Cass. pen., sez. IV lav., sentenza 27/09/2019, n. 39726

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV lav., sentenza 27/09/2019, n. 39726
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 39726
Data del deposito : 27 settembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposta da: MINGUZZI PAOLO nato a PORTO SAN GIORGIO il 03/01/1972 avverso la sentenza del 24/10/2018 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere A E;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FNDO LIGNOLA che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del Tribunale di Ravenna del 13 aprile 2016, M P era condannato alla pena di anni uno di arresto ed euro tremila di ammenda per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) e comma 2-bis, C.d.S. di cui al capo C) (guida di autocarro in stato di ebbrezza, essendo stato accertato mediante etilometro un tasso alcolemico superiore al limite di legge, di 2,18 g/I alla prima misurazione e di 2,11 g/I alla seconda misurazione) ed era assolto dai reati di cui agli artt. 81 cod. pen. e 189, commi 1 e 6 C.d.S. di cui al capo A) (inottemperanza all'obbligo di fermarsi) e 189, commi 1 e 7, C.d.S. di cui al capo B) (mancata assistenza a G M, la quale riportava a seguito dell'incidente lesioni personali guaribili in giorni sette). In ordine alla ricostruzione dei fatti, il Tribunale esponeva che in Lugo, il 13 giugno 2014, alle ore 20.30 circa, G M si trovava alla guida della propria autovet- tura, quando, giunta all'incrocio tra via Quarantola e via Sentiero, si poneva al centro della carreggiata per svoltare a sinistra, dopo aver azionato l'indicatore di direzione. All'improvviso sopraggiungeva M P, alla guida di un furgoncino, che la tamponava e si allontanava senza fermarsi. La persona offesa scendeva dall'autovet- tura, dolorante;
in seguito, sopraggiungevano la Polizia Stradale e l'ambulanza del 118;
il personale infermieristico la conduceva presso il vicino nosocomio dove le erano riscontrati «trauma distorsivo del rachide cervicale e del rachide LS» con pro- gnosi di giorni 7. 1.1. Il M era sottoposto dalle forze dell'ordine ad accertamento etilometrico, mediante apposita apparecchiatura regolarmente omologata e dalle prove eseguite risultava un tasso alcolemico rispettivamente di 2,18 g/I e 2,11 g/I. Tali circostanze di fatto erano considerate pienamente provate sulla base dei ri- sultati dell'alcoltest, del certificato del Pronto Soccorso, del verbale dei rilievi dell'in- cidente stradale, dell'allegato fascicolo fotografico, di ulteriore documentazione e delle deposizioni dei seguenti testi: l'agente P Grata, che aveva partecipato all'ac- certamento tecnico;
C Wander, che su invito delle forze dell'ordine aveva se- guito il furgoncino del M allontanatosi dal luogo dell'accaduto;
il car. D'Errico Gaetano;
la persona offesa G M. Il Tribunale affermava la responsabilità del M in ordine al solo reato di cui al capo C) per guida in stato di ebbrezza, dovuta all'uso di sostanze alcoliche. Nella sentenza di primo grado si dava atto della validità dell'alcoltest, in quanto il condu- cente era stato informato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia e aveva dichiarato di voler farsi assistere dall'avv. B Luciano, non intervenuto all'atto;
emergeva che sul modulo il personale di Polizia Giudiziaria aveva sbarrato la casella relativa alla mancata partecipazione del difensore di fiducia, per cui, eviden- temente, quest'ultimo era stato da loro contattato al riguardo, comunicando di non voler presenziare all'accertamento.

1.2. Il Tribunale emetteva pronunzia assolutoria in relazione ai reati di fuga dopo l'investimento e di omissione di soccorso di cui ai capi A) e B), non ritenendo suffi- cientemente provato l'elemento soggettivo delle due fattispecie. Ad avviso dell'organo giudicante, gli elementi acquisiti non consentivano di soste- nere la tesi accusatoria della piena consapevolezza del M del danno subito dalla G per effetto del tamponamento. La stessa persona offesa, infatti, aveva riferito che, a seguito del sinistro, non aveva riportato nessuna ferita visibile, ma si era limitata a scendere dal mezzo, per poi essere condotta al nosocomio, dove le erano state riscontrate le lesioni suindicate. Anche le modalità del sinistro, rappre- sentato da un semplice tamponamento, non erano tali da ingenerare nell'agente la consapevolezza che ia vittima avesse potuto riportare lesioni personali.

2. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, ha confermato l'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo C) e ha dichiarato M P responsabile anche per i reati di cui ai capi A) e B);
ritenuta la continuazione tra i reati contestati, lo ha condannato alla pena complessiva di anni 1 e mesi 3 di reclusione.

2.1. In ordine al reato di cui al capo C), la Corte territoriale ha evidenziato la regolarità della verifica effettuata mediante apparecchiatura alcoltest, in quanto nel verbale di accertamenti urgenti, sottoscritto dall'agente P G e dall'ass. F A, si dava atto che, prima di procedere, il conducente era stato informato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia e che egli aveva dichiarato di voler farsi assistere dall'avv. B, non intervenuto all'atto. L'agente P aveva con- fermato di aver redatto il verbale sulla base di quanto esposto dai colleghi e non v'era ragione di dubitare che il contenuto non corrispondesse a verità.

2.2. La Corte di merito ha ribaltato la pronunzia assolutoria emessa dai Tribunale in relazione ai reati di cui ai capi A) e B), avendo riscontrato il travisamento da parte del Tribunale degli elementi di prova acquisiti. Il teste C, infatti, riferiva di essere stato superato dal furgoncino condotto dall'imputato, che procedeva su una strada provinciale alla velocità di circa 60/70 km/h, lo sorpassava e non rientrava nella corsia di pertinenza, proseguendo la marcia sulla corsia di sorpasso, andando a tamponare circa 50 m. dopo l'autovettura della G, ferma al centro della strada, in attesa di svoltare a sinistra. Lungi dal fermarsi, il M proseguiva la marcia a tutta velocità, non potendo vedere le conseguenze riportate dall'altro conducente e, cioè, se potesse scendere dall'auto tamponata con le proprie gambe e se avesse ferite visibili.L'affermazione del Tribunale sulla modesta gravità del sinistro e sui lievi danni riportati dai veicoli contrastava insanabilmente con le dichiarazioni del C circa l'elevata velocità mantenuta dal M e coi rilievi fotografici, dai quali emergeva che l'autovettura della G si presentava distrutta nella parte posteriore e che anche i danni al furgoncino non apparivano trascurabili. Inoltre, come osservato dal teste P, la G non risultava priva di sintomatologie, in quanto non si reggeva in piedi ed era dolorante e, per tale ragione, si curava di far intervenire l'ambulanza.
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