Cass. civ., SS.UU., sentenza 02/07/2007, n. 14952
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Il regolamento preventivo di giurisdizione è inammissibile dopo che il giudice di merito abbia emesso una sentenza, anche se solo limitata alla giurisdizione o ad altra questione processuale, poiché in tal caso la decisione sul punto va rimessa al giudice di grado superiore; il ricorso erroneamente proposto come regolamento preventivo, peraltro, può essere convertito in ricorso per cassazione per violazione di legge - e, quindi, per motivi attinenti alla giurisdizione - ove ne ricorrano i presupposti.
In tema di lavori socialmente utili la P.A., mentre agisce nell'esercizio della propria discrezionalità e con poteri autoritativi in ordine alla scelta del progetto ed all'individuazione delle professionalità occorrenti, è viceversa vincolata - nella scelta dei singoli lavoratori - ai criteri predeterminati dalla legge. Da ciò consegue che la posizione del privato che contesti la violazione di tali criteri si connota come diritto soggettivo, onde la relativa controversia con la p.a. è di spettanza del giudice ordinario. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso contro la sentenza del giudice di merito che - in una controversia avente ad oggetto la contestazione, da parte di un lavoratore, della propria esclusione dalla partecipazione ad un progetto di lavori socialmente utili, esclusione avvenuta in asserita violazione degli artt. 5 e 6 del d. lgs. n. 468 del 1997 - aveva affermato la giurisdizione dell'AGO).
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo - Primo Presidente f.f. -
Dott. PREDEN Roberto - Presidente di sezione -
Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere -
Dott. CICALA Mario - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - rel. Consigliere -
Dott. BENINI Stefano - Consigliere -
Dott. TIRELLI Francesco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI FERENTINO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS 101, presso lo studio dell'avvocato GILDA LAVIANO, rappresentato e difeso dagli avvocati PANICCIA GIOVANNI, FERRANTE GIUSEPPE, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
PA AN, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo studio dell'avvocato SIPALA ALDO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SCHIAVI ALDO, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
e contro
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI;
- intimato -
per regolamento di giurisdizione avverso la sentenza n. 5268/05 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 15/09/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/06/07 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PALMIERI Raffaele che ha concluso per il rigetto del ricorso convertito in ordinario;
conferma dell'A.G.O..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. LO PA ha convenuto avanti al Tribunale di Frosinone, giudice del lavoro, il Comune di Ferentino ed il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dolendosi della propria esclusione dalla partecipazione al progetto per LSU deliberato in data 23 marzo 1998 dal Comune di Ferentino. Chiedeva di condannare in solido i due convenuti a pagargli l'importo mensile dell'assegno pagato agli altri lavoratori di pari qualifica, dal luglio 1999 sino alla data di inserimento nel progetto, oltre accessori.
Il giudice adito, in accoglimento dell'eccezione dei convenuti, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, in favore del giudice amministrativo. La Corte d'Appello di Roma, con sentenza 24 giugno/15 settembre 2005 n. 5268, ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, e rimesso gli atti al primo giudice.
Rilevava che, sulla base del regime normativo all'epoca vigente (costituito dal D.Lgs. 1 dicembre 1997, n. 468, artt. 5 e 6, poi abrogati dal D.Lgs. 28 febbraio 2000, n. 81, art. 10), la posizione del privato assume consistenza di diritto soggettivo, come tale tutelabile davanti all'Autorità Giudiziaria Ordinaria, qualora faccia valere un diritto, che si assume essere stato leso dal singolo atto attuativo del provvedimento generale;
nella specie l'appellante aveva dedotto di essere stato escluso dalla graduatoria degli ammessi, perché il Comune aveva adottato il criterio di priorità dei lavoratori già impiegati in precedenza negli analoghi progetti, in contrasto con il progetto originario ed il conseguente avviso pubblico, nel quale erano indicati soltanto i profili lavorativi richiesti;
la domanda riguardava pertanto la fase attuativa del progetto e la esistenza del diritto soggettivo dell'appellante ad essere inserito nelle liste;
doveva dunque dichiararsi la sussistenza della giurisdizione ordinaria.
Avverso