Cass. pen., sez. I, sentenza 06/02/2023, n. 05049

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 06/02/2023, n. 05049
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 05049
Data del deposito : 6 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: . DI FUSCO CARLA nato a ROMA il 06/10/1942 avverso il decreto del 19/05/2022 del GIP TRIBUNALE di V D Ludita la relazione svolta dal Consigliere G R;
lette le conclusioni del PG E P che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con il decreto indicato in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile la richiesta, avanzata da C D F, di rideterminazione della pena irrogata con il decreto penale di condanna n. 148/2018 in virtù della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 53, comma 2, I. 689/1981, resa dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 28 dell'1/02/2022. Secondo il Giudice, la pena pecuniaria non era stata determinata in ragione dell'art. 53, comma 2, I. 689/1981. 2. Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione C D F, tramite il difensore di fiducia, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Dalla richiesta di emissione del decreto penale di condanna avanzata dal Pubblico Ministero, richiamata dal decreto penale di condanna n. 184/2018, si evinceva chiaramente e testualmente che la pena pecuniaria in sostituzione di quella detentiva era stata calcolata sulla scorta di quanto previsto dalla disposizione dichiarata incostituzionale: il decreto penale menzionava espressamente l'art. 53 legge 689 del 1981. Il ricorrente conclude per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi