Cass. civ., SS.UU., sentenza 03/12/2014, n. 25572

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In tema di risarcimento del danno da atto amministrativo illegittimo, la domanda di annullamento dell'atto proposta al giudice amministrativo - nell'assetto normativo anteriore alla legge 21 luglio 2000, n. 205, che ha concentrato presso tale giudice la tutela risarcitoria con la demolitoria - esprime la volontà del danneggiato di reagire all'azione autoritativa illegittima e, quindi, interrompe per tutta la durata del processo amministrativo il termine di prescrizione dell'azione risarcitoria, successivamente esercitata dinanzi al giudice ordinario.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 03/12/2014, n. 25572
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25572
Data del deposito : 3 dicembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. S G - Primo Presidente -
Dott. S G - Presidente di Sez. -
Dott. R R - Presidente di Sez. -
Dott. D A S - Consigliere -
Dott. M V - Consigliere -
Dott. C M M - Consigliere -
Dott. V R - Consigliere -
Dott. N G - Consigliere -
Dott. A A - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 21463/2008 proposto da:
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "LA SAPIENZA" DI ROMA, i persona del Rettore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

contro
P A, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAN TOMMASO D'AQUINO 47, presso lo studio dell'avvocato G T e A M, che lo rappresentano e difendono giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 3382/2007 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 30/07/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/10/2014 dal Consigliere Dott. A A;

udito l'avvocato ARO DE STEFANO dell'Avvocatura Generale dello Stato e l'avvocato TULLIO GALIANI;

udito il Sostituto Procuratore Generale Aggiunto Dott. PASQUALE PAOLO MARIA CICCOLO, che ha concluso per l'inammissibilità della questione di giurisdizione e la rimessione alla sezione semplice. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 5 ottobre 1993, n. 703, il Consiglio di Stato, in accoglimento del ricorso proposto da P Antonio, annullò gli atti del procedimento e la graduatoria di un concorso rettorale bandito per la copertura di un posto di funzionario tecnico presso la cattedra di gastroenterologia dell'Università di Roma. Su nuovo ricorso del P, che lamentava la mancata ottemperanza al giudicato, avendo la Commissione giudicatrice, nella riformulazione della graduatoria, riprodotto il precedente provvedimento, il Consiglio di Stato, con sentenza in data 24 ottobre 1995, n. 1228, annullò anche la seconda graduatoria. All'esito di tale giudizio il P, proclamato infine vincitore del concorso, venne immesso in servizio il 16 febbraio 1996.
Con citazione notificata il 23 marzo 2000 l'istante convenne innanzi al Tribunale di Roma l'Università La Sapienza, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti.
Resistette la convenuta.
Il giudice adito accolse la domanda.
La Corte d'appello, adita dal soccombente Ente, ha confermato, per quanto qui interessa, la decisione del Tribunale.
Per la cassazione di detta decisione ha proposto ricorso a questa Corte l'Università degli Studi La Sapienza, formulando otto motivi. Ha resistito con controricorso, illustrato anche da memoria, P Antonio.
La terza sezione civile, davanti alla quale il ricorso era stato chiamato, rilevato che le censure prospettavano, in riferimento a presunte violazioni relative alla natura del rapporto di lavoro intercorso tra l'Università ricorrente e il P, anche la violazione di norme sulla giurisdizione, ha disposto la trasmissione degli atti al Primo Presidente perché valutasse l'opportunità di fissarne la trattazione innanzi alle sezioni unite. MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo l'impugnante denuncia violazione dell'art. 2935 c.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3.
Oggetto delle critiche è l'affermazione della Curia capitolina secondo cui il termine di prescrizione del diritto azionato decorreva dal momento in cui era stata definitivamente accertata l'illegittimità del comportamento dell'Amministrazione e precisamente dal 24 ottobre 1996, data del passaggio in giudicato della sentenza del Consiglio di Stato n. 1228 del 24 ottobre 1995, che aveva definito in sede amministrativa l'annosa vertenza. Tale tesi - a giudizio dell'esponente - sarebbe giuridicamente errata, considerato che nella fattispecie la domanda risarcitoria si radicava sull'interesse al regolare svolgimento della procedura concorsuale e alla corretta compilazione della graduatoria finale, posizione soggettiva attiva avente consistenza di interesse legittimo, di talché nel momento in cui il P ne aveva impugnato l'esito innanzi al Tar, aveva dimostrato di essere in grado di valutare gli effetti pregiudizievoli dell'azione dell'ente. Conseguentemente il termine di prescrizione era iniziato a decorrere dalla data in cui la parte lesa aveva avuto notizia del provvedimento, non sussistendo ostacoli a far valere innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria il proprio diritto al risarcimento del danno, alla stregua dei principi enunciati dalle sezioni unite della Corte di cassazione nella sentenza n. 500 del 1999.

1.2 Con il secondo mezzo, in via subordinata rispetto alle deduzioni innanzi svolte, la ricorrente denuncia, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, vizi motivazionali in ordine a fatti controversi e decisivi costituiti dall'individuazione del dies a quo del termine di prescrizione nel momento del passaggio in giudicato della sentenza 24 ottobre 1995, n. 1228, resa in sede di giudizio di ottemperanza, laddove lo stesso andava fissato al 20 novembre 1994, data in cui era divenuta definitiva la decisione del Consiglio di Stato del 5 ottobre 1993, n. 703, che aveva dichiarato l'illegittimità della graduatoria redatta dalla Commissione giudicatrice, così annullando il provvedimento illegittimo. Ne derivava che il diritto al risarcimento, azionato cinque anni dopo, si era prescritto.

1.3 Con il terzo motivo si deduce, in linea ulteriormente gradata, violazione dell'art. 112 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., n. 4, per non essersi la Corte d'appello pronunciata sulle censure volte a rappresentare che potevano essere risarciti solo i danni provocati nel quinquennio anteriore alla proposizione della domanda, avvenuta con citazione notificata il 23 marzo 2000, mentre erano prescritti quelli maturati in precedenza.

1.4 Con il quarto motivo la ricorrente, in connessione con le

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