Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/04/2021, n. 15951

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/04/2021, n. 15951
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15951
Data del deposito : 27 aprile 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AZ LO, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 16/7/2020 del Tribunale di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente ET NÒ Raddusa;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Simone Perelli, che ha concluso per la reiezione del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento descritto in epigrafe il Tribunale di Messina, decidendo sull'appello cautelare proposto dal Pubblico Ministero competente, ha annullato l'ordinanza con la quale il Gip del Tribunale Jocale ha sostituito con gli arresti donniciliari la misura della custodia in carcere precedentemente applicata a LO AZ, gravemente indiziato dei reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, aggravati ai sensi dell'art 416 bis. 1 cod. pen.

2.Propone ricorso il difensore del AZ e adduce due diversi motivi.

2.1. Con il primo 4i lamenta vizio di motivazione e violazione degli artt. 309 e 310 cod. pen. nonché dell'art. 83, terzo comma, lettera b), del D.L. 17 marzo 2020 n. 18. Dopo aver precisato che avverso l'ordinanza genetica l'indagato aveva proposto riesame, rinunziando ad avvalersi della sospensione prevista dall'art.83, comma 3, lettera ‘x, b) del citato D.L. n. 18 del 2020, cosi da consentire la trattazione immediata del relativo giudizio, la difesa ribadisce l'eccezione di inammissibilità dell'appello del PM, ritenuto non tempestivo perché proposto oltre i dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca;
e ciò a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, facendo erroneamente riferimento, quale momento di decorrenza del relativo termine per proporre il gravame, alla data di esaurimento della sospensione prevista ex lege (11 maggio del 2020), nel caso non operativa proprio per la rinunzia in precedenza fatta valere dall'indagato.

2. Con il secondo motivo si adduce violazione di legge e vizio di motivazione, in parte qua riferite agli artt. 273, 274 primo comma, e 275 del codice di rito, avuto riguardo alla erronea valutazione resa nel ritenere concrete e attuali le esigenze cautelari alla luce del momento di esecuzione delle condotte in contestazione. Si rimarca che il ricorrente sarebbe ininterrottamente detenuto per altro titolo sin dal 2013;
e che i fatti oggetto dell'intervento cautelare in contestazione risalgono ad epoca antecedente. Il Tribunale, malgrado siffatte evidenze, avrebbe ritenuto che le valutazioni rese nel provvedimento originario non potevano giustificare una rivalutazione del dato, tale da giustificare la sostituzione della misura con altra meno gravosa;
ancora, avrebbe, in termini di evidente illogicità, tolto rilievo alle diverse scelte assunte, nel

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi