Cass. civ., sez. II, sentenza 17/08/2022, n. 24836
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso n. 7734/2017 R.G. proposto da: GIANCARLO QUATTROCCHI, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale margine del ricorso, dagli avv.ti A T C ed E A C;-ricorrente- contro SILVIA QUATTROCCHI, LETO CELESTE QUATTROCCHI COLUCCI, elettivamente domiciliati in Roma, Piazza Adriana 11, presso lo studio dell'avv. S P, che li rappresenta e difende, insieme all'avv. G I, in virtù di procura in calce al controricorso;-controricorrenti- L SI;-intimato- avverso la sentenza n. 30/2017 della Corte d'Appello di Milano, depositata il 5 gennaio 2017;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23 marzo 2022 dal Consigliere G T;udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Rosa Maria dell'Erba che ha concluso per il rigetto del ricorso;uditi l'avv. C per il ricorrente e l'avv. P per i controricorrenti. FATTI DI CAUSA La presente causa riguarda la successione legittima di V M, che ha lasciato i figli A C Q e G Q. Deceduto A C Q, i figli di lui hanno chiamato in giudizio lo zio G, chiedendo la riduzione di donazioni effettuate in favore del convenuto, una della quali mascherata sotto l'apparenza di una compravendita. Ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di un terzo figlio di A C Q (L S), si è costituito tardivamente il convenuto G Q, eccependo la nullità della notificazione della citazione e la prescrizione dell'azione di riduzione, essendo decorsi oltre dieci anni dall'apertura della successione. Ha eccepito inoltre l'inammissibilità dell'azione, per il difetto dell'accettazione con beneficio di inventario. Il Tribunale ha accolto interamente la domanda, con sentenza confermata dalla Corte d'Appello di Milano, che ha riconosciuto la validità della notificazione della citazione e, conseguentemente, la decadenza del convenuto dalla proposizione dell'eccezione di prescrizione;ha poi negato che nella specie occorresse l'accettazione con beneficio di inventario;ancora, ha confermato la decisione nella parte in cui furono accertate la simulazione dell'atto di disposizione, Ric. 2017 n. 07734 sez. 52 - ud. 23-03--2022 -2- l'esistenza della lesione di legittima e la misura della riduzione a carico del donatario. Per la cassazione della sentenza G Q ha proposto ricorso, affidato a cinque motivi. Hanno resistito con controricorso Silva Quattrocchi e L eto Celeste Quattrocchi Colucci. L S rimane intimato. Il ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. I primi due motivi di ricorso censurano la decisione nella parte in cui la Corte d'Appello ha rigettato il motivo d'appello con il quale furono fatte valere l'inesistenza della notificazione della citazione, eseguita a mezzo del servizio postale per compiuta giacenza, in assenza di preventive indagini sull'effettiva residenza del destinatario e sulla sua assenza, oltre a svariate irregolarità incorse nel procedimento di notificazione. Con il terzo motivo, proposto in relazione all'art. 360 c.p.c., il ricorrente lamenta in primo luogo che «l'eccezione di prescrizione è stata respinta unicamente per la ritenuta validità dell'atto di citazione e dovrà quindi essere travolta da contraria statuizione che riconosca la giuridica inesistenza della stessa». 1.1. I motivi, da esaminare congiuntamente, sono inammissibili. Se il giudice d'appello accerti la nullità della notificazione dell'atto di citazione per il giudizio di primo grado, nel quale il convenuto, dichiarato contumace per omesso rilievo del vizio invalidante, si sia costituito dopo la prima udienza e, pertanto, nel corso del processo, non deve disporre la rimessione al primo giudice, a norma dell'art. 354, primo comma, c.p.c., per la rinnovazione della notificazione Ric. 2017 n. 07734 sez. 52 - ud. 23-03--2022 -3- invalida, ma solo ammettere la parte a compiere nel giudizio d'appello le attività istruttorie che non aveva potuto espletare, sempre però che le stesse siano esperibili in tale fase;già nel giudizio di primo grado, infatti, nell'ipotesi di nullità della notificazione della citazione, la costituzione tardiva del convenuto contumace non comporta la rinnovazione della notificazione stessa, ai sensi dell'art. 291 c.p.c., ma, a norma dell'art. 294 cod. proc. civ., la rimessione in termini di tale parte, sempre, peraltro, che dimostri che la (particolare) nullità della notificazione gli ha impedito la conoscenza del processo (Cass.n. 13056/1999;n. 10754/2019;n. 25317/2021). Il contumace che si costituisce in giudizio deve accettare la causa nello stato in cui si trova, non può compiere attività che gli sono precluse se non ottenga la rimessione in termini, ai sensi dell'art 294 c.p.c. (Cass. n. 4003/1979;n. 12177/1990). 1.2. Nel caso di specie, riconosciuta dal Tribunale la validità della notificazione della citazione, il ricorrente ha proposto appello contro la sentenza, riproponendo l'eccezione di nullità della notificazione. La Corte d'Appello ha rigettato i relativi motivi d'appello (primo e secondo motivo), condividendo la valutazione del primo giudice. Occorre a questo punto considerare che la decisione d'appello, sull'aspetto della prescrizione, ha un contenuto più ampio rispetto alla decisione del primo giudice. Il tribunale ha riconosciuto l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione dell'azione di riduzione, in quanto non tempestivamente proposta, e, in ogni caso, destituita di fondamento, poiché la citazione, riconosciuta valida dal primo giudice, era stata notificata nel decennio dall'apertura della successione. La Corte d'Appello ha confermato la decisione, riconoscendo a sua volta la validità della notificazione, J Ric. 2017 n. 07734 sez. 52 - ud. 23-03--2022 -4- l'inammissibilità dell'eccezione e la tempestività della notificazione della domanda in rapporto all'apertura della successione. Essa ha tuttavia aggiunto che l'eccezione di prescrizione risulta in ogni caso infondata, in considerazione del preventivo esperimento del procedimento di mediazione. Essa ha rilevato che «la domanda di mediazione è stata depositata in data 27.7.2012 [...] e comunicata alle parti in data 30.7.2012, producendo l'effetto interruttivo di cui all'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 228/2010. Oltre a ciò, l'atto introduttivo del giudizio di primo grado risulta notificato, mediante presentazione per l'accettazione all'Ufficio Postale, in data 27.10.2012, e, comunque, ove si consideri la natura ricettizia del medesimo, mediante il compimento del decimo giorno dal deposito del plico presso l'Ufficio Postale, ai sensi dell'art. 8, u.c., della 1. 890/1982, e quindi entro il decennio dall'apertura della successione, avvenuta il 12.11.2002». Tali affermazioni della sentenza impugnata, nella parte in cui richiamano il procedimento di mediazione, sono totalmente indipendenti dal riconoscimento della validità della notificazione della citazione. Esse, pertanto, integrano un'autonoma ratio decidendi, concorrente con il riconoscimento della tardività dell'eccezione di prescrizione, idonea di per sé a giustificare la decisione di rigetto di quella stessa eccezione. In altre parole, la Corte d'Appello ha ragionato in questo modo: l'eccezione di prescrizione è tardiva, perché la citazione è stata validamente notificata, per cui il convenuto era soggetto al termine ex art. 166 c.p.c.;tuttavia, seppure l'eccezione fosse tempestiva, essa è infondata nel merito, e ciò non solo perché la citazione è stata correttamente notificata a mezzo posta, ma perché il decorso della prescrizione era stato già interrotto nel decennio prima che la citazione fosse notificata, ex art. 5, comma 6, Ric. 2017 n. 07734 sez. 52 - ud. 23-03--2022 -5- del d.lgs. n. 228/2010 (la successione si è aperta il 12 novembre 2002). Invero, secondo la disposizione richiamata dalla Corte d'Appello, «Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo». Essendo la pronuncia fondata su due distinte rationes decidendi, ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, era onere del ricorrente di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione (Cass. n. 17182/2020;n. 10825/2019), mentre la statuizione, fondata sull'effetto interruttivo della prescrizione riconducibile al procedimento di mediazione, non ha costituito oggetto di censura. Si ripete che l'argomento fondato sull'efficacia interruttiva della prescrizione, riconducibile all'instaurazione del procedimento di mediazione, è idoneo a giustificare il rigetto nel merito dell'eccezione di prescrizione e a giustificarlo in termini totalmente indipendlenti dalla questione della validità della notificazione della citazione, oggetto esclusivo dei primi tre motivi di ricorso, che sono pertanto inammissibili.
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