliessero nel segno;
e ciò in quanto, in punto di decorrenza della prescrizione, la T non aveva assolto «all'onere di corroborare e dare corpo alla controeccezione circa la data di conoscibilità dell'evento, tale da contraddire quella individuata dal Ministero» ed in quanto, comunque, la prescrizione decennale (da applicare nella specie in base al termine previsto per il reato di inondazione colposa alla data dei fatti) era maturata «vuoi che la decorrenza fosse collocata dalla data del rinvio a giudizio, vuoi (a tutto concedere) dalla sentenza penale di primo grado», sulla base della più recente giurisprudenza del TSAP. La T ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi;
ha resistito, con controricorso, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili. La ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo, la ricorrente denuncia «nullità della sentenza ex art. 360 n. 4 cpc in riferimento all'art. 342 cpc;
errata applicazione della norma sull'inammissibilità dell'appello»: trascritti ampi stralci dell'atto di gravame, la ricorrente assume che «la sentenza merita di essere cassata perché ha falsamente applicato l'art. 342 cpc dichiarando la genericità dell'appello senza considerare il significativo contenuto del ricorso nel suo complesso [...], con cui la T aveva criticato la decisione del primo giudice indicando nel 2008 l'epoca prima della quale non avrebbe potuto raggiungere una consapevolezza del diritto al risarcimento - e prima della quale, dunque, non poteva decorrere la prescrizione - e nel 2015 l'epoca in cui di fatto la raggiunse, tanto da avere inviato una diffida risarcitoria al Ministero».

2. Col secondo motivo, la T deduce «nullità della sentenza ex art. 360 n. 4 in riferimento agli artt. 132 n. 4 cpc e 118 co. 1 e 2 disp. att. cpc: motivazione mancante o apparente» e censura la sentenza nella parte in cui, dopo aver ritenuto in parte inammissibili i motivi di appello, ha rigettato quello relativo alla maturazione del termine prescrizionale, con una motivazione «apodittica» (che «ha liquidato la questione sollevata dall'appellante senza neanche prenderla in considerazione, ovvero senza dire perché la prescrizione avrebbe iniziato a decorrere "a tutto concedere" dalla sentenza penale di primo grado»), non rispettando pertanto il precetto di cui all'art. 132, n. 4) c.p.c..3. Col terzo motivo, si denuncia «falsa applicazione di legge ex art. 360 n. 3 cpc in relazione agli artt. 2935 c.c. e 2697 co. 2 c.c.: errata o mancata applicazione delle norme sulla prescrizione e sugli oneri di prova»;
la ricorrente lamenta che «la decisione si fonda sull'erronea sussunzione della fattispecie alle norme che disciplinano la prescrizione», assume che - come indicato da Cass., S.U. n. 2146/2021 - si sarebbe dovuto tener conto del momento in cui il danneggiato avrebbe avuto o avrebbe dovuto avere, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche, sufficiente conoscenza della rapportabilità del danno e sostiene che tale consapevolezza non poteva essere conseguita prima che la sentenza penale del 2008 della Corte di Appello di Perugia accertasse compiutamente le cause dell'esondazione;
aggiunge che, poiché «la conoscenza/conoscibilità del nesso causale tra opere idrauliche ed esondazione conseguì all'accertamento compiuto dalla Corte di Appello di Perugia nel 2008, l'affermazione di una più precoce consapevolezza tale da giustificare un'anticipata decorrenza della prescrizione va sostenuta con circostanze specifiche che era onere del Ministero eccipiente allegare e provare, senza che in contrario e prima di ciò possa intravedersi un onere a carico della parte istante».
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